Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26384 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2018, (ud. 17/01/2018, dep. 19/10/2018), n.26384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.P.S. Group Problem Solving s.r.l., in persona del I.r.p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. MUSTO Pellegrino, con cui

elettivamente domicilia in ROMA, AL CORSO VITTORIO EMANUELE N. 21,

presso l’avv. SERPILLI Valentina;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro

tempore, rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrenti –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Avellino, in persona

del direttore pro tempore.

– intimata –

avverso la sentenza n. 534/4/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, emessa il

1/7/2011, depositata il 14/11/2011 e notificata il 24/1/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio

2018 dal Consigliere Dott.ssa GIUDICEPIETRO Andreina.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. la G.P.S. Group Problem Solving s.r.l. ricorre con due motivi contro il Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio centrale, e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, in persona del direttore pro tempore, per la cassazione della sentenza n. 534/4/11 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa in data 1/7/2011, depositata il 14/11/2011 e notificata il 24/1/2012, concernente l’impugnativa degli avvisi di accertamento n. RE103T101367/09 per IRAP ed IRES 2005, n. RE103T101407/09 per IRAP ed IRES 2006;

2. con tali avvisi l’Ufficio di Avellino, procedendo alla rettifica dei Mod. Unico 2006 per l’anno 2005 e Mod. Unico 2007 per l’anno 2006, aveva elevato l’imponibile IRES ed IRAP e determinato la maggiore imposta dovuta con le relative sanzioni;

i suddetti avvisi di accertamento scaturivano da una segnalazione della Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate che, in seguito ad un controllo mirato a carico della FIP s.r.l., avente ad oggetto i rapporti tra tale ultima società e le società IVPC 4 s.r.l. ed IVPC s.r.l., procedeva alla rettifica dei ricavi, per omessa dichiarazione dei ricavi derivanti da un contratto di prestazione di servizi, ed alla rettifica dei componenti negativi di reddito, per la contabilizzazione di spese per servizi non inerenti;

l’emissione degli avvisi nei confronti della G.P.S. Group Problem Solving s.r.l. è stata preceduta da una fase di contraddittorio, a seguito della quale l’Ufficio ha confermato la correttezza e la legittimità del proprio accertamento, che evidenziava, nella predisposizione del bilancio da parte della società, la violazione di precise disposizioni civilistiche e principi contabili (in particolare dei principi della competenza economica e della correlazione costi/ricavi);

3. contro gli avvisi di accertamento, la G.P.S. Group Problem Solving s.r.l. ha proposto ricorso presso la C.T.P. di Avellino, che lo ha accolto solo parzialmente;

4. la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, ha confermato la precedente decisione del Giudice Tributario di prima istanza, rigettando il ricorso principale della società e quello incidentale dell’Ufficio;

5. a seguito del ricorso della G.P.S. Group Problem Solving s.r.l., l’Agenzia delle Entrate, si costituisce con controricorso, replicando al ricorso;

6. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa e comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo la ricorrente, la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, non avrebbe chiarito i motivi del mancato inquadramento del rapporto intercorrente tra la GPS s.r.l. e la FIP s.r.l. nell’ambito dell'”appalto pluriennale di servizi periodici” ai sensi dell’art. 1677 c.c.;

inoltre, il giudice di appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali nella fattispecie in esame non era rilevante l’esame del contratto concluso il 16/4/2000 tra le due società (GPS s.r.l. e la FIP s.r.l.) ed il successivo emendamento del 9/8/2005, mentre lo era un elemento del tutto estraneo, quale l’accordo intervenuto tra altre società (IVPC 4 s.r.l e Trinergy Leasing);

infine, la ricorrente lamenta l’assenza di qualsivoglia motivazione in ordine alla contestazione riguardo alla violazione delle disposizioni e dei principi civilistici e contabili (violazione evidenziata nell’accertamento della Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate, successivamente richiamato in maniera acritica nelle sentenze dei giudici di merito);

in particolare, la società ricorrente sostiene di aver documentato l’esatta correlazione tra i propri costi ed i propri ricavi e di aver correttamente applicato il principio di competenza, con la ripartizione dei flussi finanziari in tutti gli anni di durata del contratto del 16/4/2000, dovendosi inquadrare il rapporto con la FIP s.r.l. come un “appalto pluriennale di servizi periodici” ai sensi dell’art. 1677 c.c.;

deduce, quindi, la nullità della sentenza impugnata, poichè il giudice di appello avrebbe omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li avrebbe indicati senza un’appropriata disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento;

1.2. il motivo è fondato e va accolto;

1.3. invero, la società ricorrente deduce che in data 16/4/2000 aveva concluso un contratto di consulenza con la FIP s.r.l., con scadenza nell’anno 2015, nel quale veniva pattuito per la GPS s.r.l. un compenso, in parte determinato in percentuale sul cash flow che la FIP s.r.l. avrebbe ricevuto dalla IVPC 4 s.r.l. in esecuzione del contratto concluso tra tali ultime società in data 3/3/2000;

in data 23/9/2005 la FIP s.r.l. aveva interamente incassato e fatturato quanto dovuto da IVPC 4 s.r.l. e, di conseguenza, la GPS s.r.l. aveva contabilizzato nei ricavi nel bilancio di esercizio al 31/12/2005 solo una quota, indicando nei risconti passivi la somma di Euro 1.866.205,33 (pari al risconto attivo della FIP s.r.l.);

sulla base di tali elementi di fatto, quali emergono dalla verifica dell’ufficio, la società ricorrente ha dedotto di aver documentato l’esatta correlazione tra i propri costi ed i propri ricavi, di aver correttamente applicato il principio di competenza ed effettuato le riscontazioni sulla base del contratto concluso con la FIP s.r.l., precisando che il contratto concluso in data 16/4/2000 (così come quello successivo del 9/8/2005) semplicemente parametrava i corrispettivi dovuti da FIP a GPS ad una percentuale del Cash Flow di IVPC 4;

secondo la ricorrente, quindi, il corrispettivo così determinato era riferibile all’intera durata dei contratti, per cui la competenza non poteva essere individuata per intero all’anno 2005;

su tali rilievi, contenuti nei motivi di appello della contribuente la motivazione adottata dalla C.T.R. della Campania appare del tutto carente, basata sul mero rinvio alle argomentazioni del giudice di primo grado, che non sono riportate, nè fatte proprie in alcun modo dai giudici di appello; invero, i giudici di appello hanno definito come “esenti da vizi logici” le argomentazioni dei giudici di prime cure, “ritenendo che l’Ufficio aveva “legittimamente posto in essere gli atti impugnati”, sulla scorta della segnalazione della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate;

inoltre, la C.T.R. della Campania, in ordine alle contestazioni della società appellante sulla irregolare redazione del bilancio e l’erronea imputazione dei risconti, oggetto della segnalazione della Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate, ha semplicemente affermato che “dall’esame dei fatti e (…) della documentazione versata in atti (…) i recuperi operati appaiono corretti”;

tali affermazioni, alquanto generiche, non sono idonee a spiegare l’iter logico seguito dai giudici di appello e non chiariscono in alcun modo i motivi di adesione alla sentenza dei giudici di prime cure, nè le ragioni per cui deve condividersi il risultato dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate;

la motivazione adottata dalla C.T.R., quindi, è del tutto carente in riferimento all’esame dei motivi di appello, non risponde alle contestazioni mosse dalla società ricorrente alla sentenza di primo grado e non fornisce gli elementi idonei a palesare le ragioni logiche e giuridiche della decisione, in particolare in ordine alla ritenuta violazione delle disposizioni e dei principi civilistici e contabili, limitandosi ad affermare apoditticamente la legittimità e correttezza dell’accertamento dell’Ufficio;

2.1. atteso l’accoglimento del primo motivo di ricorso in ordine alla omessa motivazione, il secondo motivo (violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 917 del 1989, art. 109 e degli artt. 1677,2423 bis c.c. e art. 2424 bis c.c., comma 6) va dichiarato assorbito;

3.1. deve, quindi, cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinchè motivi congruamente sulla regolarità o meno della redazione del bilancio della ricorrente, in relazione ai principi di competenza e di correlazione costi/ricavi, decidendo di conseguenza sulla fondatezza dell’appello della società ricorrente e sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per la decisione anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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