Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26381 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18686-2018 proposto da:

S.A., quale proprietario del terreno p.lla (OMISSIS)

foglio (OMISSIS) e quale legale rappresentante della soc. Coop.

Agricola a r.l. “Il Frutteto”, nonchè quale comproprietario per la

quota di 1/8 dei terreni di cui alla p.lla (OMISSIS) foglio

(OMISSIS) e alla p.lla (OMISSIS) foglio (OMISSIS), S.M.,

S.V., quale erede di S.N.,

SA.NI., S.P., S.C., S.G.,

S.F., tutti comproprietari per la quota di 1/8 ciascuno

dei terreni di cui alla p.lla (OMISSIS) foglio (OMISSIS) e alla

p.lla (OMISSIS) foglio (OMISSIS) (quali eredi del de cuius

S.V. e di S.R., D.D.V., in quanto

succeduto a D.D.A., nonchè D.D.V., in

quanto succeduto a di D.G., entrambi comproprietari del

terreno p.lla (OMISSIS) foglio (OMISSIS), che i loro rispettivi

danti causa avevano ricevuto per successione ereditaria dai genitori

D.D. e d.P., DI.DO.AN., quale proprietaria del

terreno p.lla (OMISSIS) foglio (OMISSIS) ricevuto in successione

ereditaria dai genitori D.D. e d.P., C.S.,

S.M.R., quale proprietaria del terreno p.lla (OMISSIS)

foglio (OMISSIS), nonchè comproprietaria della p.lla 225 foglio 4,

SA.GI., quale proprietario del terreno p.lla 223 foglio

4,nonchè comproprietario della p.lla (OMISSIS) foglio (OMISSIS),

B.A.M., B.A., quali comproprietarie della

p.lla (OMISSIS) foglio (OMISSIS), B.L., quale erede

legittima di Ba.Al., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI N. 32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

ROSARIO LUCA LIOI, rappresentati e difesi dagli avvocati EMILIA

SANTAGATA, MARIAPIA PUCCI;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO ASI DI CASERTA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONELLI, 49, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI MARIA D’ANGIOLELLA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza R.G. 3749/13 – REP. 2393/18 della CORTE

D’APPEI.L0 di NAPOLI, depositata il 14A15/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I proprietari di suoli ubicati nel territorio del Comune di Gricignano di Aversa, premesso che con provvedimento del 20 giugno 2013 il Consorzio ASI di Caserta ne aveva disposto l’acquisizione per la “Realizzazione della “Filiera del sistema moda e servizi collegati” nell’agglomerato industriale “Aversa Nord””, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, e aveva liquidato le indennità in importi ritenuti inferiori al valore dei beni, hanno adito la Corte d’appello di Napoli, chiedendo la liquidazione delle indennità dovute.

La Corte, con ordinanza del 14 maggio 2018, ha liquidato l’indennità per l’acquisizione dei suoli in misura pari al valore di mercato, incrementato del dieci per cento a titolo di danno non patrimoniale.

Avverso questa ordinanza essi propongono ricorso per cassazione, resistito dal Consorzio ASI, la Regione Campania non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I ricorrenti, a sostegno della doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento dell’indennizzo, previsto dalla legge in misura corrispondente all’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, per l’occupazione illegittima dei beni protrattasi per oltre un decennio, hanno formulato tre motivi: per violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e omessa considerazione del fatto decisivo della occupazione senza titolo dei suoli, dall’immissione in possesso dell’8 maggio 2002 sino al provvedimento acquisitivo del 20 giugno 2013, senza riconoscimento dell’indennità di legge.

Il Consorzio ha eccepito nel controricorso il proprio difetto di legittimazione passiva, cui i proprietari ricorrenti hanno puntualmente replicato in memoria, rilevando che il Consorzio era l’autorità preposta alla procedura di esproprio e all’acquisizione t.u. del 2001, ex art. 42 bis, che il D.Dirig. 20 giugno 2013, n. 53 aveva previsto che i suoli acquisiti dovessero essere trasferiti al Consorzio per le finalità previste nel programma di acquisizione, che agli oneri relativi e a quelli di assegnazione ai terzi dovesse provvedere lo stesso Consorzio, sul quale ricadeva la titolarità dei rapporti economici connessi. Pure ipotizzando in astratto che il Consorzio non sia il beneficiario finale dei beni, come sostenuto in controricorso (ove neppure sì indica chi lo sarebbe), il precedente citato (Cass. n. 10530 del 2016) nel prevedere che la legittimazione in materia ricade, in generale, sul beneficiario del bene da acquisire i precisa anche che è fatto “salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri”. Ciò implica, tuttavia, il compimento di accertamenti e valutazioni di fatto che non possono essere svolti dalla Corte di legittimità

I motivi sono fondati, non avendo l’ordinanza impugnata provveduto a riconoscere il dovuto ai proprietari “per il periodo di occupazione senza titolo (illegittima””, come previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, comma 3, avendo essi chiesto in giudizio la determinazione di ogni ristoro determinato direttamente dalla vicenda acquisitiva.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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