Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26384 del 19/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26384
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18771-2019 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO
FOLUNGO, 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO.
– intimato –
avverso la sentenza n. 1519/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 04/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che O.E., cittadino della Nigeria, propone ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata ordinanza di rigetto, in data 30 maggio 2018, della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Diritto
CONSIDERATO
che il primo motivo, in relazione alla mancata fissazione dell’udienza da parte del tribunale, in conseguenza della mancata videoregistrazione dell’audizione personale da parte della commissione territoriale, è inammissibile: si tratterebbe, in tesi, di violazione processuale riferibile al giudizio di primo grado non censurata in appello e, dunque, non più deducibile in sede di legittimità; resta fermo che il motivo è astrattamente formulato, e dunque privo della specificità richiesta per la formulazione anche delle censure concernenti gli errores in procedendo, non fornendo alcuna indicazione fattuale che consenta di ritenere pertinente il riferimento, nella fattispecie, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, inserito nel D.Lgs. n. 25 del 2008 dal D.L. n. 13 del 2017, cono. con mod. dalla L. n. 46 del 2017, in relazione a quanto disposto dalla norma transitoria di cui all’art. 21, comma 1 che, richiamando l’art. 6, comma 1, lett. g), del medesimo decreto, prevedeva una vocatio di 180 giorni, con conseguente applicazione del nuovo modello processuale alle “cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore Iddio stesso decreto”, vale a dire dal 17 agosto 2017;
il ricorso contiene, inoltre, argomentazioni, in tema di diritto alla protezione internazionale e umanitaria, del tutto astratte e avulse dalla fattispecie, oltre che dalle statuizioni e motivazioni poste a base della sentenza impugnata, risolvendosi in un improprio tentativo di ottenere una complessiva rivisitazione di apprezzamenti di fatto incensurabilmente operati dai giudici di mento;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020