Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26380 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 19/11/2020), n.26380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33214-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCO CUNDARI, GIUSEPPE CUNDARI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AVELLINO, depositato il

02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.G. ha chiesto di essere ammesso al passivo del Fallimento (OMISSIS) srl per il credito relativo al TFR e a spettanze retributive;

2. avverso il rigetto della domanda da parte del giudice delegato, il ricorrente ha proposto opposizione che il Tribunale di Avellino ha respinto con decreto n. 183 del 2.10.2018;

3. il Tribunale ha ritenuto che, ove anche si riconoscesse al verbale del 15.10.2010 (con cui la società datoriale assumeva l’impegno di pagare i dipendenti di volta in volta, in relazione all’incasso delle somme che il Comune di Caserta si era impegnato a versare) efficacia di atto interruttivo della prescrizione, risulterebbe comunque decorso, alla data dell’istanza di ammissione al passivo, il termine quinquennale di prescrizione applicabile ai crediti azionati;

4. ha escluso che il dies a quo della prescrizione potesse farsi coincidere con la dichiarazione di fallimento della società quale conseguenza della mancata fissazione, nell’accordo citato, di un termine per l’adempimento;

5. ha parimenti escluso che l’obbligo datoriale di pagamento delle retribuzioni e del TFR potesse considerarsi sottoposto a condizione sospensiva, rappresentata dall’adempimento del Comune all’impegno di versare le somme dovute, ritenendo che l’accordo del 15.10.10 si fosse limitato a rimodulare le modalità di pagamento di crediti già esistenti ed esigibili;

6. ha infine escluso che fosse applicabile il termine di prescrizione decennale sul rilievo che l’accordo del 2010 non contenesse un riconoscimento di debito in quanto l’impegno assunto dalla società datoriale riguardava lo stesso credito già vantato dal lavoratore per retribuzioni e TFR, senza alcun effetto novativo;

7. avverso tale decreto P.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Fallimento (OMISSIS) srl è rimasto intimato;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

9. con il primo motivo di ricorso P.G. ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

10. ha sostenuto come, a seguito del riconoscimento del debito e dell’accettazione da parte dei lavoratori dei nuovi termini e modalità di pagamento, i crediti erano da considerare certi, ma non ancora esigibili e sottoposti alla condizione sospensiva potestativa dipendente dal comportamento delle altre parti che avrebbero potuto o meno n’assolvere all’obbligo assunto; con la conseguenza che i lavoratori non avrebbero potuto agire se non dopo l’inadempimento delle altre parti;

11. ha aggiunto che, ove anche esclusa la configurabilità di una condizione sospensiva, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della implicita fissazione di termini di pagamento e della preclusione di ogni azione dei lavoratori prima della scadenza dei predetti termini fino al 20.10.11, considerato che il Comune di Caserta avrebbe dovuto versare acconti mensili per sei mesi, a partire dal 20.11.10 al 20.4.2011, e se la società avesse omesso i pagamenti ai dipendenti, il Comune avrebbe dovuto eseguire gli stessi direttamente in favore dei lavoratori nei successivi sei mesi, quindi entro il 20.10.11 (per errore nel ricorso è riportata la data 20.10.18), con conseguente tempestività, rispetto al termine di prescrizione quinquennale, dell’istanza di ammissione al passivo fallimentare depositata il 22.6.2016; difatti, poichè non era previsto nell’accordo che anche il mancato pagamento di una sola rata avrebbe comportato la perdita del beneficio del termine, deve ritenersi che fino al 20.4.2011 sarebbe stato configurabile un semplice ritardo e non un inadempimento;

12. col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione ed errata applicazione degli artt. 1353,1355 e 1362 e s.s. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

13. si sostiene che nel caso di specie si era verificato un vero e proprio accollo del debito da parte del Comune, debitore a sua volta della società datoriale, con obbligo del Comune di utilizzare le somme dovute ad (OMISSIS) srl per il pagamento dei debiti da quest’ultima contratti con i dipendenti e conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione in quanto riferito all’inadempimento dei soggetti promittenti;

14. si deduce erronea applicazione delle norme in materia di condìzione sospensiva sul rilievo che, ove venga fissato un termine entro il quale deve verificarsi l’evento futuro e incerto, la condizione esiste ma diventa impossibile allo scadere del termine; in subordine, doveva considerarsi apposto l’elemento accidentale del termine iniziale;

15. il ricorso è inammissibile per più profili;

16. entrambi i motivi di ricorso censurano il decreto impugnato per avere erroneamente escluso la configurabilità, per effetto dell’accordo del 15.10.2010, di una condizione sospensiva potestativa o di un termine iniziale, inoltre di un riconoscimento di debito e di un vero e proprio accollo da parte del Comune, debitore a sua volta della società datoriale;

17. deve premettersi che il decreto non affronta la questione del termine iniziale e dell’accollo ed il ricorso omette di indicare in che modo e in quale atto processuale tali questioni siano state poste, dal che consegue l’inammissibilità per novità delle stesse (cfr. Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018);

18. deve comunque escludersi il dedotto vizio motivazionale;

19. le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 8053, 8054 del 2014) hanno precisato che, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, secondo quello che è stato definito il “minimo costituzionale” della motivazione; nel caso di specie non si è in presenza di un vizio così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità del decreto per mancanza di motivazione dal momento che la motivazione non solo è formalmente esistente come parte del documento, ma le argomentazioni sono svolte in modo assolutamente coerente, sì da consentire di individuare con chiarezza la “giustificazione del decisum”; il Tribunale ha escluso che potesse configurarsi una condizione sospensiva dal momento che il credito del lavoratore era già esistente ed esigibile e che l’accordo aveva unicamente rimodulato le modalità di pagamento; ha parimenti escluso che l’accordo avesse avuto effetto novativo dell’obbligazione sì da modificare il regime prescrizionale applicabile al credito del lavoratore per retribuzioni e TFR;

20. quanto alla violazione di legge, questa Corte ha più volte precisato come il vizio debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012);

21. nel caso di specie, non solo non è in alcun modo spiegato perchè le affermazioni in diritto del Tribunale si pongano in contrasto con le norme invocate, sia quelle disciplinanti la condizione e sia quelle di ermeneutica contrattuale, ma neppure è censurata in modo idoneo la ratio legis del decreto in esame laddove stabilisce che la prescrizione quinquennale sarebbe comunque decorsa ove anche si attribuisse all’accordo del 15.10.2010 valenza di atto interruttivo; questa Corte ha precisato che “Il riconoscimento del diritto “ex latere debitoris” non comporta alcuna novazione dell’obbligazione originaria ma dispiega, più limitatamente, un mero effetto interruttivo del corso della prescrizione dell’obbligazione stessa (art. 2944 c.c.), sicchè, dal momento del riconoscimento, ricomincia a decorrere il medesimo termine prescrizionale cui era soggetto il diritto riconosciuto” (Cass. 18057 del 2003; cfr. anche n. 4728 del 1992);

22. inoltre, che “il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato ad elementi estranei alla volontà del debitore. Deve, pertanto, escludersi che possa configurarsi quale atto interruttivo la circolare di un ente che, oltre a non provenire da chi ne abbia la rappresentanza esterna, in quanto rivolta ad una platea più o meno estesa di destinatari, non attesta la piena consapevolezza di ogni singolo rapporto giuridico” (Cass. n. 12531 del 2004 e precedenti ivi citati); i motivi di ricorso in esame nulla specificano quanto ai citati requisiti necessari ai fini della intenzione ricognitiva;

23. da quanto detto discende l’inammissibilità del ricorso;

24. non si fa luogo alla regolazione della spese del giudizio di legittimità in quanto il Fallimento è rimasto intimato;

25. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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