Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26381 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 17/10/2019), n.26381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12.

– ricorrente –

contro

ENIPOWER SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. MAURIZIO LOGOZZO

e dall’Avv. ROCCO AGOSTINO, elettivamente domiciliato presso

quest’ultimo in Roma, Via Delle Milizie, 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 2041/1/14, depositata il 26 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La ricorrente ha impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni per omesso pagamento dell’imposta erariale di consumo e relative addizionali relative all’anno 2002, in relazione all’energia elettrica prodotta all’interno dell’officina elettrica ubicata all’interno dello stabilimento petrolchimico di Ravenna;

che dal PVC risultava che l’energia elettrica prodotta all’interno dello stabilimento era stata in parte ceduta a diverse società operanti all’interno del medesimo stabilimento petrolchimico;

che l’avviso di accertamento considerava le società operanti all’interno dello stabilimento quali singoli consumatori e non procedeva alla qualificazione unitaria del consumo complessivo all’interno dello stabilimento ai fini dell’esenzione di imposta prevista dal (TUA) D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. o-bis, che, nella versione pro tempore vigente, prevedeva che è esente da imposta l’energia elettrica “utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato” (cd. regime di autoproduzione);

che la CTP ha accolto il ricorso della contribuente e la CTR, con sentenza in data 26 novembre 2016, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, accogliendo la preliminare eccezione relativa alla sussistenza del regime di esenzione dell’imposta di cui al TUA, art. 52, comma 2, lett. o-bis sul presupposto che:

– l’unicità dell’opificio industriale nel quale si svolge un ciclo integrato di produzione e di consumo di energia elettrica va inteso in senso puramente oggettivo, per il solo fatto della “stretta interazione degli impianti di produzione e quelli di utilizzazione dell’energia” come risultante nel Ministero dell’Industria Nota 9 febbraio 1993 n. 730268 e Nota 13 febbraio 1998 n. 202843, indipendentemente dal successivo riassetto delle proprietà aziendali verificatosi all’interno del petrolchimico;

– vi sono elementi per ritenere che vi è in concreto una stretta interazione oggettiva tra gli impianti di produzione e quelli di utilizzazione dell’energia, così come non ci sono elementi per ritenere che ci sia stata cessazione dell’unicità dell’opificio industriale per la conversione e/o la trasformazione del ciclo integrato di produzione e di consumo;

– non rileva la circostanza di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, secondo cui occorrerebbe la prova dell’utilizzo dell’energia elettrica per uso proprio in misura non inferiore al 70% annuo, in quanto circostanza irrilevante ai fini tributari;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo di ricorso, cui resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo l’Ufficio ricorrente deduce violazione di legge in relazione pro tempore vigente del (TUA) D.Lgs. n. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. o-bis, nonchè in relazione all’art. 2697 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha dedotto la natura di autoproduttore del contribuente sulla base dalle originarie autorizzazioni con cui l’allora Ministero dell’Industria in data 13 febbraio 1998 ha concesso l’autorizzazione al regime di autoproduzione di energia alla società contribuente; ritiene esservi falsa applicazione della disposizione del TUA, art. 52, comma 2, lett. o-bis,nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di prescindere dal numero di soggetti operanti all’interno dell’impianto; deduce che, in presenza di una pluralità di soggetti cessionari, l’unicità dell’impianto non esima l’interprete dal procedere al calcolo dei singoli consumi di ciascun singolo cessionario, senza sommare tra di loro i singoli consumi risultanti per ciascuna utenza allo scopo di giungere alla soglia dell’esenzione determ ta dal superamento della produzione e consumo di 1.200.000,00 kwh; deduce che la ragione del recupero a tassazione sarebbe data dalla necessità di disaggregare i consumi per ciascun consumatore; diversamente, l’aggregazione dei consumi incorrerebbe, ulteriormente, nella violazione dell’art. 2697 c.c., essendo onere del contribuente dare la prova delle esenzioni;

che il motivo è fondato, essendo questa Corte ferma nell’affermazione del principio secondo cui l’esenzione dall’imposta erariale sull’energia elettrica, concessa dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 2, lett. o-bis in caso di consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh in regime di autoproduzione, non può riferirsi al consumo complessivo di una pluralità di aziende solo perchè incluse nello stesso comprensorio industriale, occorrendo in tal caso disaggregare, ai fini del riconoscimento del beneficio, i consumi mensili di ogni singola azienda (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2019, n. 4034);

che la ragione di tale interpretazione sta nel fatto che la norma prevede un meccanismo di tariffazione regressivo (in deroga al principio costituzionale della progressività), in cui a maggiori consumi conseguono minori imposte, ma lo fa eccezionalmente in caso di produzione di energia “utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato” a favore degli “autoproduttori” di energia;

che tale tariffazione regressiva consegue alla valorizzazione strategica da parte del legislatore della funzione economica della autoproduzione di energia, costituita dalla generazione di energia da parte di un soggetto che esercita una officina di produzione di energia elettrica, non come attività economica a sè stante (di produzione o di scambio), ma in quanto funzionale ad altra attività produttiva svolta dal medesimo soggetto imprenditoriale;

che l’autoproduzione non sussiste nell’ipotesi in cui il soggetto produttore agisca nell’esercizio di una attività commerciale di scambio ell’energia con terzi, in cui le tariffe devono essere commisurate ai consumi delle singole unità produttive e non a quelli effettuati, in cumulo, da tutti gli stabilimenti che portano a conclusione le lavorazioni dell’unico processo produttivo (Cass., Sez. V, 23 novembre 2011, n. 24687), perchè in questo caso la produzione di energia è finalizzata all’attività commerciale di cessione a favore di economie terze; il che comporta la riespansione del generale principio secondo cui l’obbligo impositivo si ricollega alla mera erogazione per il consumo, indipendentemente dagli schemi negoziali utilizzati (Cass., Sez. V, 20 settembre 2017, n. 21816) ovvero, come nel caso di specie, indipendentemente da chi siano i titolari degli impianti cessionari, per il solo fatto che si crei uno scambio tra economie terze, ossia tra un produttore di energia e un consumatore di energia (Cass., sez. V, 7 marzo 2012, n. 3537);

che il ricorso va, pertanto, accolto, cassando la sentenza con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio e dei gradi del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2019

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