Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26382 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso.211282-2(118 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati SALVATORE GRISOLIA, ANTONIO LUCIO DONADIO;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CARBONETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABRIZIO CARBONETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.F. conveniva in giudizio la MPS per chiedere di annullare o dichiarare nullo o inefficace il contratto stipulato in data 22 marzo 2001 e di condannare la Banca alla restituzione delle somme addebitatele, con il quale aveva aderito alla proposta di adesione al piano finanziario “4 You” n. (OMISSIS), ritenendo trattarsi di un investimento in un piano finanziario a basso rischio, come prospettatole dagli addetti alla filiale di Lauria, mentre si trattava di un investimento in obbligazioni dello stesso istituto di credito con alti tassi di gestione ed elevato rischio, senza avere ricevuto le dovute informazioni al riguardo.

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 3 luglio 2017, in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro, rigettava le domande.

Ad avviso della Corte, la R. aveva sottoscritto il contratto in piena libertà e aveva ricevuto la relativa documentazione; non aveva fornito le prove a sostegno delle sue domande; l’ipotizzata violazione da parte della Banca degli obblighi informativi e di quelli relativi alla individuazione delle specifiche caratteristiche dell’investitore – risparmiatore non è causa di nullità del contratto.

Avverso questa sentenza la R. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dalla MPS. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. 1322 c.c., comma 2, art. 21 t.u.f., artt. 26 e 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998) per avere escluso la configurabilità della nullità del contratto perchè immeritevole di tutela, a norma dell’art. 1322 c.c., comma 2, questione introdotta nel giudizio mediante deduzione della nullità e/o inefficacia del contratto (per difetto di causa).

Il suddetto motivo, che assume rilievo prioritario, è manifestamente fondato.

La questione della nullità del contratto, introdotta nel giudizio e rilevabile d’ufficio dal giudice (vd. Cass., sez. un., n. 26242 del 2014), è stata decisa dalla Corte territoriale in senso difforme dal principio, che si deve qui ribadire, secondo cui il contratto atipico di finanziamento denominato “4 You”, in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all’acquisto di prodotti finanziari emessi dalla banca stessa, a loro volta, contestualmente costituiti in pegno a favore di quest’ultima a garanzia della restituzione del finanziamento, e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento se questo risulti attivo, è immeritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, a causa della enorme sproporzione tra le previste prestazioni delle parti e deve ritenersi inefficace fin dalla sua stipulazione, essendo inidoneo a vincolare le parti al rispetto delle sue regole (vd. Cass. n. 25630 e 26057 del 2017). Il suddetto orientamento non è contraddetto dai precedenti citati dalla Banca nella memoria, i quali non affermano un principio in senso diverso (come nel caso della sentenza n. 1584 del 2012, riguardante la diversa questione del diritto di recesso e comunque precedente ai succitati arresti) o relative all’ammissibilità in senso formale delle censure proposte (ordinanza n. 4376 del 2018).

Ne consegue l’assorbimento degli altri motivi e, in relazione al motivo accolto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per 1e spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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