Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2639 del 02/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 02/02/2018, (ud. 12/09/2017, dep.02/02/2018),  n. 2639

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Impresa Casermaggi ed Affini – ICA e il Ministero dell’interno stipularono, in data 24 giugno 1992, un contratto di appalto della durata di nove anni avente ad oggetto il servizio di fornitura e manutenzione dei beni di casermaggio destinati alla Regione Carabinieri Lazio per un determinato corrispettivo; il contratto e il capitolato generale d’appalto prevedevano che la proprietà dei beni rimanesse in capo all’appaltatore e che, al termine del rapporto, tutti i beni ancora utilizzabili fossero ceduti all’impresa subentrante nella gestione del servizio o alla stessa amministrazione nel caso in cui questa avesse deciso di procedere direttamente alla gestione. Decorso il termine di efficacia del contratto, il Ministero si avvalse di tale facoltà, ma tra le parti insorse una controversia circa il prezzo da corrispondere per la cessione di quei beni.

Nel giudizio promosso dalla ICA, il Tribunale di Roma condannò il Ministero a corrispondere Euro 4.251.898,22, interessi compresi sino al 18 settembre 2003 ed oltre interessi successivi.

Il Ministero ha proposto appello avverso la predetta sentenza, censurando l’interpretazione dell’art. 33 del Capitolato generale d’appalto che il primo giudice aveva operato con riferimento al valore d’uso dei beni per l’appaltatore subentrante, anzichè più correttamente al valore di mercato, sia pure con i correttivi previsti, nonchè la valutazione dei beni operata dal c.t.u..

Il gravame del Ministero è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 maggio 2014.

Secondo la Corte, l’interpretazione del Ministero si basava sul precedente testo del capitolato generale, che parlava di “valore di scambio”, mentre il testo vigente faceva riferimento al “valore di scambio tra appaltatori”, cioè allo specifico valore del bene per l’appaltatore subentrante, nel quale doveva considerarsi anche un quid pluris rispetto al generale valore di mercato, che corrispondeva a un modestissimo valore di scambio, pur in presenza di una persistente utilità per l’appaltatore subentrante; inoltre, corretta era la metodica seguita dal c.t.u., consistente nell’individuazione dei prezzi di mercato a nuovo, vigenti alla data di cessazione del contratto, e nell’applicazione dei coefficienti di degrado in base alla tipologia dei beni, alla loro vetustà e alla destinazione del servizio.

Avverso questa sentenza il Ministero della difesa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui si è opposta la ICA anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del D.M. 5 giugno 1991, art. 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il Ministero osserva che l’art. 33 del D.M. citato prevederebbe una cessione forzosa dei materiali in uso presso le caserme (dell’Arma dei Carabinieri) da parte dell’impresa appaltatrice uscente dal rapporto contrattuale di casermaggio; che il costo iniziale sostenuto dall’impresa sarebbe stato ampiamente ammortizzato attraverso i canoni di locazione percepiti nel corso del novennio di durata dell’appalto, anche in considerazione del fatto che l’impresa uscente sarebbe stata anche aggiudicataria del precedente appalto ed essa non sarebbe subentrata a nessun’altra; da qui il rischio di un ingiustificato arricchimento contrastante con i principi di contabilità di Stato e di buona amministrazione; inoltre, i beni ceduti sarebbero del tipo di quelli fungibili, come tali il loro valore andrebbe commisurato al loro costo iniziale (ovvero al loro prezzo d’acquisto), alla loro vetustà ed al loro stato di conservazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, avendo il giudice preteso di far pagare al prezzo di acquisto alla data di scadenza del contratto, anzichè al costo storico di fornitura, un materiale usato e degradato per l’uso; il vizio logico consisterebbe nel valutare il materiale usato come se fosse nuovo, anche se computando, in una seconda fase, il suo degrado fino al termine del contratto.

I due motivi di ricorso, che sostanzialmente pongono le stesse questioni, vanno trattati congiuntamente.

Il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte riguardante l’applicazione del D.M. citato, art. 33, concernente il Capitolato generale d’appalto del servizio di casermaggio per l’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui stabilisce i criteri di remunerazione dell’appaltatore che, privato – senza rinnovo – della sua posizione in ragione della scadenza del contratto, ceda obbligatoriamente i beni mobili da esso forniti (e manutenuti) nel corso dell’erogazione del servizio di casermaggio in un determinato ambito territoriale.

La sentenza impugnata si è esplicitamente discostata, senza addurre argomentazioni convincenti, dal principio enunciato da questa Corte, secondo cui il “valore di scambio” tra appaltatori, in relazione al quale, ai sensi dell’art. 33 citato, deve essere determinato il corrispettivo dovuto dalla P.A. o dall’impresa subentrante, in qualità di appaltatrice, in favore di quella uscente, per i materiali da quest’ultima lasciati, va inteso non già come valore di riproduzione dei beni trasferiti, ma come prezzo corrente sul mercato dove si approvvigionano i soggetti che si dedicano professionalmente alla gestione del servizio del medesimo genere, da calcolare alla data della fornitura, sebbene ragguagliato alla data di scadenza dell’appalto, tenendo conto della particolare destinazione di detto servizio e dello stato d’uso del materiale (Cass. n. 23436/2013).

Questo principio è stato successivamente confermato da questa Corte, che ha ribadito che la determinazione del prezzo di cessione deve avvenire tenendo presente il peculiare mercato degli appaltatori dei servizi di casermaggio, non il libero mercato, e ciò proprio allo scopo di non penalizzare i cedenti, imponendogli la vendita secondo i valori dell’usato corrente sul libero mercato, nè i cessionari, obbligandoli a corrispondere i valori di scambio risultanti da tariffe o listini correnti circa il nuovo, calcolato al momento della scadenza del contratto (Cass. n. 10740/2015).

Inoltre, non risulta chiaro il ragionamento implicitamente svolto dal giudice distrettuale che si è limitato a richiamare i contenuti della c.t.u., senza rendere palese la struttura del ragionamento svolto e il percorso seguito nella determinazione del prezzo di cessione, che non sono propriamente passaggi demandabili agli ausiliari del giudice.

Il ricorso è fondato e accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinchè decida la controversia alla luce dei principi enunciati e provveda sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018

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