Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26388 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18859-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R., T.L., elettivamente domiciliate in ROMA,

V.A.RIBOTY 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELA GIUSEPPA SAVINA

FURNERI, rappresentate e difese dall’avvocato RAFFAELE REALE giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1313/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 26/11/2013 e depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Luca Maragliano (delega orale Avvocato Raffaele

Reale), per le controricorrenti, che si riporta ai motivi del

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il gravame con il quale il Ministero della Salute aveva chiesto la riforma della sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione al decreto con il quale aveva accolto le domande di B.R. e T.L. ed aveva condannato l’amministrazione ad erogare, su quanto spettante per indennizzo ai sensi della L. n. 244 del 2007 e L. n. 14 del 2009, l’indennità integrativa speciale ai sensi della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2 condannando l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della Salute che denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 2 e dell’art. 348 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente che sin dall’opposizione aveva contestato in radice il diritto delle ricorrenti ad ottenere l’adeguamento dell’indennizzo per le ragioni e nella misura rivendicata e che pertanto non era necessario precisare quale fosse l’importo erogato a titolo di rivalutazione monetaria. L’indennizzo in questione è già rivalutato per legge e non sarebbe quindi suscettibile di ulteriore rivalutazione.

B.R. e T.L. si sono difese con controricorso eccependo l’inammissibilità e comunque all’infondatezza del ricorso in relazione alla generica indicazione dei motivi ed alla omessa formulazione del quesito di diritto oltre che con riguardo alla esistenza di giurisprudenza consolidata nel senso della manifesta infondatezza delle censure formulate.

Tanto premesso si osserva che la Corte territoriale, nonostante il riferimento contenuto nel provvedimento all’art. 348 bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello sul rilievo che le censure formulate nel gravame non scalfivano le argomentazioni poste dal Tribunale a base della sua decisione.

Non vi è questione dell’esistenza o meno di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame.

Piuttosto, la valutazione della Corte è caduta sulla specificità del motivo di ricorso e sulla sua idoneità ad incidere le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, più esattamente riconducibile ad una inammissibilità ex art. 434 c.p.c., comma 1.

Esaminato il ricorso, infatti, la Corte territoriale ha osservato che la decisione del Tribunale era fondata sul rilievo che, in concreto, la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale non era stata corrisposta e che l’unica difesa atta a contrastare tale motivazione sarebbe stata quella, non articolata, di dimostrare l’effettivo avvenuto pagamento dell’importo rivendicato dai ricorrenti appellanti.

Ciò posto va rilevato che al fine di contestare tale decisione con una censura sufficientemente specifica parte ricorrente avrebbe dovuto riportare nel corpo del ricorso il contenuto della sentenza di primo grado ed anche quello del decreto ingiuntivo e dell’atto di opposizione così da mettere in condizione la Corte di verificare se effettivamente si era verificato quel travisamento delle circostanze fattuali e delle argomentazioni in diritto denunciate.

Diversamente non è possibile, senza un esame degli atti precluso alla Corte dalla natura della censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, verificare se effettivamente la Corte di merito sia incorsa nella denunciata violazione e falsa applicazione della legge.

In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi dell’art. art. 375 c.p.c., n. 5.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Poichè non è dovuto da parte dell’Amministrazione pubblica ricorrente il versamento del contributo unificato (cfr., Cass., 14 marzo 2014, n. 9938; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9938), deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, , introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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