Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26389 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. un., 19/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7634-2019 proposto da:

A.E., da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio

in ROMA, domiciliato per legge ivi, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ETTORE BERTO’;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELROTTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4824/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 06/08/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2020 dal Presidente Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Emanuela Paoletti, per delega dell’avvocato Ettore

Bertò.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.E. ricorre per la cassazione della sentenza n. 4824 del 06/08/2018 del Consiglio di Stato, con cui sono stati riuniti e respinti gli appelli da lui proposti avverso le sentenze nn. 4 e 5 del 15/01/2015 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sezione autonoma della Provincia di Bolzano, di rigetto dei suoi ricorsi avverso i dinieghi di concessione edilizia emanati dal Comune di Castelrotto con provvedimenti del novembre e del dicembre 2013.

2. In particolare, con dette sentenze il detto Tribunale Regionale, rispettivamente, aveva:

– dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ A., inteso ad ottenere l’annullamento del diniego n. 18124/2013 BA/ND dell’11 novembre 2013, avente per oggetto il “progetto in linea di massima per la demolizione e la ricostruzione con spostamento di cubatura delle pp. ed. (OMISSIS) e (OMISSIS) nella frazione (OMISSIS) sulla p.f. (OMISSIS)”;

– respinto il ricorso proposto dal medesimo A., inteso ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Castelrotto n. 20413 BA/ND del 18 dicembre 2013, avente per oggetto il “progetto per la demolizione e la ricostruzione con spostamento di cubatura dalla p.ed. (OMISSIS) (OMISSIS) sulla p.f. (OMISSIS) (OMISSIS)”.

3. Per la cassazione della sentenza di appello l’ A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26/02/2019, sulla base di un unitario motivo di “nullità del procedimento e della sentenza per difetto di giurisdizione”: con il quale contesta la legittimità della sentenza del Consiglio di Stato, in grado di appello avverso sentenze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Provincia di Bolzano, di cui non faceva parte un Consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero a quello di lingua ladina, con violazione dell’art. 93 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige (D.P.R. n. 670 del 1972), dell’art. 14, comma 6, delle norme di attuazione di questo (D.P.R. n. 426 del 1984), nonchè degli artt. 6 e 111 Cost.; ed in tale fattispecie ipotizzando un vizio di composizione dell’organo giudicante di gravità tale da escludere che la sentenza sia stata resa dal giudice disegnato dall’assetto costituzionale per conoscerne e quindi munito di giurisdizione.

4. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. Il ricorso è stato in un primo tempo avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

6. All’esito della camera di consiglio del 21/07/2020 il ricorso, con ordinanza interlocutoria 09/09/2020, n. 18672, è stato rinviato alla pubblica udienza, data la particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta e tenuto conto di analoga rimessione sulla medesima ad opera delle ordinanze interlocutorie nn. 5683 del 02/03/2020 e 7011 del di 11/03/2020 (su ricorsi nn. 22968/18 e 33744/18 r.g.).

7. Per la pubblica udienza del 06/10/2020, mentre il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accoglimento del ricorso, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per difetto di giurisdizione, rilevando che nessuno dei componenti del collegio giudicante del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta) che ha pronunciato la sentenza impugnata appartiene al gruppo di lingua tedesca ovvero a quello di lingua ladina in servizio presso il Consiglio di Stato, poichè i soli consiglieri erano, al tempo della decisione, i Dott. L.B. e Le.Os., ma essi non avevano composto quel collegio, secondo quanto risulta dalle copie autentiche del verbale di udienza del 31/05/2018 e della stessa sentenza impugnata.

2. Da tanto deduce il ricorrente derivare la violazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche affermato dall’art. 6 Cost. italiana, come applicato dall’art. 93 Statuto Speciale del Trentino – Alto Adige (D.P.R. n. 670 del 1972 – “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”), in base al quale “delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d’appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all’art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della Provincia di Bolzano”, nonchè dal D.P.R. n. 426 del 1984, art. 14, comma 6, che specifica dover far parte dei collegi giudicanti sui ricorsi in appello avverso le sentenze del TRGA di Bolzano appunto almeno uno dei consiglieri appartenenti ai gruppi di lingua tedesca ovvero ladina: norme confermate anche dal D.Lgs. n. 104 del 2010 (cod. proc. amm.).

3. Argomenta il ricorrente che, ove del collegio giudicante non faccia parte almeno un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero ladina, il giudice collegiale amministrativo esercita le sue funzioni giurisdizionali in una composizione diversa da quella prevista dalla legge; richiama i principi di Corte Cost. n. 3008/52, quelli in tema di alterazione strutturale dell’organo giudicante, tale da trasmodare nella non coincidenza dell’organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge (di cui, rispettivamente, a Cass. Sez. U. 9099/15, ovvero 16246/11, 15383/09, 2199/05, 5415/04, 973/98); invoca anche l’autorità di Cass. Sez. U. n. 351/85 in tema proprio di violazione dell’art. 93 dello Statuto speciale del Trentino – Alto Adige, ma pure di Cons. Stato, sez. VI, 03/11/1999, n. 1682; sostiene la rilevabilità ufficiosa e l’insanabilità del vizio di irregolare composizione del collegio giudicante, con conseguente ammissibilità del ricorso straordinario ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm.

4. Ancora, “per completezza”, rileva il ricorrente come tale illegittima composizione del collegio giudicante abbia concretamente inciso sullo svolgimento del giudizio d’appello, essendo molti dei documenti prodotti in lingua tedesca, la cui conoscenza è requisito per la nomina dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca o ladina.

5. Il ricorso pone la questione se integri un motivo inerente alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm., la deduzione con cui si denunci la nullità della sentenza del Consiglio di Stato – resa su appello avverso una decisione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano – per illegittima composizione del collegio giudicante, per non averne fatto parte, in violazione dello Statuto speciale di autonomia e delle relative Norme di attuazione, un consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

6. Al quesito deve darsi risposta affermativa.

7. Nella giurisprudenza delle Sezioni Unite è da molto tempo acquisito e applicato il principio secondo cui i motivi inerenti alla giurisdizione ricomprendono, non solo, le ipotesi in cui il giudice amministrativo si sia pronunciato su una controversia o materia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario o ad altra giurisdizione speciale, ovvero abbia negato di esercitare la giurisdizione sull’erroneo presupposto che essa appartenga ad altri giudici o non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale, ma anche le ipotesi del cosiddetto difetto assoluto di giurisdizione, che si verifica quando il giudice amministrativo, pur avendo la giurisdizione su una determinata controversia, emetta una decisione finale che invada le attribuzioni del legislatore o della pubblica amministrazione (tra le tante, Cass. Sez. U. 18/05/1965, n. 964; Cass. Sez. U. 15/03/1999, n. 137; Cass. Sez. U. 29/04/2005, n. 8882; Cass. Sez. U. 12/12/2012, n. 22784; Cass. Sez. U. 06/06/2017, n. 13976).

8. Accanto a queste ipotesi tipiche, le Sezioni Unite hanno, da tempo (Cass. Sez. U. 11/10/1952, n. 3008; Cass. Sez. U. 18/05/1965, n. 964), ricondotto nell’ambito del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l’illegittima composizione dell’organo giurisdizionale, purchè il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità e da comportarne un’alterazione strutturale.

9. In particolare, la carenza di giurisdizione, in relazione all’illegittima composizione del giudice speciale, è ravvisabile quando è imputabile a illegittimità costituzionale della norma sulla composizione del collegio, o nei casi di vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l’identificazione con quello delineato dalla legge; diversamente, si verte in tema di mera violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 13/07/2006, n. 15900; Cass. Sez. U. 01/07/2009, n. 15383; Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9099; Cass. Sez. U. 18/11/2015, n. 23539; Cass. Sez. U. 30/07/2018, n. 20168; Cass. Sez. U. 01/04/2019, n. 9042).

10. Si è così stabilito che è viziata da difetto di giurisdizione, per irregolare composizione del collegio giudicante derivante da assoluta inidoneità di un suo membro a svolgere le relative funzioni, la decisione adottata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con un componente nominato in applicazione del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654, art. 3 cpv. norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1976, poichè prevedente la possibilità di riconferma dell’incarico per i membri del medesimo Consiglio designati dalla Giunta regionale, vertendosi in tema di vizio che si ricollega alla mancata assicurazione dell’indipendenza del giudice per effetto di un’investitura originariamente invalida (Cass. Sez. U. 19/10/1983, n. 6125; Cass. Sez. U. 23/05/1984, n. 3168).

11. In questa stessa prospettiva, è stato ritenuto ammissibile il ricorso alle Sezioni Unite proposto per difetto di giurisdizione avverso la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria che si assuma composta con un numero di giudicanti diverso da quello prescritto dalla norma organica che ne stabilisce la composizione (Cass. Sez. U. 11/10/1952, n. 3008, cit.).

12. Al contrario, si è escluso che integri carenza di giurisdizione del collegio giudicante:

– la partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi (Cass. Sez. U. 01/06/2006, n. 13034; Cass. Sez. U. 07/09/2018, n. 21926);

– la prosecuzione e la decisione del giudizio a seguito della proposizione di istanza di ricusazione, ai sensi dell’art. 18 cod. proc. amm. (Cass. Sez. U. 20/07/2012, n. 12607; Cass. Sez. U. 12/12/2013, n. 27847);

– la sostituzione del presidente o l’integrazione del collegio con altro consigliere di Stato senza le prescritte autorizzazioni (Cass. Sez. U. 11/12/1992, n. 870);

– la partecipazione al collegio dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, oltre al presidente dell’organo, anche di tre presidenti di sezione e non soltanto di consiglieri di Stato (Cass. Sez. U. 16/01/2007, n. 753);

– la circostanza che, in una causa promossa davanti al Consiglio di Stato, il consigliere relatore risulti collocato fuori ruolo ed assegnato al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana con provvedimento di un giorno antecedente alla data dell’udienza e della camera di consiglio (Cass. Sez. U. 01/07/2009, n. 15383);

– il vizio di costituzione del giudice collegiale amministrativo in dipendenza dei vizi, oltretutto non fatti valere nelle competenti sedi, di persistenza in servizio dei componenti del collegio (Cass. Sez. U. 30/07/2018, nn. 20168 e 20169);

– il contestuale svolgimento da parte di un giudice del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dell’incarico di componente della Commissione paritetica di cui all’art. 43 statuto regionale (Cass. Sez. U. 01/04/2019, n. 9042, cit.).

13. Dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite è, dunque, enucleabile il principio secondo cui un vizio di giurisdizione – e non semplicemente di procedura – è configurabile esclusivamente quando ci si trovi di fronte ad un’alterazione strutturale dell’organo giudicante che ne impedisce l’identificazione con l’organo delineato dalla legge, per vizio di qualità indefettibile o di numero.

14. Viceversa, non attingono al livello del difetto assoluto di giurisdizione i casi nei quali, pure in presenza di alcune irregolarità o deviazioni rispetto alle norme di formazione e composizione di un collegio giudicante, non ricorre quel deficit di legittimazione così radicale, tale da deformare la stessa identificabilità del giudice in concreto con l’organo delineato nel sistema e da giustificare la sua correzione per via di censura di difetto di potere giurisdizionale.

15. In sostanza, come condivisibilmente si esprime il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, allorchè vi sia una violazione, anche grave, di regole del processo o di ordinamento, ma non strutturale, non può esservi estensione del vizio di giurisdizione, secondo l’impianto costituzionale vigente, che preclude di trasformare lo strumento del controllo di giurisdizione in una terza istanza del giudizio amministrativo.

16. La questione se la mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nella composizione del collegio del Consiglio di Stato quando esso giudica in grado di appello avverso sentenze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione di Bolzano, integri un vizio attinente alla giurisdizione, non è nuova nella giurisprudenza di questa Corte: pronunciando in un caso analogo a quello qui in esame, le Sezioni Unite hanno escluso che possa ravvisarvisi l’ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (Cass. Sez. U. 09/09/2010, n. 19248).

17. Premesso che il difetto di giurisdizione del giudice speciale, rispetto ai vizi di costituzione dell’organo giudicante, è ravvisabile esclusivamente quando le irregolarità nella composizione del collegio “si traducano nella non coincidenza di tale organo con quello delineato dalla legge, per effetto di alterazione della sua struttura ovvero di totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti che non sia titolare dello status di magistrato del Consiglio”, questa Corte regolatrice, nella citata sentenza, ha osservato che la censura era solo quella “che il collegio sarebbe stato composto in modo diverso da quanto previsto dalla legge”, sicchè il vizio dedotto costituiva “violazione di legge”, “ma non un’irregolare composizione del collegio tale da configurare un difetto di giurisdizione”, tanto più che non era stato neppure dedotto “che alcuno dei componenti del collegio indicato in calce alla decisione… non avesse lo status di consigliere di Stato”.

18. Il Collegio ritiene di dover sottoporre a rimeditazione critica le conclusioni raggiunte dalla citata sentenza n. 19248 del 2010.

19. Preme infatti osservare che la composizione del Consiglio di Stato chiamato in sede giurisdizionale a decidere sull’appello avverso le pronunce del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sezione di Bolzano, è prevista, oltre che dalla disposizione ricognitiva contenuta nell’art. 6, comma 5 cod. proc. amm., anche, ed innanzitutto, da una norma di rango costituzionale (lo Statuto speciale di autonomia) e da una fonte (le Norme di attuazione dello Statuto speciale) che si caratterizza sia per la peculiarità del procedimento di adozione, sia per la forza e il valore superiore a quello della legge ordinaria.

20. L’art. 93 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il D.P.R. n. 670 del 1972, dispone infatti che “(d)elle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d’appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all’art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano” (la frase “ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano” è stata aggiunta dalla Legge Costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, art. 7, comma 1).

21. A sua volta, l’art. 14 delle Norme di attuazione dello statuto speciale, approvate con il D.P.R. n. 426 del 1984, dopo avere stabilito, nel comma 1, che “(p)er gli effetti di cui all’art. 93 dello Statuto, sono nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano”, reca, nel comma 6, la seguente previsione: “(i) ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi”.

22. La situazione che si realizza nel caso di mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito del giudizio di appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, è assimilabile a quella, già scrutinata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19/10/1983, n. 6125, cit.; Cass. Sez. U. 23/05/1984, n. 3168, cit.), nell’ipotesi di partecipazione al collegio giudicante di componenti che non avrebbero potuto comporlo a seguito di dichiarazione di incostituzionalità.

23. Nell’uno e nell’altro caso la struttura dell’organo giudicante è difforme da previsioni assistite a diverso titolo dalla peculiare forza di legge della norma costituzionale, ora perchè, al fine di rendere conforme l’organo collegiale alla previsione di questa, è positivamente imposta la presenza di un determinato componente del collegio deliberante, ora perchè è positivamente esclusa la legittimità della sua partecipazione alla deliberazione.

24. In base alle richiamate pronunce, l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 25 del 1976, della norma che consentiva la riconferma dei membri laici del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana designati dalla Giunta regionale, incidendo sulla norma regolatrice della composizione dell’organo, comporta che la partecipazione al collegio giudicante di componenti che non avrebbero potuto farne parte integra un vizio attinente alla “qualità” del giudice, poichè determina la difformità di tale organo da quello delineato dalla legge e, quindi, l’alterazione della sua struttura.

25. Come esattamente evidenziato nella requisitoria della Procura generale, nelle pronunce delle Sezioni Unite sul Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana “la riconducibilità del vizio a quello denunciabile come motivo inerente alla giurisdizione… è conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale”: vi era infatti “la mediazione di una norma di legge primaria che legittimava la costituzione iniziale dell’organo giudiziario secondo una determinata composizione, poi venuta meno per effetto della naturale retroattività della successiva declaratoria di incostituzionalità della normativa stessa”.

26. Analoga è la situazione che si verifica nel caso, qui in esame, della mancata partecipazione del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca nel collegio del Consiglio di Stato investito del giudizio di appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa: con la precisazione che quella mancata partecipazione realizza un’ipotesi di diretto conflitto tra la reale composizione dell’organo giudicante e la previsione, di rango costituzionale, che detta partecipazione esige come necessaria.

27. La mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca nella composizione del collegio del Consiglio di Stato determina un vizio attinente alla “qualità” del giudice, avendosi una alterazione strutturale dell’organo giudicante che ne impedisce l’identificazione con l’organo delineato dalla fonte costituzionale, il rispetto della cui prescrizione non consente di ritenere l’appartenenza linguistica fungibile o surrogabile.

28. Osserva correttamente il pubblico ministero che la norma dell’art. 93 dello Statuto speciale e del D.P.R. n. 426 del 1984, art. 14 non può essere depotenziata nella sua valenza prescrittiva e nelle sue conseguenze applicative sostenendosi che, comunque, al collegio del Consiglio di Stato ha partecipato, al posto del componente di lingua tedesca, un magistrato amministrativo munito dello status di consigliere di Stato. Non basta, infatti, essere munito dello status di consigliere di Stato perchè sia rispettata la previsione statutaria: questa “presuppone naturalmente che tutti i componenti del collegio abbiano quello status ma richiede” un quid pluris, l’appartenenza linguistica.

29. In definitiva, la mancata partecipazione del consigliere di Stato appartenente alla lingua tedesca costituzione una violazione “grave”, tale da incidere, menomandola, sulla stessa identificabilità del giudice in concreto con l’organo delineato nel sistema: non solo per il conflitto tra forma costituzionale e forma in concreto dell’organo giurisdizionale, ma anche perchè la forma richiesta dallo statuto speciale di autonomia esprime e rispecchia, nella costituzione dell’organo giurisdizionale che è chiamato a trattare il processo, la tutela della minoranze linguistiche, la quale rappresenta un “tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana” (Corte Cost., sentenza n. 170 del 2010), concretizzando “il principio pluralistico ed il principio di uguaglianza, essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare” (Corte Cost., sentenza n. 15 del 1996).

30. Questa conclusione non muta a seguito della novellazione (legge costituzionale n. 1 del 2017) dell’art. 93 dello Statuto speciale, con l’estensione della prescrizione normativa, in forma alternativa (“ovvero”), anche “al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano”: come, infatti, ha osservato il Consiglio di Stato in sede di parere sulla allora proposta di riforma statutaria, “ai consiglieri appartenenti ai due gruppi linguistici della provincia autonoma di Bolzano, assegnati alle sezioni del Consiglio di Stato, è affidato non già il compito di rappresentare gli interessi facenti capo ai singoli gruppi linguistici o agli enti esponenziali della comunità locale, bensì quello di garantire, in senso al Consiglio di Stato, una rappresentanza del complessivo sistema autonomistico locale”, sicchè, in quel disegno complessivo, diventa “irrilevante che i consiglieri di Stato, nominati per gli effetti di cui all’art. 93 dello statuto, appartengano all’una o all’altra delle due minoranze linguistiche insediate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano” (Cons. Stato, ad. gen., 28/02/2017, n. 541).

31. Può dunque concludersi che, nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell’appello avverso pronunce dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza del consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della Provincia di Bolzano, determina un’alterazione strutturale dell’organo giudicante, tale da impedirne l’identificazione con l’organo delineato dalla fonte costituzionale, che prescrive che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze nel rispetto dei principali gruppi linguistici insediati nel territorio della Provincia; tale mancanza integra, pertanto, un difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, scrutinabile dalle Sezioni Unite.

32. Nella specie, tuttavia, manca agli atti idonea prova a sostegno dell’allegata mancata partecipazione – al collegio giudicante della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (composto dal presidente M.L. e dai consiglieri di Stato R.S.M., B.M., Me.Fr. e L.G.) che ha deciso gli appelli avverso la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano – di un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

33. Il ricorrente, infatti, ha prodotto l’impugnata sentenza n. 4824 del 2018 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (che contiene l’indicazione dei giudici che l’hanno pronunciata: presidente M.L.; consiglieri di Stato R.S.M., B.M., Me.Fr. e La.Gi.) e il verbale dell’udienza pubblica del 31 maggio 2018 della Sesta Sezione, recante, anch’esso, i componenti del Collegio del Consiglio di Stato dinanzi al quale gli appelli sono stati discussi ed unitariamente decisi.

34. Tuttavia di quelli che sarebbero i componenti di lingua tedesca assegnati al Consiglio di Stato, nessuno dei quali avrebbe fatto parte del collegio decidente, il ricorrente si è limitato a indicare i nomi (Dott. L. e Dott. Le.Os.), senza però precisare gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica con cui costoro sarebbero stati nominati consiglieri di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 426 del 1984, art. 14 e per gli effetti di cui all’art. 93 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, e senza neppure depositare, in alternativa, documentazione o certificazione attestante il loro essere in servizio, alla data dell’udienza di discussione (31 maggio 2018), come consiglieri del Consiglio di Stato in quanto appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

35. In tal modo il ricorso si risolve in una mera asserzione della esistenza del vizio di grave alterazione della composizione del collegio giudicante del Consiglio di Stato per la mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, finendo tuttavia per devolvere a questa Corte regolatrice – mancando la dimostrazione in atti di quali siano i consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’assenso del Consiglio provinciale e con il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa – un inammissibile compito istruttorio di ricerca della prova del denunciato difetto strutturale.

36. Tanto comporta la inammissibilità del ricorso.

37. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto l’intimato attività difensiva in questa sede.

38. Va infine dato atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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