Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26380 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCAISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5034-2012 proposto da:

B.A., (OMISSIS), B.C.

BRNCST64S67H5010, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO

16, presso lo studio dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4736/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato MOZZETTI Roberto con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CERUTTI Gilberto difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 12/12/2001 le signore A. e B.C., proprietarie di un appartamento nello stabile di (OMISSIS), convenivano davanti al tribunale di Roma il signore R.G., proprietario dell’appartamento sovrastante, deducendo che nel loro immobile si erano verificate crepe e lesioni a seguito di lavori edili effettuati dal convenuto nel proprio appartamento e, conseguentemente, chiedendo la condanna del R. al risarcimento dei conseguenti danni.

Nel contraddittorio del convenuto, il tribunale rigettava la domanda, ritenendo provato il nesso causale tra i suddetti lavori ed i danni lamentati dalle attrici, ma affermando che di tali danni dovesse rispondere esclusivamente l’impresa costituita dal geometra D.V. e dall’operaio C., in quanto appaltatrice dei lavori.

Le signore B. appellavano la sentenza di primo grado, argomentando, per quanto qui ancora interessa, che il tribunale, fondando la propria decisione sul presupposto che i lavori effettuati nell’appartamento del R. costituissero oggetto di un appalto da quest’ultimo conferito al geometra D.V. ed all’operaio C., avrebbe, per un verso, pronunciato ultra petita (non avendo mai il convenuto dedotto l’esistenza di un rapporto di appalto) e, per altro verso, valutato erroneamente le risultanze istruttorie, non emergendo dagli atti di causa alcuna concreta dimostrazione dell’esistenza di un contratto di appalto concluso tra il R., quale committente, e il geometra D.V. e l’operaio C., quali appaltatori.

La corte d’appello ha disatteso le doglianze delle signore B., argomentando:

quanto al preteso vizio dì ultra petizione, che il tribunale si era limitato a qualificare giuridicamente “una precisa difesa spiegata dal R., il quale… aveva sostenuto che, ove riscontrati, tali danni (quelli lamentati dalle attrici, ndr) non avrebbero potuto essere addossati se non a chi aveva ricevuto ed espletato l’incarico di esecuzione dell’opera”;

– quanto alla pretesa mancanza di prova dell’appalto, che il contratto di appalto è a forma libera (cosicchè restava vanificato l’argomento delle appellanti che nessun contratto di appalto era stato prodotto dal R.) e che, d’altra parte, le attrici non avevano offerto “argomenti utili a demolire le conclusioni raggiunte dal tribunale e dimostrare che il rapporto intercorso tra il R. l’affidataria dell’incarico di esecuzione dei lavori non potesse essere qualificato in termini appalto”.

Avverso la sentenza di secondo grado le signore B. propongono ricorso per cassazione articolato su sei motivi.

Il R. non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 25.10.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso si articola nei motivi di seguito sintetizzati:

1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non considerando che il convenuto non aveva mai dedotto di aver concluso con una terza impresa un contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori, con trasferimento all’appaltatrice del potere di fatto sull’immobile;

2) omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo, costituito dalla asserita omessa contestazione, in appello, della natura del rapporto contrattuale accertata in primo grado; nel motivo si argomenta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte capitolina, le appellanti avevano puntualmente denunciato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del sig. R. circa gli elementi costitutivi del rapporto di appalto;

3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; nel motivo si reiterano, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, le considerazioni svolte nel secondo motivo;

4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa la prova della sussistenza dell’appalto, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non considerando che tale prova non era stata mai raggiunta, neanche attraverso le prove testimoniali;

5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1655 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo sussistente l’avvenuta stipula di un contratto di appalto sulla sola base della deduzione difensiva del convenuto nella comparsa di risposta di primo grado avente ad oggetto l’esistenza di un soggetto “incaricato dei lavori”;

6) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1655 e 2043 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non considerando che, poichè parte dei danni erano, come riconosciuto dal tribunale, stati causati dai lavori di ristrutturazione svolti nell’appartamento del convenuto, quest’ultimo era da reputarsi comunque responsabile in concorso con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, perchè, ancorchè denunci un vizio di ultra petizione, attinge in sostanza l’interpretazione operata dalla corte territoriale in ordine alle difese spiegate dal sig. R.. Infatti, come già questa Corte ha avuto modo di sottolineare nelle sentenze nn. 2630/14 e 21874/15, l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una domanda era stata avanzata, tale statuizione, ancorchè in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione, atteso che il suddetto difetto non è logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneità della relativa motivazione, sicchè detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo – applicabile nel presente giudizio – anteriore alle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012).

Il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati.

Premesso che, come risulta dalla trascrizione dell’appello contenuta a pagina 18 del ricorso per cassazione, le appellanti avevano contestato che i lavori eseguiti dal sig. R. avessero formato oggetto di un contratto di appalto (contestando anzi, a monte, che il R. avesse allegato l’esistenza di un contratto di appalto) e, comunque, avevano espressamente sottolineato come l’esistenza di un contratto di appalto non risultasse documentalmente provata, tale esistenza non poteva ritenersi pacifica (nè tale è stata ritenuta, del resto, nella sentenza gravata); cosicchè, rientrando l’esistenza dell’appalto nel tema della prova, l’onere della relativa dimostrazione non poteva che gravare sul R., che a tale dimostrazione aveva interesse per potersi giovare del principio, concretamente applicato dalla corte distrettuale, che l’autonomia dell’appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera (per la riaffermazione di tale principio, da ultimo, Cass. 1234/16, che ribadisce che una corresponsabilità del committente può configurarsi soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell’ipotesi di riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo”, per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale “nudus minister” dello stesso). Ciò posto, l’affermazione della corte capitolina secondo cui le odierne ricorrenti non avevano offerto “argomenti utili a demolire le conclusioni raggiunte dal tribunale e dimostrare che rapporto intercorso tra il R. l’affidataria dell’incarico di esecuzione dei lavori non potesse essere qualificato in termini appalto” inverte sostanzialmente l’onere della prova, ponendo a carico delle sig.re B. l’onere della prova negativa di un fatto – l’intervenuta conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori nell’appartamento del R. – di cui era quest’ultimo a dover offrire la prova positiva, secondo la regola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.. L’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso implica l’assorbimento degli altri motivi.

In definitiva dunque, rigettato il primo mezzo di ricorso, accolti il secondo e il terzo mezzo e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte territoriale.

PQM

La Corte, rigettato il primo mezzo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo mezzo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione corte d’appello di Roma, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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