Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26386 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 07/12/2011), n.26386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZICNE SPORTIVA DULETTANTISTICA MALIBU’, rappresentata e difesa

dall’avv. Massicci Sabrina ed elettivamente domiciliata in Roma

presso l’avv. Ugo Ticozzi in via del Tritone n. 102;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro torpore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 54/9/08, depositata il 22 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis ccd. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Associazione sportiva dilettantistica Malibù, con sede in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 54/9/08, depositata il 22 aprile 2008, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Ascoli Piceno, ha dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF, dell’IVA e dell’IRAP per gli anni 2000, 2001 e 2002, impugnati dalla contribuente per non aver fatto applicazione delle speciali disposizioni agevolative previste per le società sportive dilettantesche senza scopo di lucro.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso contiene un unico complesso motivo con il quale si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 111 (nel testo vigente ratione temporis) – del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148(attuale), e della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 18, nonchè vizio di insufficiente ed illogica e contraddittoria motivazione”.

Il motivo, come articolato nel ricorso, è inammissibile in quanto, pur deducendosi violazione di norma di diritto, esso non viene corredato dei quesiti prescritti, nè, per i profili con i quali si denuncia vizio di motivazione, si conclude con il momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass., sez. unite, 1 ottobre 2007, n. 20603).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 3.500, ivi compresi Euro 100 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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