Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26385 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. I, 07/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato COZZI

ARIELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato BALDASSINI ROCCO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del primo motivo; per

l’accoglimento del secondo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osservato e ritenuto:

– D.L.V. adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848 – con sentenza n. 11484 del 2006, accogliendo il ricorso proposto dal D.L., questa Corte di legittimità cassava con rinvio, il decreto del 27.02-27.03.2003, con cui l’adita Corte di appello di Roma aveva accolto la domanda della stessa d’indennizzo del sofferto danno non patrimoniale;

– con decreto del 17.03-14.10.2008, la medesima Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la durata irragionevole del processo e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare al D.L., a titolo di equa riparazione del danno morale da lei subito, la somma di Euro 8.000,00, con interessi legali dal decreto nonchè a pagare le spese processuali dell’intero giudizio, distratte in favore degli Avvti B. Forte e R. Baldassini contro questo secondo decreto il D.L. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 30.10.2009, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed affidato a 2 motivi, inerenti entrambi soltanto alla decorrenza degli interessi legali, a suo parere illegittimamente posta alla data dell’impugnato decreto in luogo di quella della domanda introduttiva o quanto meno di quella del primo decreto cassato;

– la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva;

– il ricorso è fondato e va accolto, alla luce del noto, consolidato e condiviso principio di diritto secondo cui gli interessi in questione devono decorrere dalla data della domanda di equa riparazione (cfr, tra le numerose altre, cass. n. 8712 del 2006);

– pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato limitatamente alla statuizione sulla data di decorrenza degli interessi dovuti sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, data che – con pronuncia di merito, di cui ricorrono i presupposti per l’adozione previsti dall’art. 384 c.p.c. – va anticipata a quella di notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulla data di decorrenza degli interessi legali che, decidendo nel merito, anticipa a quella della domanda introduttiva.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente, delle spese dell’intero giudizio, liquidate per ciascuno dei due precedenti gradi di merito in complessivi Euro 930,0, di cui 6.650,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, per il primo giudizio di legittimità in complessivi Euro 709,50, di cui Euro 700,00 per onorari, spese tutte da maggiorare delle spese generali e degli accessori di legge e da distrarre in favore degli Avv.ti B. Forte e R. Baldassini anticipatari, e per il presente giudizio di legittimità in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’Avv.to R, Baldassini antistatario.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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