Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26386 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18031-2019 proposto da:

G.M., in proprio ed in qualità di socio della società

(OMISSIS) SPA in LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO

MACHETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE FARACE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE BERTONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato AMEDEO BASSI;

– controricorrente –

e contro

JULIET SPA, non in proprio ma in nome e per conto di MPS CAPITAL

SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO BOCCAGNA;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 57/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto da Mario G., in proprio e nella qualità di socio della (OMISSIS) s.p.a., affidandolo a cinque motivi, ricorso avverso la sentenza n. 57/2019, depositata i 2 maggio 2019, con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto dall’odierno ricorrente contro la sentenza pronunciata in data 14/29 marzo 2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.p.a.;

– che la Juliet s.p.a., in nome e per conto dell’intimata MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. e la curatela della (OMISSIS) s.p.a si sono costituite in giudizio con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 5 L. Fall. per non avere la Corte d’Appello considerato che le società in liquidazione non

sono insolventi allorquando godano di un attivo patrimoniale sufficiente a soddisfare i creditori sociali;

2. che il motivo è inammissibile;

che, da un attento esame della sentenza impugnata, emerge che la Corte d’Appello ha ritenuto lo stato di insolvenza della (OMISSIS) s.p.a (d’ora in poi (OMISSIS)) sulla base di una pluralità di rationes decidendi;

-che, in particolare, il giudice di merito non si è limitato a ritenere che anche per le società in liquidazione l’insolvenza consiste nell’incapacità non transeunte di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni ritenuto affermazione contestata dal ricorrente – ma ha svolto anche la considerazione assorbente, secondo cui i bilanci intermedi di liquidazione della (OMISSIS) relativi agli anni 2016 e 2017 erano del tutto inidonei a rappresentare attendibilmente, secondo il c.d. criterio di liquidazione, la reale situazione del patrimonio sociale, non essendo stato tenuto conto del debito di oltre 20 milioni di Euro nei confronti di MPS Capital Services, di talchè l’attivo patrimoniale non poteva ragionevolmente prevedersi come sufficiente a soddisfare integralmente tutti i creditori sociali all’esito della liquidazione;

che non essendo tale motivazione stata censurata, deve applicarsi l’orientamento costante di questa Corte secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. (Cass. n. 18641 del 27/07/2017);

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli L. Fall., art. 5 e art. 6, comma 1 per non avere la Corte d’Appello considerato che tutti i presunti crediti per i quali la MPS ha proposto istanza di fallimento sono relativi ad un rapporto che la fallita aveva intrattenuto con un pool di banche per il finanziamento del progetto della costruzione del Policlinico Universitario di Caserta, rapporto in relazione al quale solo la capofila della banche, ovvero il San Paolo Banco di Napoli, era titolare della legittimazione attiva per l’eventuale recupero delle somme per l’esercizio dei poteri concessi dal contratto;

4. che il motivo è inammissibile per genericità;

– che, premesso che MPS ha presentato comunque istanza di fallimento non solo per propri crediti, ma anche in nome e per conto di MPS Leasing and Factoring s.p.a., in ogni caso, il giudice di merito ha specificamente argomentato, sul punto, che il mandato attribuito da MPS al San Paolo Banco di Napoli, quale capofila del pool di banche, non venne conferito nell’interesse della società poi fallita, bensì soltanto nell’interesse delle banche mandanti e di quella mandatarie per la gestione unitaria del rapporto con la comune debitrice, la quale era del tutto estranea a tale accordo e non aveva alcun titolo per pretenderne l’applicazione;

che con tale motivazione, congrua ed immune da vizi logici il ricorrente non si è minimamente correlato, ignorandola (vedi Cass. n. 4695 del 23.02.2017; vedi anche Cass. n. 22781 del 27/10/2014);

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d’Appello di Napoli omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ovvero l’intervenuta prescrizione del credito di MPS Leasing and Factoring spa, non considerando che l’art. 6 L. fall., pur non presupponendo un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, richiede almeno un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante;

6. che il motivo è manifestamente infondato e comunque inammissibile;

– che, in particolare, il giudice di merito – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – si è, in realtà, specificamente pronunciato sull’eccezione di prescrizione, ritenendola palesemente infondata, sul rilievo che MPS Leasing & Factoring risultava inserita nell’elenco dei creditori depositato dalla (OMISSIS) a corredo della sua domanda di concordato preventivo, anche se come titolare di un credito ammontante, alla data del 31 marzo 2017, soltanto ad Euro 106.713,70;

che, pertanto, la Corte di merito ha effettuato l’accertamento incidentale sull’esistenza del credito richiesto per valutare la legittimazione del creditore a presentare l’istanza di fallimento, a nulla rilevando che successivamente lo stesso, in sede di opposizione allo stato passivo (con una pronuncia peraltro non definitiva) sia stato ritenuto insussistente (Cass. S.U. n. 1521 del 23/01/2013; in senso conforme Cass. n. 11421 del 22/5/2014; Cass. n. 576 del 15/1/2015; Cass. n. 30827/2018);

7. che con il quarto motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett a) (c.d. legge antitrust) del contratto di fideiussione, contenendo lo stesso clausole illecite atteso nonchè dell’art. 1230 c.c. per essersi la fideiussione estinta per effetto del contratto novativo stipulato dal debitore principale e dal creditore;

8. che il motivo è inammissibile;

– che, in primo luogo, la doglianza con cui il ricorrente deduce la nullità della fideiussione (prestata a garanzia del debito di Le Calorie s.r.l. nei confronti di MPS Capital Service) da cui è originato uno dei crediti di MPS, o comunque l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria, non è decisiva ai fini della revoca della sentenza di fallimento, avendo il giudice di merito accertato incidentalmente l’esistenza di più crediti di importo superiore ad Euro 30.000,00, tra cui quello azionato in nome e per conto di MPS Leasing & Factoring, sopra esaminato, idonei a provocare la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS);

che, inoltre, tale censura è priva del requisito di autosufficienza, non avendo il ricorrente neppure indicato il documento in cui era contenuta la fideiussione prestata dalla (OMISSIS) a garanzia del mutuo contratto dalla società Le Calorie, nè è stato specificamente indicato il luogo in cui è avvenuta la produzione del documento, elementi essenziali al fine di consentire di verificare la fondatezza della doglianza, limitandosi genericamente il ricorrente a far riferimento alla “fideiussione agli atti”;

che è, parimenti, inammissibile per difetto di autosufficienza la censura con cui il ricorrente ha dedotto l’estinzione della fideiussione, non avendo il ricorrente neppure in questa sede indicato il testo dell’asserito accordo remissorio stipulato tra la società le Calorie spa e MPS Capital Service, nè la sede processuale in cui il documento sarebbe stato prodotto;

9. che con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 282 c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto avente efficacia esecutiva una sentenza meramente costitutiva, intendendo riferirsi alla sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato l'(OMISSIS) a versare alla Seconda Università di Napoli (denominata anche con l’acronimo SUN) la somma di oltre 20 milioni di Euro (vedi pag. 13 sentenza impugnata);

10. che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la sentenza impugnata fatto esplicito riferimento ad una sentenza con cui l'(OMISSIS) era stata condannata a versare alla SUN una determinata somma di denaro e non avendo il ricorrente neppure indicato gli elementi in base ai quali ha ritenuto trovarsi in presenza di una sentenza meramente costitutiva;

11. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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