Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26383 del 26/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26383 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 10996-2011 proposto da:
CIOCI MICHELE CCIMHL60E08L103X, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICALETTI GIUSEPPE giusta
procura ‘speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di TERAMO 00174750679, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI
PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato DE
LEONARDIS FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANNA MARIA MELCHIORRE, CAFFORIO COSIMA giusta
deliberazione G.C. N. 180 del 28/04/2011 e giusta procura a margine
del controricorso;

Data pubblicazione: 26/11/2013

- controrkorrente avverso la sentenza n. 1299/2010 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 21/10/2010, depositata il 23/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che si riporta
alla relazione.

Ric. 2011 n. 10996 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

udito l’Avvocato Giuseppe Micaletti difensore del ricorrente che si

r.g.n. 10986/2011 Santini Carlo c/Comune di Teramo
oggetto: agenti di polizia municipale turnisti-attività prestata di domenica-compenso ex art. 24, col,
c.c.n.1.14.9.2000 Regioni e autonomie locali.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 17 ottobre 2013 ai
sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art.
380 bis c.p.c.:

2

“Con sentenza del 23 novembre 2010 la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il
gravame proposto dall’odierno ricorrente, agente di polizia municipale turnísta,
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che, accogliendo l’opposizione
proposta dal Comune di Teramo, aveva revocato il decreto ingiuntivo avente ad
oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 24, comma 1,
c.c.n.1.14.9.2000 regioni e autonomie locali, per l’attività lavorativa prestata nella
giornata della domenica, rivendicato dal dipendente in cumulo con la
maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi
dell’art. 22 dello stesso contratto;
3. per la cassazione di tale sentenza il dipendente propone ricorso articolato in tre
motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Teramo;
4. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato;
5. la questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell’ambito del
normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale, è stata esaminata da
questa Corte con le recentissime sentenze nn. 20344,21524,21609,21611,
22799,22800, 22801 e 23349 del 6 novembre 2012, con le quali è stato respinto il
ricorso proposto dal dipendente pubblico; nel richiamare alcuni precedenti già
intervenuti in argomento (Cass. n. 8458 del 2010; v. pure sentenza n. 2888 del
2012), questa Corte ha affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva
infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l’art. 22, quinto comma, del
contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali – che compensa il
disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto
dell’art. 24 – che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni
festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro – trova applicazione
soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in

1098612011

t

via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono
loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di
lavoro;
6. questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell’art. 22, quinto comma, renda
palese la volontà delle parti collettive di attribuire, al dipendente che presti attività
in giorno festivo ricadente nel turno, un’indennità con funzione interamente
compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di

accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi,
ossia l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo,
rispetto al normale orario di lavoro. Essi non individuano situazioni relative al
lavoro prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso di regola e in via ordinaria – dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la
speciale disciplina di cui all’art. 22. Ne costituisce riscontro la clausola contenuta nel
quinto comma dell’art. 24 che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle
ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad
effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale, assicura al
lavoratore una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio;
7. la maggiorazione di cui all’art. 24, primo comma, rivendicata dal ricorrente,
presuppone che “per particolari esigenze del servizio”, ossia per esigenze che
esulano dall’articolazione ordinaria del lavoro – e in tal senso da intendere come
situazioni straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare
nel giorno destinato a riposo settimanale. Invece, per l’attività prestata la domenica
in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui
all’ art. 24, ma solo quella di cui all’art. 22, già percepita;
8. pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha
diritto alla maggiorazione di cui al primo comma dell’art. 24 c.c.n.l. quando ciò
avvenga in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la
maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla
corresponsione del compenso di cui al secondo comma dell’art. 24 (in alternativa al
riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il
normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all’art. 22, quinto
comma, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il
normale orario di lavoro;

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lavoro, mentre i primi tre commi dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni

9. nel presente giudizio il ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni di cui all’art.
24 c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno destinato a riposo settimanale; non ha
lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo; non ha dedotto il
superamento del normale orario di lavoro. Ha avanzato la sua rivendicazione per la
stessa prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, solo in
quanto coincidente con una giornata festiva infrasettimanale, così intendendo
infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse;

24, il quale fa riferimento alla possibilità che la maggiorazione di cui al primo
comma concorra con altri trattamenti accessori collegati alla prestazione.
Presupposto di tale previsione è che il lavoratore versi nell’ipotesi regolata dal
primo comma e dunque che abbia lavorato in giorno destinato a riposo settimanale.
Conseguentemente, la possibilità del cumulo non può in alcun modo riferirsi alle
ipotesi disciplinate dall’art. 22, quinto comma, il quale regola le prestazioni rese dal
lavoratore turnista entro il normale orario di lavoro, vale a dire situazioni
ontologicamente diverse da quella che l’art. 24, quarto comma, presuppone a suo
fondamento”.
11. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente
al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
12 La parte intimata ha depositato memoria.

13. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
infondato il ricorso, che va, pertanto, rigettato.
14. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in curo 2.000,00 per compensi professionali ed curo
100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.

10. l’ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del quarto comma dell’art.

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