Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26387 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26387
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14564-2018 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CLAUDINE PACITTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
PUBBLICO MINISTERO in persona del PROCURATORE GENERALE presso la
CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 264/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 29/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA
ALDO ANGELO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.- Con ordinanza del 15 marzo 2016, il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso presentato da O.E., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di Bologna, che gli aveva negato la protezione internazionale come pure quella umanitaria.
O. ha presentato appello avanti alla Corte di Appello di Bologna. Che lo ha respinto, con sentenza depositata il 29 gennaio 2018.
2.- Avverso quest’ultima pronuncia O. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
Resiste, con controricorso, il Ministero degli Interni.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorrente assume, in specie, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.”.
La Corte di Appello – così spiega il ricorrente – “ha rilevato la contraddittorietà tra le dichiarazioni dell’appellante in sede di audizione, innanzi alla Commissione… e le dichiarazioni del ricorrente in sede di audizione, innanzi al Tribunale”: non ha considerato, però, che il ricorrente è “straniero e, non avendo 13 dovuta padronanza della lingua italiana, ha probabilmente usato termini diversi che hanno determinato una interpretazione diversa dei fatti riferiti”. “Tale incongruenza deve essere necessariamente ricondotta alla difficoltà linguistica del sig. O. e non certamente alla falsità del racconto dello stesso”.
4.- Il ricorso non merita di essere accolto.
In effetti, la decisione della Corte distrettuale si fonda in modo autonomo su ragioni che risultano estranee alla difficoltà del ricorrente di esprimersi nella lingua italiana.
Così, per il tema delle eventuali persecuzioni, la Corte distrettuale ha assegnato rilevanza decisiveL al documento (prodotto dallo stesso ricorrente) da cui emerge che il terreno, posto all’origine della contesa, era stato lasciato in eredità proprio a O. e non alla madre dello stesso.
Per il punto della protezione sussidiaria, poi, la sentenza ha esaminato la situazione politica e sociale della Nigeria sulla base di fonti attendibili e aggiornate, per concludere nel senso della non esistenza, nell’attuale, di conflitti armati.
Quanto alla protezione umanitaria, infine, il giudice ha rilevato che “non sono state, in ogni caso, allegate condizioni soggettive di vulnerabilità del soggetto”.
5.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100,00 (oltre a Euro 100,00 per esborsi), oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2019