Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26382 del 26/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26382 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 10992-2011 proposto da:
FULGENZI ROSSELLA FLGRLL55S54L103D, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MICALETTI GIUSEPPE giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di TERAMO 00174750679, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI
PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato DE
LEONARDIS FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANNA MARIA MELCHIORRE, CAFFORIO COSIMA giusta
deliberazione G.C. N. 187 del 28/04/2011 e giusta procura a margine
del controricorso;

8n-

Data pubblicazione: 26/11/2013

- controrkorrente avverso la sentenza n. 1290/2010 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 21/10/2010, depositata 11 23/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che si riporta
alla relazione.

Ric. 2011 n. 10992 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

udito l’Avvocato Giuseppe Micaletri difensore della ricorrente che si

r.g.n. 10992/2011 Fulgenzi Rossella c/Comune di Teramo
oggetto: agenti di polizia municipale turnisti-attività prestata di domenica-compenso ex art. 24, col, c.c.n.1.14.9.2000
Regioni e autonomie locali.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 17 ottobre 2013, ai

bis c.p.c.:
2. “Con sentenza del 23 novembre 2010 la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il
gravame proposto dall’odierna ricorrente, agente di polizia municipale turnista, avverso
la sentenza del Tribunale di Teramo che, accogliendo l’opposizione proposta dal
Comune di Teramo, aveva revocato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il
pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 24, comma 1, c.c.n.1.14.9.2000
regioni e autonomie locali, per l’attività lavorativa prestata nella giornata della domenica,
rivendicato dal dipendente in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro
prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell’art. 22 dello stesso contratto;
3. per la cassazione di tale sentenza Fulgenzi Rossella propone ricorso articolato in tre
motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Teramo;
4. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato;
5. la questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell’ambito del normale
orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale, è stata esaminata da questa Corte
con le recentissime sentenze nn. 20344,21524,21609,21611, 22799,22800, 22801 e
23349 del 6 novembre 2012, con le quali è stato respinto il ricorso proposto dal
dipendente pubblico; nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in argomento
(Cass. n. 8458 del 2010; v. pure sentenza n. 2888 del 2012), questa Corte ha affermato
che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella
domenicale, si applica l’art. 22, quinto comma, del contratto collettivo 14 settembre
2000 sulle autonomie locali – che compensa il disagio con la maggiorazione del 30%
della retribuzione -, mentre il disposto dell’art. 24 – che ha ad oggetto l’attività prestata
dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di
lavoro – trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a
svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo
settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive
infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro;

1
r.g.n. 1099212011

sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380

6. questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell’art. 22, quinto comma, renda palese la
volontà delle parti collettive di attribuire, al dipendente che presti attività in giorno
festivo ricadente nel turno, un’indennità con funzione interamente compensativa del
disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, mentre i primi tre
comrni dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che
l’attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l’ipotesi di eccedenza, in
forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro.

orario, quale deve ritenersi quello reso – di regola e in via ordinaria – dai lavoratori
turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui all’art. 22. Ne costituisce
riscontro la clausola contenuta nel quinto comma dell’art. 24 che, riferendosi al caso del
dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di
lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo
settimanale, assicura al lavoratore una maggiorazione di retribuzione compensativa del
disagio;
7. la maggiorazione di cui all’art. 24, primo comma, rivendicata dal ricorrente, presuppone
che “per particolari esigenze del servizio”, ossia per esigenze che esulano
dall’articolazione ordinaria del lavoro – e in tal senso da intendere come situazioni
straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno
destinato a riposo settimanale. Invece, per l’attività prestata la domenica in regime di
turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all’ art. 24, ma solo
quella di cui all’art. 22, già percepita;
8. pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto
alla maggiorazione di cui al primo comma dell’art. 24 c.c.n.l. quando ciò avvenga in
coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione
spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso
di cui al secondo comma dell’art. 24 (in alternativa al riposo compensativo) quando la
prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo
compenso di cui all’art. 22, quinto comma, per la prestazione resa in giorno festivo in
regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro;
9. nel presente giudizio il ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni di cui all’art. 24
c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno destinato a riposo settimanale; non ha lamentato la
mancata fruizione del riposo compensativo; non ha dedotto il superamento del normale
orario di lavoro. Ha avanzato la sua rivendicazione per la stessa prestazione lavorativa
resa in turno, nel normale orario di lavoro, solo in quanto coincidente con una giornata
2
rga. 10992/2011

Essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale

festiva infrasettimanale, così intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti
per finalità e situazioni diverse;
/0. l’ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del quarto comma dell’art. 24,

il quale fa riferimento alla possibilità che la maggiorazione di cui al primo comma
concorra con altri trattamenti accessori collegati alla prestazione. Presupposto di tale
previsione è che il lavoratore versi nell’ipotesi regolata dal primo comma e dunque che
abbia lavorato in giorno destinato a riposo settimanale. Conseguentemente, la possibilità

comma, il quale regola le prestazioni rese dal lavoratore turnista entro il normale orario
di lavoro, vale a dire situazioni ontologicamente diverse da quella che l’art. 24, quarto
comma, presuppone a suo fondamento”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al
decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
12. La parte intimata ha depositato memoria.
13. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente infondato il
ricorso, che va, pertanto, rigettato.
14. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudi7io, che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali ed euro 100,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.

del cumulo non può in alcun modo riferirsi alle ipotesi disciplinate dall’art. 22, quinto

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