Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26384 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18411-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ALFREDO CASELLA 31, presso lo studio dell’avvocato MARCO

MASTRACCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 589/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del

31/35/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con istanza del 25.3.2010 l’ASL di Benevento richiedeva il rimborso della somma di Euro 289.869 a titolo di Irap versata in eccesso nell’anno di imposta 2006, in quanto erroneamente aveva inserito nella base imponibile anche le spese per il personale disabile che invece dovevano essere escluse a norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, lett. a), punto 5.

A seguito del silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate la ASL proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Benevento che lo accoglieva con sentenza n. 57 del 2012.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 589 del 21.1.2015. Il giudice di appello rilevava la tardività della istanza di rimborso in quanto presentata oltre il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, atteso che i versamenti avevano avuto inizio il 15.2.2006 e che la contribuente non aveva fornito alcuna prova di versamenti effettuati dopo la data del 25.3.2006.

Contro la sentenza di appello l’ASL di Benevento ricorre per cassazione con unico motivo deducendo:”Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il mancato esame di documentazione agli atti che attesta in modo inequivocabile la sussistenza di versamenti effettuati dopo il 25 marzo 2006 nonchè il relativo importo”, con particolare riguardo alla documentazione depositata in allegato al ricorso di primo grado relativa ai versamenti effettuati dal 13 aprile 2006.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In riferimento ai versamenti effettuati a titolo di acconto o saldo questa Corte ha precisato che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre -in aderenza al dato normativo testuale- dalla data di esecuzione dei versamenti (in acconto), qualora essi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, la facoltà di richiederne il rimborso sin da tale momento; diversamente, il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare complessivo del tributo che risulti dovuto al momento del saldo (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2533 del 01/02/2018; Sez. 5, Sentenza n. 5653 del 12/03/2014).

Ciò premesso, nella sentenza impugnata il giudice di merito afferma l’inesistenza di versamenti successivi alla data “limite” del 25.3.2006 senza Dete,conto di avere esaminato il documento allegato al ricorso di primo grado (depositato quale allegato 4 al ricorso per cassazione) in cui sono riportati gli estremi di plurimi versamenti effettuati dalla contribuente sino al mese di dicembre dell’anno 2006), così incorrendo nel vizio di omesso esame del “fatto storico” relativo alla esistenza di versamenti rientranti nel periodo temporale utile per rimborso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2019

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