Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26388 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 29/09/2021), n.26388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30665-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDEFIO GARGANI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5708/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ACIERNO

MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5707/2018, ha dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. l’appello proposto da S.S. avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale, formulata nei confronti di Intesa San Paolo S.p.a., per avere quest’ultima violato gli obblighi informativi in relazione alla mancata comunicazione delle variazioni dei livelli di rischio delle obbligazioni che l’appellante, nel settembre 2008, ha acquistato dalla Lehman Brothers per mezzo dell’intermediazione finanziaria della Banca medesima.

2. A sostegno della rilevata inammissibilità dell’appello, la Corte Territoriale ha evidenziato che l’onere di specificazione dei motivi di ricorso non può essere assolto dalla mera riproposizione delle domande ed eccezioni decise in senso sfavorevole in primo grado, risultando necessario svolgere argomentazioni che si contrappongono a quelle della sentenza impugnata. In particolare, l’appellante si è limitato a fornire una diversa interpretazione dei fatti sulla base della perizia finanziaria del consulente tecnico di parte prodotta solo in grado di appello e senza porre in discussione gli elementi posti dal Tribunale a sostegno delle sue conclusioni.

3. Avverso la presente pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S.S.. L’Intesa San Paolo S.p.a. ha depositato controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il giudice di appello ritenuto che l’onere di specificazione di cui all’art. 342 c.p.c. non possa essere assolto dalla mera riproposizione della domanda o dell’eccezione decisa in senso sfavorevole dal giudice di primo grado e per avere ritenuto che l’appello contenesse una generica denuncia di errori di fatto e di diritto della sentenza impugnata. Il ricorrente, riproponendo alcuni passaggi dell’atto di appello, deduce di avere censurato in modo specifico gli elementi utilizzati dal primo giudice per affermare la non prevedibilità, da parte di Intesa San Paolo S.p.a., dell’imminente default della Lehman Brothers. Oltremodo, contesta di aver introdotto “nova” in appello, posto che, tramite la perizia finanziaria prodotta in secondo grado, ha inteso valorizzare elementi già ricompresi nel tema di indagine oggetto del giudizio di primo grado al fine di evidenziarne l’esame superficiale ed erroneo.

4.1 Il motivo è manifestamente fondato posto che il Collegio, alla luce di quanto riportato dalla stessa sentenza impugnata in relazione al contenuto dell’atto di appello, nonché dalla presente censura che ne riporta integralmente alcuni passaggi, esclude che l’atto di appello possa ritenersi generico e, conseguentemente, inammissibile ex art. 342 c.p.c., risultando lo stesso pienamente conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere di specificità.

4.2. Invero, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata Cass., S.U., n. 27199/2017). Trattasi di un principio che è stato affermato in relazione al nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. ma che deve ritenersi valido, a maggior ragione, anche per il testo previgente che prevedeva requisiti meno stringenti di quello attuale.

4.3. Il ricorrente ha fondato l’appello su allegazioni fattuali specifiche considerato che ha censurato la ratio decidendi posta a fondamento della decisione di primo grado, deducendo, per mezzo delle risultanze della perizia finanziaria effettuata dal consulente tecnico di parte, che Intesa San Paolo ben avrebbe potuto prevedere l’imminente default della Lehman Brothers sulla base delle elevate variazioni dei prezzi dei c.d. CDS (Credits Default Swaps).

4.4. Dunque, seppur attraverso il richiamo ad una perizia finanziaria non prodotta in primo grado, il ricorrente ha chiesto alla Corte di Appello una nuova valutazione dei fatti di causa già esaminati dal primo giudice, in piena conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l’inammissibilità dell’appello (Cass., n. 3115/2018).

4.5. In conclusione, deve escludersi l’applicabilità nel caso di specie del paradigma normativo dell’inammissibilità previsto dall’art. 342 c.p.c., risultando le censure contenute nell’atto di appello specifiche e conformi ai dettami della giurisprudenza di legittimità.

5. Ciò determina l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente

giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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