Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26380 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27718-2014 proposto da:

ROVIMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO

GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GABRIELE ESCALAR, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, In persona del Direttore pro temoore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 2257/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 09/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ESCALAR che ha chiesto

raccoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La srl Rovimmobiliare ricorre, con due motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza depositata dalla commissione tributaria del Lazio in data 9 aprile 2014, con cui, in causa relativa alla legittimità di un avviso di liquidazione per maggiori imposte ipotecaria e catastale pretese dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di essa ricorrente con riguardo alle formalità relative ad un atto con cui quest’ultima aveva acquistato un immobile, è stato dichiarato inammissibile perchè tardivo, l’appello notificato dalla ricorrente il 6 marzo 2013 contro la sentenza di primo grado emessa il 20 luglio 2012.

2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di poter partecipare all’udienza di discussione della causa.

3. La ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 con il secondo motivo di ricorso, falsa applicazione degli artt. 155 e 327 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 38 e 49, dell’art. 2963 c.c. e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, per avere la commissione tributaria regionale dichiarato l’appello tardivo.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato: l’art. 327 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, stabilisce, nella formulazione come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, applicabile, ai sensi della stessa legge, art. 58, ai giudizi instaurati -come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”; ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo ossia, secondo la disciplina applicabile al caso di specie (antecedente alla riforma introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che l’ha fissato dall’1 al 31 agosto.), al 16 settembre 2012; per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria; come si evince dagli atti di causa, la sentenza impugnata è stata depositata il 20 luglio 2012 e la notifica del ricorso in appello è avvenuta il 6 marzo 2013, ossia entro il termine stabilito dall’art. 327 c.p.c., cadente il 7 marzo 2013.

7. Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa alla commissione tributarie regionale del Lazio, in diversa composizione, per à ‘esame di ogni questione relativa alla fondatezza delle doglianze mosse dalla ricorrente avverso la pronuncia di primo grado.

8. Il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese anche del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributarie regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2019

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