Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26388 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23332-2018 proposto da:

O.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA PAOLO GUIDO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con ordinanza del gennaio 2017, il Tribunale di Genova ha rigettato il ricorso presentato da Happy O., di origine nigeriana, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Torino, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, come pure della protezione umanitaria.

Successivamente, la Corte di Appello di Genova ha respinto, con sentenza depositata il 18 gennaio 2018, l’impugnazione proposta al riguardo da Happy Opkan.

2.- La Corte territoriale ha in particolare ritenuto che “non sembrano sussistere i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle categorie” di protezione “in quanto non sono state evidenziate circostanze tali da integrare il riconoscimento della protezione internazionale, neppure nella forma sussidiaria”. Il richiedente del resto – ha altresì aggiunto la pronuncia – “non può essere classificato soggetto “vulnerabile””.

3.- Avverso questa sentenza Happy Opkan ha presentato ricorso per cassazione, formulando in proposito due motivi. Resiste, con controricorso, il Ministero degli Interni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso sono stati rubricati nei termini che qui di seguito vengono riportati.

Primo motivo: “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ragione della mancata valutazione delle doglianze difensive relative alla situazione di violenza indiscriminata esistente in Nigeria, tale da giustificare il rilascio della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Secondo motivo: “omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ragione della mancata valutazione, quanto al concetto di “seri motivi di natura umanitaria” alla base del riconoscimento della invocata protezione umanitaria, della condizione di particolare vulnerabilità del ricorrente, dell’assenza di mezzi di sostentamento nel paese di origine e del suo percorso di integrazione sociale sul territorio italiano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

5.- Il primo motivo di ricorso contesta alla Corte genovese nella sostanza del suo svolgimento – non già l’omesso esame di un fatto decisivo, quanto invece la violazione della norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c..

Questa disposizione di legge – così viene infatti a puntualizzare il motivo – richiede una valutazione oggettiva e specifica della situazione sociale e politica del Paese di provenienza del richiedente. Una simile valutazione non è stata posta in essere dalla sentenza impugnata, che non ha non ha nemmeno preso in considerazione le “informazioni riportate dalla difesa” e “quanto riportato dalle più recenti fonti internazionali”.

5.- Il motivo è fondato.

In proposito, va prima di tutto osservato che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la “configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante”, dato che “è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura” (Cass., 3 agosto 2012, n. 14026).

Fermato questo punto, va adesso sottolineato che l’assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria, che in materia della protezione internazionale grava sul giudice del merito, comporta l’assunzione – e quindi pure la relativa indicazione nell’ambito del tessuto motivazionale – di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate sulla situazione sociale e politica del Paese di origine del richiedente (tra le altre, cfr. in particolare Cass., 12 dicembre 2108, n. 28990 e Cass., n. 28 giugno 2018, ove pure ulteriori riferimenti). Dal che deriva pure, inter alla, la necessità di riportare, nel contesto della motivazione svolta, le fonti di informazione utilizzate, come quelle che per l’appunto stanno a fondamento e giustificazione del convincimento che nel concreto viene espresso dal giudice (cfr., in proposito, le recenti pronunce di Cass. 19 aprile 2019, n. 11101 e di Cass., 19 aprile 2019, n. 11096).

D’altro canto, la disposizione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 non manca di prescrivere, e con nettezza, che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale nel Paese di origine dei richiedenti asilo”.

Per contro, la sentenza impugnata ha negato la ricorrenza, nella specie, di presupposti fissati dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) con riferimento alla situazione attuale della Nigeria (paese di origine del richiedente), senza curarsi di verificare e accertare – e di riportare, quindi, nel contesto della motivazione svolta – l’attualità e aggiornamento delle fonti informative richiamate.

7.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta assorbimento del secondo motivo.

8.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Genova che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Genova che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2019

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