Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26384 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12493-2013 proposto da:

B.F., (OMISSIS), domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avv.

BERNARDINO PASANISI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NALLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO STELLACCIO in virtù

di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.C., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 37/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Don. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Luciano Nalli per delega dell’Avvocato Stellaccio

per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso L. n. 346 del 1976, art. 3 depositato l’8.11.2001, B.F. chiese al Tribunale di Taranto che fosse riconosciuta la sua proprietà per usucapione speciale di due terreni rurali già appartenenti a G.P.V.R., che egli da oltre vent’anni possedeva in modo pieno, esclusivo ed ininterrotto coltivandoli ad agrumeto.

Identificò, in particolare, tali terreni con le rispettive particelle catastali, specificando che uno di essi costituiva la frazione della particella corrispondente alla linea di confine con un terreno già di sua proprietà; espletati gli incombenti relativi alla pubblicazione del ricorso, lo notificò a N.S. e G.L. quali eredi dell’originario proprietario.

Con atto notificato il 18.10.2002 proposero opposizione al ricorso G.S. e A.C., chiedendo che fosse accertata l’usucapione in loro favore della residua frazione di tale particella, per l’area compresa oltre la linea di confine; gli opponenti instaurarono così il giudizio evocando tutti i coeredi di G.P.V.R., ovvero anche C., Lu. ed G.A., che tuttavia rimasero contumaci.

Il B. si costituì insistendo nella propria domanda; si costituirono anche N.S. e G.L., opponendosi a che fosse dichiarata l’usucapione della frazione di terreno oggetto della domanda degli opponenti G.S. e A.C..

All’esito dell’istruttoria, con sentenza depositata il 20.6.2011, il Tribunale accolse la domanda del B. sul rilievo dell’acquiescenza delle controinteressate che avevano contraddetto la sola opposizione; rigettò invece la domanda avanzata da G.S. e A.C., ritenendo non provata la sussistenza di un valido possesso “ad usucapionem”.

2. G.S. e A.C. proposero appello evocando tutte le parti del giudizio di primo grado, comprese quelle rimaste contumaci, e chiesero la riforma della sentenza con accoglimento della loro domanda di usucapione.

Si costituirono N.S. e G.L. chiedendo il rigetto dell’appello ed in ogni caso che fosse dichiarata la nullità della sentenza anche per la parte relativa all’accertamento dell’usucapione in favore del B., poichè costui non aveva notificato il ricorso introduttivo a tutti i comproprietari del fondo, ed in particolare a C., Lu. ed G.A..

La Corte d’Appello di Taranto, con la sentenza n. 37 del 17 gennaio 2013, pur in mancanza di riproposizione di tale eccezione in sede di conclusioni, pronunziando d’ufficio ha rimesso la causa al tribunale in ordine alla domanda di B.F. per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C., Lu. ed G.A., rigettando per il resto il gravame.

3. Avverso tale sentenza propone oggi ricorso per cassazione B.F. sulla base di un unico motivo illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste G.L. con controricorso, mentre gli altri intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per error in procedendo ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla decisione della corte d’appello di rimettere la causa al tribunale per l’integrazione del contraddittorio in relazione alla propria domanda di usucapione.

Sotto il primo profilo, evidenzia che la Corte avrebbe omesso di considerare che, apertosi il giudizio di opposizione su domanda di G.S. e A.C., costoro avevano evocato in giudizio tutti gli aventi causa dell’originario proprietario, comprese le parti cui egli non aveva notificato l’atto introduttivo che, dunque, erano state poste in condizione di partecipare al giudizio.

Osserva, in ogni caso, che la mancata partecipazione di queste ultime al giudizio d’appello, nonostante rituale notifica, comportava acquiescenza all’eventuale mancanza di contraddittorio in virtù del principio di assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame; nè, del resto, poteva attribuirsi alcuna rilevanza in tal senso all’eccezione di nullità della sentenza proposta da N.S. e G.L., non legittimate a sollevare motivi di impugnazione attinenti alla vocatio injus di diversi soggetti processuali.

Sotto il secondo profilo osserva che, in ogni caso, egli aveva svolto tali considerazioni anche nel giudizio di appello, ma in relazione alle stesse la corte non aveva punto motivato, limitandosi a rilevare la violazione del principio del contraddittorio per mancata notifica dell’atto introduttivo.

5. Il motivo è fondato, per le ragioni che di seguito vengono esposte. Va in proposito richiamata la particolare natura del procedimento di riconoscimento della proprietà per usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinato dalla L. n. 346 del 1978, art. 3.

Tale norma prevede che la richiesta di riconoscimento sia formulata dall’usucapente mediante ricorso al Tribunale del luogo in cui è situato il fondo, e che il ricorso sia assoggettato ad un particolare regime di pubblicità e notificato – fra gli altri – a tutti coloro i quali “nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull’immobile”, con avvertimento circa la possibilità di proporre opposizione avverso la richiesta di riconoscimento cui è legittimato chiunque vi abbia interesse.

Questa Corte (cfr. sent. n. 13083/2016; sent. n. 8789/2000) ha in proposito affermato che detto procedimento riproduce lo schema del procedimento per decreto ingiuntivo, sicchè la relativa opposizione dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale è necessario il litisconsorzio di tutti i comproprietari del fondo, trattandosi di rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile; in particolare, ove (come nella specie) l’attore – allegando la sua qualità di comproprietario abbia chiesto l’accertamento della proprietà comune a sè ed ad altri sul bene dedotto in giudizio ed il convenuto sollevando eccezione riconvenzionale abbia opposto l’intervenuto acquisto) in proprio favore del diritto esclusivo di proprietà sul bene stesso a qualunque titolo, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari del bene o pretesi tali, dovendosi l’integrità del contraddittorio essere accertata “ex ante” in relazione alle domande ed eccezioni proposte in relazione al complessivo rapporto dedotto in giudizio.

Per l’ipotesi di mancata notifica dell’originario ricorso all’intestatario del bene in base ai registri immobiliari – ipotesi qui ricorrente, poichè il B. ha omesso di notificare il proprio ricorso ai coeredi dell’originario proprietario C., Lu. ed G.A. – questa corte ha avuto modo di precisare che non si configura alcuna nullità del procedimento di opposizione nel frattempo apertosi, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.

Ciò che si determina, infatti, è “la sola inopponibilità della statuizione di accertamento della proprietà nei confronti di colui che sia rimasto estraneo al processo, nel senso che lo stesso potrà in ogni tempo agire in giudizio per rivendicare il proprio diritto sul bene” (cfr. Cass. n. 8311/1990).

Questione diversa è quella che concerne la mancata notifica dell’opposizione a tutti coloro che risultano comproprietari del bene interessato, i quali sono litisconsorti necessari, essendo la pronunzia destinata ad operare nei loro confronti (cfr. Cass. n. 8789/2000; Cass. n. 7029/1995), e ben potendo perciò anche il giudice d’ufficio provvedere all’integrazione del contraddittorio ove occorra; ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, ove risulta che al giudizio di opposizione instauratosi per iniziativa di G.S. e A.C., ed avente ad oggetto entrambe le particelle oggetto di pretesa, tutti i comproprietari ebbero la possibilità di prender parte, avendo ricevuto la notifica dell’opposizione.

E pertanto fondata la censura rivolta alla sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha disposto l’integrazione del contraddittorio in relazione all’originario ricorso proposto dal B. in quanto non notificato a C., Lu. ed G.A., litisconsorti necessari.

6. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce anche per le spese.

Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio dott. C.F..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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