Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26380 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26380 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 9837-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, GIUSEPPINA GIANNICO,
ANTONELLA PATTERI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
KHALFI MOHAMED EL MANSER BEN AMMAR
KHLMMD63H05Z352G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EMANUELE FILIBERTO 109, presso lo studio dell’avvocato
SFORZA PARIDE, rappresentato e difeso dagli avvocati PONZIANI

R13-z

Data pubblicazione: 26/11/2013

GUIDO, GIOVANNI COLACCI, ALFREDO RETICO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1562/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Alfredo Retico che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 09837 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

L’AQUILA del 16.12.2010, depositata il 07/01/2011;

r.g.n. 9837/2011 INPS c/Khalfi Mohamed El Manser Ben Ammar
oggetto: lavoratore extracomunitario, invalidità civile

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 17 ottobre 2013

dell’art. 380 bis c.p.c.:
2

“Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva
parzialmente il gravame dell’INPS avverso la sentenza di accoglimento della
domanda di Khalfi Mohamed El Manser Ben Ammar nei confronti dell’Inps, per
il riconoscimento della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento
a decorrere dalla data della domanda amministrativa, disattendendo la tesi
dell’Inps sulla necessità del possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo ed accogliendo l’appello con riferimento alla non
debenza della rivalutazione monetaria;

3. Avverso detta sentenza ricorre l’Inps, mentre la controparte resiste con
controricorso.
4. L’Istituto denunzia violazione dell’art. 41 d.lgs. 286/98 e dell’art. 80 legge
388/2000, assumendo la necessità della carta di soggiorno per fruire dei benefici
richiesti;
5. il ricorso è manifestamente infondato;
6. la Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 2010 ha affermato: “É
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.,
l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui
subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli
stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di
invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il suddetto assegno attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una
riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il
soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate
condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di
inabilità – costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor

r.g.n. 9837/2011

ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma

reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un
minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ove si versi, come nel
caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento
della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni
soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non

dell’uomo. Pertanto, la norma

de qua,

che interviene direttamente e

restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle
provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli
obblighi internazionali imposto dall’evocato parametro costituzionale, poiché
discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai
cittadini”.
Già con la sentenza n. 306/2008 la Corte aveva affermato che << al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini>>.
8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
9. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ad integrazione della quale
ribadisce l’adesione alla giurisprudenza formatasi in tema di carta di soggiorno,
sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (dal
14 febbraio 2007, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi
terzi soggiornanti di lungo periodo, che ha sostituito il D.Lgs. n. 286 del 1998,
art. 9) (v., sul punto, Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2013 e Cass.
7673/2013).

r.g.n. 9837/2011

discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti

10. Inoltre, la disposta limitazione del novero dei fruitori delle provvidenze di

assistenza sociale, operata dalla restrizione dell’ambito applicativo del D.Lgs. n.
286 del 1998, art. 41, derivante dalla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19,
attraverso la richiesta del requisito della titolarità dell’allora esistente carta di
soggiorno, ha dato luogo alle molteplici sentenze della Corte costituzionale,
chiamata a valutarne la compatibilità – di volta in volta con riguardo a differenti
prestazioni – con i principi costituzionali, tutte di accoglimento (v. sentenze nn.

In tutte le suindicate sentenze è stato affermato il principio secondo cui la
fruizione dei servizi sociali, da parte degli stranieri extracomunitari regolari, non
può essere condizionata al possesso della carta di soggiorno, oggi permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolo di soggiorno che
presuppone, fra l’altro, il possesso di qualificati requisiti di reddito che risultano
incompatibili con l’attribuzione delle prestazioni richieste, la natura assistenziale
delle quali presuppone la disabilità al lavoro e, quindi, l’incapacità di produrre
reddito.
12. In conclusione, come già affermato da questa Corte in numerosi precedenti (v.
Cass. n. 14733 del 2011 e successive conformi fra le quali, da ultimo, Cass. n.
10460 del 2013), il cittadino straniero, anche se titolare del solo permesso di
soggiorno, ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la
pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni
previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte
costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore
condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è
consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni
assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al
soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve
durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente
illegittime, perché ingiustificatamente discrirninatorie, le norme che impongono
nei soli confronti dei cittadini extra Europei particolari limitazioni al godimento
di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani.
13. Il ricorso va quindi rigettato.
14. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

r.g.n. 9837/2011

324/ 2006, 306/2008, 11/ 2009, 187/2010, 61/2011, 329/2011).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato
Guido Ponziani dichiaratosi antistatario.

IL PRESIDENTE

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA