Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26388 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. un., 19/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al NRG 33744 del 2018 promosso da:

K.R., rappresentato e difeso dagli Avvocati Alfred Mulser, e

Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLZANO; PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO; L.H.;

– intimati –

avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.

5560/2018, decisa il 31 maggio 2018 e pubblicata in data 2 ottobre

2018.

Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 6

ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Federica Manzi, per delega.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il signor K.R. ha proposto due ricorsi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione autonoma di Bolzano.

Con il ricorso n. 187/2010 ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti: 1) deliberazione della Giunta comunale di Bolzano n. 5 del 14 gennaio 2009, concernente “variante non sostanziale al Piano di Recupero Al Centro Storico (OMISSIS)” e relativo parere del Direttore della Ripartizione Provinciale Urbanistica; 2) Delib. Giunta Comunale Bolzano 11 maggio 2010, n. 441, concernente “variante non sostanziale al Piano di Recupero – Centro Storico – Zona A1 – isolato (OMISSIS) – unità di intervento n. (OMISSIS)” e relativo parere del Direttore della Ripartizione Provinciale Urbanistica.

Con il ricorso n. 96/2011 ha impugnato la concessione edilizia n. 41/2011 rilasciata in favore del controinteressato, signor L.H., per la demoricostruzione di edifici situati su p.ed. 546.

2. – Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione autonoma di Bolzano, con sentenza n. 381 del 7 dicembre 2011, ha respinto il ricorso iscritto al n. 187/2010, mentre ha accolto parzialmente il ricorso iscritto al n. 96/2011.

3. – Con sentenza n. 5660/2018, decisa il 31 maggio 2018 e resa pubblica mediante deposito in segreteria in data 2 ottobre 2018, il Consiglio di Stato ha rigettato tanto l’appello principale del signor K. quanto l’appello incidentale del signor L..

4. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato il signor K. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 dicembre 2018, sulla base di un motivo, relativo al difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, per essere il collegio che ha trattato e deciso la causa composto in modo irregolare, diversamente da quanto prescritto dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dalle relative Norme di attuazione e dal codice del processo amministrativo, in violazione degli artt. 6 e 111 Cost. e dell’art. 158 c.p.c..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Il ricorso è stato in un primo tempo avviato alla trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

All’esito della Camera di consiglio del 18 febbraio 2020, il ricorso, con ordinanza interlocutoria 11 marzo 2020, n. 7011, è stato rinviato alla pubblica udienza, data la particolare rilevanza della questione di diritto che esso pone.

In prossimità dell’udienza, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato così come composto all’udienza di discussione e nella successiva Camera di consiglio del 31 maggio 2018 ed al momento del deposito della sentenza in data 2 ottobre 2018, e ciò per essere stato il collegio giudicante costituito in maniera viziata e tale da alterare la composizione stabilita dalla legge costituzionale, in cui è prevista la necessaria partecipazione di almeno un consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca, in violazione dell’art. 93 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, art. 14, comma 6 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti l’istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), dell’art. 6, comma 5, del codice del processo amministrativo (approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), art. 6 Cost. e art. 111 Cost., comma 1, nonchè dell’art. 158 c.p.c., per nullità della sentenza e del procedimento.

Il signor K. deduce che il collegio della Sesta Sezione del Consiglio di Stato che ha pronunciato la sentenza era costituito dal presidente M.L. e dai consiglieri R.S.M., B.M., Me.Fr. e La.Gi. e che, tra questi, non figura alcun consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca.

Pertanto – prosegue il ricorrente – nessuno dei consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca attualmente incaricati presso il Consiglio di Stato (nè il Dott. L.B., nè il Dott. Le.Os.) faceva parte di tale collegio.

Il ricorrente rappresenta che la conoscenza e la padronanza della lingua tedesca nell’ambito del procedimento d’appello dinanzi al Consiglio di Stato conclusosi con l’impugnata sentenza non costituirebbe solo una questione di principio, astrattamente invocabile, bensì un’esigenza concreta, giacchè diversi documenti prodotti in giudizio (tra cui progetti, misurazioni di altezze, calcoli di cubatura ed istanze) risultano redatti solo in lingua tedesca.

Ad avviso del ricorrente, la dedotta mancanza di almeno uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca nel collegio giudicante su un appello avverso una sentenza pronunciata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma della Provincia di Bolzano, comporterebbe un vizio attinente alla stessa giurisdizione del Consiglio di Stato, vizio per il quale è prevista la possibilità di ricorrere dinanzi alla Corte di cassazione.

Il ricorrente ricorda, in particolare, che l’art. 93 dello Statuto speciale prevede che le sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi di appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa siano sempre integrate da un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, e che tale disposizione, di rango costituzionale, ha trovato il suo completamento nel D.P.R. n. 426 del 1984, art. 14, ai cui sensi del collegio giudicante del Consiglio di Stato sugli appelli contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano deve far parte almeno uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

Sussisterebbe, secondo il ricorrente, la denunciata carenza di giurisdizione del Consiglio di Stato per l’illegittima composizione della Sesta Sezione, in quanto nel caso di specie essa comporterebbe un’alterazione strutturale dell’organo giudicante per il vizio di numero e per il vizio di qualità dei suoi membri, il che escluderebbe l’identificazione del collegio con l’organo delineato dalla legge costituzionale.

In subordine, il ricorrente rileva che se le norme di legge ordinaria che prevedono la possibilità di ricorrere avverso le sentenze del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti la giurisdizione venissero interpretate nel senso di non consentire l’impugnabilità delle decisioni rese da tale giudice speciale in violazione della norma costituzionale che dispone la necessaria presenza di un consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco, si porrebbe una questione di legittimità costituzionale, per contrasto con la tutela delle minoranze linguistiche di cui all’art. 6 Cost..

2. – Il ricorso pone la questione se integri un motivo inerente alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm., la deduzione con cui si denunci la nullità della sentenza del Consiglio di Stato – resa su appello avverso una decisione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano – per illegittima composizione del collegio giudicante, per non averne fatto parte, in violazione dello Statuto speciale di autonomia e delle relative Norme di attuazione, un consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

3. – Al quesito deve darsi risposta affermativa.

4. – Nella giurisprudenza delle Sezioni Unite è da molto tempo acquisito e applicato il principio secondo cui i motivi inerenti alla giurisdizione ricomprendono, non solo, le ipotesi in cui il giudice amministrativo si sia pronunciato su una controversia o materia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario o ad altra giurisdizione speciale, ovvero abbia negato di esercitare la giurisdizione sull’erroneo presupposto che essa appartenga ad altri giudici o non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale, ma anche le ipotesi del cosiddetto difetto assoluto di giurisdizione, che si verifica quando il giudice amministrativo, pur avendo la giurisdizione su una determinata controversia, emetta una decisione finale che invada le attribuzioni del legislatore o della pubblica amministrazione (tra le tante, Cass., Sez. Un., 18 maggio 1965, n. 964; Cass., Sez. Un., 15 marzo 1999, n. 137; Cass., Sez. Un., 29 aprile 2005, n. 8882; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2012, n. 22784; Cass., Sez. Un., 6 giugno 2017, n. 13976).

4.1. – Accanto a queste ipotesi tipiche, le Sezioni Unite hanno, da tempo (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 1952, n. 3008; Cass., Sez. Un., 18 maggio 1965, n. 964), ricondotto nell’ambito del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l’illegittima composizione dell’organo giurisdizionale, a condizione che il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità.

In particolare, la carenza di giurisdizione, in relazione all’illegittima composizione del giudice speciale, è ravvisabile quando è imputabile a illegittimità costituzionale della norma sulla composizione del collegio, o nei casi di alterazione strutturale dell’organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l’identificazione con quello delineato dalla legge; diversamente, si verte in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15900; Cass., Sez. Un., 1 luglio 2009, n. 15383; Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9099; Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23539; Cass., Sez. Un., 30 luglio 2018, n. 20168; Cass., Sez. Un., 1 aprile 2019, n. 9042).

Si è così stabilito che è viziata da difetto di giurisdizione, per irregolare composizione del collegio giudicante derivante da assoluta inidoneità di un suo membro a svolgere le relative funzioni, la decisione adottata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con un componente nominato in applicazione del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654, art. 3, comma 2, norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1976, in quanto prevedente la possibilità di riconferma dell’incarico per i membri del medesimo Consiglio designati dalla Giunta regionale, vertendosi in tema di vizio che si ricollega alla mancata assicurazione dell’indipendenza del giudice per effetto di un’investitura originariamente invalida (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1983, n. 6125; Cass., Sez. Un., 23 maggio 1984, n. 3168).

In questa stessa prospettiva, è stato ritenuto ammissibile il ricorso alle Sezioni Unite proposto per difetto di giurisdizione avverso la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria che si assuma composta con un numero di giudicanti diverso da quello prescritto dalla norma organica che ne stabilisce la composizione (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 1952, n. 3008, cit.).

Mentre si è escluso che integri carenza di giurisdizione del collegio giudicante:

la partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi (Cass., Sez. Un., 1 giugno 2006, n. 13034; Cass., Sez. Un., 7 settembre 2018, n. 21926); la prosecuzione e la decisione del giudizio a seguito della proposizione di istanza di ricusazione, ai sensi dell’art. 18 cod. proc. amm. (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2012, n. 12607; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2013, n. 27847);

la sostituzione del presidente o l’integrazione del collegio con altro consigliere di Stato senza le prescritte autorizzazioni (Cass., Sez. Un., 11 dicembre 1992, n. 870);

la partecipazione al collegio dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, oltre al presidente dell’organo, anche di tre presidenti di sezione e non soltanto di consiglieri di Stato (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 753);

la circostanza che, in una causa promossa davanti al Consiglio di Stato, il consigliere relatore risulti collocato fuori ruolo ed assegnato al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana con provvedimento di un giorno antecedente alla data dell’udienza e della Camera di consiglio (Cass., Sez. Un., 1 luglio 2009, n. 15383);

il vizio di costituzione del giudice collegiale amministrativo in dipendenza dei vizi, oltretutto non fatti valere nelle competenti sedi, di persistenza in servizio dei componenti del collegio (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2018, nn. 20168 e 20169);

il contestuale svolgimento da parte di un giudice del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dell’incarico di componente della Commissione paritetica di cui all’art. 43 dello Statuto regionale (Cass., Sez. Un., 1 aprile 2019, n. 9042, cit.).

5. – Dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite è, dunque, enucleabi-le il principio secondo cui un vizio di giurisdizione – e non semplicemente di procedura – è configurabile esclusivamente quando ci si trovi di fronte ad una alterazione strutturale dell’organo giudicante che ne impedisce l’identificazione con l’organo delineato dalla legge, per vizio di qualità o di numero.

Viceversa, non sono riconducibili nell’ambito della carenza di giurisdizione i casi nei quali, pure in presenza di talune irregolarità o deviazioni rispetto alle regole di formazione e composizione del collegio giudicante, non ricorre quel deficit di legittimazione così radicale, tale da deformare la stessa identificabilità del giudice in concreto con l’organo delineato nel sistema e da giustificare la sua correzione per via di censura di difetto di potere giurisdizionale.

In sostanza, allorchè vi sia una violazione, anche grave, di regole del processo o di ordinamento, ma non strutturale, non può esservi secondo l’impianto costituzionale, che preclude “di trasformare lo strumento del controllo di giurisdizione in una terza istanza del giudizio amministrativo” – estensione del vizio di giurisdizione (così, condivisibilmente, il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte).

6. – La questione se la mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, nella composizione del collegio del Consiglio di Stato quando esso giudica in grado di appello avverso sentenze della sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, integri un vizio attinente alla giurisdizione, non è nuova nella giurisprudenza di questa Corte.

Pronunciando in un caso analogo a quello qui in esame, le Sezioni Unite hanno negato, con la sentenza 9 settembre 2010, n. 19248, che possa ravvisarsi una ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione.

Premesso che il difetto di giurisdizione del giudice speciale, rispetto ai vizi di costituzione dell’organo giudicante, è ravvisabile esclusivamente quando le irregolarità nella composizione del collegio “si traducano nella non coincidenza di tale organo con quello delineato dalla legge, per effetto di alterazione della sua struttura ovvero di totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti che non sia titolare dello status di magistrato del Consiglio”, questa Corte regolatrice, nella citata sentenza, ha osservato che la censura era soltanto quella “che il collegio sarebbe stato composto in modo diverso da quanto previsto dalla legge”, sicchè il vizio dedotto costituiva “violazione di legge”, “ma non un’irregolare composizione del collegio tale da configurare un difetto di giurisdizione”, tanto più che non era stato neppure dedotto “che alcuno dei componenti del collegio indicato in calce alla decisione… non avesse lo status di consigliere di Stato”.

7. – Il Collegio intende rimeditare le conclusioni cui le Sezioni Unite sono giunte con la sentenza n. 19248 del 2010.

8. – Preme osservare che la composizione del Consiglio di Stato chiamato in sede giurisdizionale a decidere sull’appello avverso le pronunce della sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, è prevista, oltre che dalla disposizione ricognitiva contenuta nell’art. 6, comma 5, cod. proc. amm., anche, ed innanzitutto, da una norma di rango costituzionale (lo Statuto speciale di autonomia) e da una fonte (le Norme di attuazione dello Statuto speciale) che si caratterizza sia per la peculiarità del procedimento di adozione, sia per la forza e il valore superiore a quello della legge ordinaria.

L’art. 93 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il D.P.R. n. 670 del 1972, dispone infatti che “(d)elle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d’appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all’art. 90 del presente Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della Provincia di Bolzano” (le parole “ovvero al gruppo di lingua ladina” sono state aggiunte dalla Legge Costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, art. 7, comma 1).

A sua volta, l’art. 14 delle Norme di attuazione dello statuto speciale, approvate con il D.P.R. n. 426 del 1984, dopo avere stabilito, al comma 1, che “(p)er gli effetti di cui all’art. 93 dello Statuto, sono nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano”, reca, al comma 6, la seguente previsione: “(i) ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi”.

9. – La situazione che si realizza nel caso di mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito del giudizio di appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, è assimilabile a quella, già scrutinata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1983, n. 6125, cit.; Cass., Sez. Un., 23 maggio 1984, n. 3168, cit.), che si ha nell’ipotesi di partecipazione al collegio giudicante di componenti che non avrebbero potuto comporlo a seguito di dichiarazione di incostituzionalità.

In base alle richiamate pronunce, l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 25 del 1976, della norma che consentiva la riconferma dei membri laici del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana designati dalla Giunta regionale, incidendo sulla norma regolatrice della composizione dell’organo, comporta che la partecipazione al collegio giudicante di componenti che non avrebbero potuto farne parte integra un vizio attinente alla “qualità” del giudice, poichè determina la difformità di tale organo da quello delineato dalla legge e, quindi, l’alterazione della sua struttura.

Come esattamente evidenziato nella requisitoria della Procura generale, nelle pronunce delle Sezioni Unite sul Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana “la riconducibilità del vizio a quello denunciabile come motivo inerente alla giurisdizione… è conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale”. Vi era infatti “la mediazione di una norma di legge primaria che legittimava la costituzione iniziale dell’organo giudiziario secondo una determinata composizione, poi venuta meno per effetto della naturale retroattività della successiva declaratoria di incostituzionalità della normativa stessa”.

Analoga è la situazione che si verifica nel caso, qui in esame, della mancata partecipazione del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano nel collegio del Consiglio di Stato investito del giudizio di appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa: con la precisazione che quella mancata partecipazione realizza un’ipotesi di conflitto diretto tra la reale composizione dell’organo giudicante e la previsione, di rango costituzionale, che detta partecipazione esige come necessaria.

La mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano nella composizione del collegio del Consiglio di Stato determina un vizio attinente alla “qualità” del giudice, avendosi una alterazione strutturale dell’organo giudicante che ne impedisce l’identificazione con l’organo delineato dalla fonte costituzionale, il rispetto della cui prescrizione non consente di ritenere l’appartenenza linguistica fungibile o surrogabile. Osserva giustamente il pubblico ministero che la norma dell’art. 93 dello Statuto speciale e del D.P.R. n. 426 del 1984, art. 14, non può essere depotenziata nella sua valenza prescrittiva e nelle sue conseguenze applicative sostenendosi che, comunque, al collegio del Consiglio di Stato ha partecipato, al posto del componente appartenente al gruppo di lingua tedesca, un magistrato amministrativo munito dello status di consigliere di Stato. Non basta, infatti, essere munito dello status di consigliere di Stato perchè sia rispettata la previsione statutaria: questa “presuppone naturalmente che tutti i componenti del collegio abbiano quello status ma richiede” un quid pluris, l’appartenenza linguistica.

Inoltre, la mancata partecipazione del consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano costituzione una violazione “grave”, tale da incidere, menomandola, sulla stessa identificabilità del giudice in concreto con l’organo delineato nel sistema: non solo per il conflitto tra forma costituzionale e forma in concreto dell’organo giurisdizionale, ma anche perchè la forma richiesta dallo Statuto speciale di autonomia esprime e rispecchia, nella costituzione dell’organo giurisdizionale che è chiamato a trattare il processo, la tutela della minoranze linguistiche, la quale rappresenta un “tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana” (Corte Cost., sentenza n. 170 del 2010), che concretizza “il principio pluralistico ed il principio di uguaglianza, essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare” (Corte Cost., sentenza n. 15 del 1996).

10. – Questa conclusione non muta a seguito della riforma (legge costituzionale n. 1 del 2017) dell’art. 93 dello Statuto speciale, con l’estensione della prescrizione normativa, in forma alternativa (“ovvero”), anche “al gruppo di lingua ladina”.

Come, infatti, ha sottolineato il Consiglio di Stato in sede di parere sulla allora proposta di riforma statutaria, “ai consiglieri appartenenti ai due gruppi linguistici della Provincia autonoma di Bolzano, assegnati alle sezioni del Consiglio di Stato, è affidato non già il compito di rappresentare gli interessi facenti capo ai singoli gruppi linguistici o agli enti esponenziali della comunità locale, bensì quello di garantire, in seno al Consiglio di Stato, una rappresentanza del complessivo sistema autonomistico locale”, sicchè, in quel disegno, diventa “irrilevante che i consiglieri di Stato, nominati per gli effetti di cui all’art. 93 dello Statuto, appartengano all’una o all’altra delle due minoranze linguistiche insediate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano” (Cons. Stato, ad. gen., 28 febbraio 2017, n. 541).

11. – Può dunque concludersi che, nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell’appello avverso pronunce dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza del consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca (ovvero al gruppo di lingua ladina) della Provincia di Bolzano, determina un’alterazione strutturale dell’organo giudicante, tale da impedirne l’identificazione con l’organo delineato dalla fonte costituzionale, che prescrive che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze nel rispetto dei principali gruppi linguistici insediati nel territorio della Provincia; tale mancanza integra, pertanto, un difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, scrutinabile dalle Sezioni Unite.

12. – Nella specie, tuttavia, manca agli atti idonea prova a sostegno dell’allegata mancata partecipazione – al collegio giudicante della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (composto dal presidente M.L. e dai consiglieri di Stato R.S.M., B.M., Me.Fr. e La.Gi.) che ha deciso l’appello avverso la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano – di un consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

Il ricorrente ha prodotto l’impugnata sentenza n. 5660 del 2018 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (che contiene l’indicazione dei giudici che l’hanno pronunciata: presidente M.L.; consiglieri di Stato R.S.M., B.M., Me.Fr. e La.Gi.) nonchè il verbale dell’udienza pubblica del 31 maggio 2018 della Sesta Sezione, recante i medesimi componenti del collegio del Consiglio di Stato dinanzi al quale l’appello del signor K. è stato discusso.

Tuttavia, di quelli che sarebbero i due componenti di lingua tedesca assegnati al Consiglio di Stato, nessuno dei quali avrebbe fatto parte del collegio che ha deciso l’appello, il ricorrente si è limitato a indicare i nomi (Dott. L.B. e Dott. Le.Os.), senza però darsi cura di precisare gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica con cui essi sarebbero stati nominati consiglieri di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 426 del 1984, art. 14 e per gli effetti di cui all’art. 93 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, o comunque di depositare certificazione attestante che proprio loro, alla data dell’udienza di discussione (31 maggio 2018), erano i consiglieri del Consiglio di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, nominati secondo la disciplina dello Statuto speciale e delle relative Norme di attuazione.

D’altra parte, non può escludersi che tra i componenti del collegio della Sesta Sezione del Consiglio di Stato che ha deciso l’appello del signor K. ( M.L., R.S.M., B.M., Me.Fr. e La.Gi.) figuri uno dei due consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano assegnati al Consiglio di Stato, non essendo il nome italiano dei giudici di quel collegio di per sè indicativo di una impossibilità di appartenenza al gruppo linguistico tedesco della Provincia di Bolzano.

In definitiva, il ricorso si risolve in una mera asserzione della esistenza del vizio di grave alterazione della composizione del collegio giudicante del Consiglio di Stato per la mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano; difettando la dimostrazione in atti di quali siano i due consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’assenso del Consiglio provinciale e con il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, esso finisce per devolvere a questa Corte regolatrice un inammissibile compito istruttorio di ricerca della prova del denunciato difetto strutturale.

13. – Tanto comporta la inammissibilità del ricorso.

14. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

15. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA