Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26380 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. I, 07/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso l’avvocato ANGELINI MASSIMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUJANI ERMANNO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MA.GA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 967/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MASSIMO ANGELINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di

ricorso; assorbimento dei restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pistoia, dopo avere, con sentenza n. 580 del 6.06.2005, pronunziato lo scioglimento del matrimonio contratto da M.A., ricorrente, con Ma.Ga., con successiva sentenza n. 258 del 19.03.2008, disponeva l’affidamento esclusivo al padre delle due figlie minorenni delle parti, con sospensione degli incontri con la madre ed imponeva al M. l’assegno divorzile di Euro 600,00 mensili in favore dell’ex moglie.

Con sentenza del 19.09.2009 – 15.07.2009, la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale, proposti rispettivamente dal M. e dalla Ga. contro la sentenza definitiva del 2008, stabiliva il regime di frequentazione della madre con le figlie e riduceva ad Euro 516,00 mensili l’entità dell’assegno divorzile. Relativamente all’assegno divorzile che ancora rileva, la Corte territoriale premetteva:

– chef secondo il Tribunale, la comparazione fra le situazioni economiche degli ex coniugi (l’uno: un affermato avvocato e l’altra priva di redditi) imponeva la previsione di un assegno ed a tale statuizione non era d’ostacolo il fatto che la corrispondente domanda riconvenzionale della Ga. fosse tardiva, in quanto il M. aveva, inizialmente, offerto per lei un assegno di Euro 516,00 e la successiva sua “rinuncia” a tale “domanda contra se” non era stata accettata dalla controparte.

– che il M. aveva impugnato tale pronunzia sostenendo che la “rinuncia” alla “domanda contra se” non aveva bisogno di alcuna accettazione per essere valida ed efficace; che, erroneamente, quindi, il Tribunale aveva statuito l’assegno a suo carico, pur in presenza di una domanda riconvenzionale pacificamente tardiva e quindi inammissibile; che, al più, il Tribunale avrebbe dovuto mantenersi nei limiti dell’assegno originariamente da lui offerto, di Euro 516,00; che l’ex moglie era, comunque, immeritevole dell’assegno in questione posto che lo stato di disoccupazione in cui ella versava era da reputarsi volontario, in quanto dipendente da uno stato di alcolismo a lei imputabile. Tanto premesso, la Corte riteneva:

– che dovesse essere tutelato l’affidamento della Ga. la quale, saputo che era stato lo stesso M. a richiedere l’attribuzione a proprio carico di un assegno per lei, era stata ragionevolmente indotta a ritenere che non fosse necessaria, da parte sua, per ottenere l’assegno stesso, una tempestiva costituzione in giudizio.

– che tsempre con riguardo all’assegno, dovevano considerarsi gli sforzi, asseverati dal CTU, che l’ex moglie stava compiendo per rendersi adeguata al suo ruolo di madre, procacciandosi, dunque, mediante un’attività lavorativa il reddito necessario, non solo per se ma anche per le figlie;

– che in questo periodo transitorio nel quale ella non era obiettivamente in grado di produrre alcun reddito, la medesima doveva poter contare, a titolo assistenziale, sulla solidarietà dell’ex marito;

– che, tuttavia, la misura dell’assegno in questione doveva essere limitata a quella, congrua, inizialmente offerta dal marito e pari ad Euro 516,00 mensili.

Avverso questa sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 20.10.2009 alla Ga., che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il M. denunzia:

1. “Insufficiente ed erronea motivazione per contraddittorietà ed illogicità (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Si duole che non si sia argomentato sul suo motivo inerente alla non necessità della accettazione da parte dell’ex moglie della sua rinuncia alla domanda di attribuzione dell’assegno divorzile e del fatto che la motivazione posta a fondamento della confermata attribuzione non permetta di ricostruire l’iter logico seguito specialmente in ordine alla suddetta rinuncia.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in combinato disposto dell’art. 306 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Sostiene che poichè Io statuito assegno divorzile in favore alla Ga. sottendeva la valutazione sfavorevole sulla sua rinuncia all’iniziale domanda di attribuzione alla stessa di tale beneficio e segnatamente la necessità di relativa accettazione, e poichè, invece, l’accettazione non era necessaria e la rinuncia era atta a determinare sul punto la cessazione della materia del contendere, la Corte ha violato il principio secondo cui non poteva decidere su una domanda ormai priva di interesse per chi l’aveva posta, stante anche l’incontroversa tardività della domanda riconvenzionale svolta dalla controparte.

3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Ribadito che la sua rinuncia al capo della domanda introduttiva contra se, inerente all’attribuzione alla controparte dell’assegno divorzile, non richiedeva accettazione, sostiene che la Corte distrettuale è incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo attribuito l’assegno divorzile sul presupposto che per il conseguimento di tale apporto non fosse necessaria una tempestiva domanda della Ga., e ciò anche applicando un non meglio delineato principio di tutela della controparte, dalla possibilità dell’attore di rinunciare alla domanda contra se;

4. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Si duole che non sia stata delibata l’istanza con cui aveva sollecitato la richiesta d’informazioni all’INPS sulla posizione contributiva della Ga..

5. Omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), relativamente al mancato esame dell’istanza istruttoria ex art. 213 c.p.c., di cui al precedente motivo.

I primi tre motivi del ricorso, che consentono esame congiunto, vanno accolti per le ragioni in prosieguo precisate.

Nonostante l’accertata tardi vita della domanda riconvenzionale di assegno divorzile proposta dalla Ga. e la preclusione a porla a fondamento dell’attribuzione, i giudici d’appello hanno confermato, seppure in misura ridotta, l’assegno in questione, già riconosciuto dal primo giudice, giustificando la non necessità di una tempestiva costituzione in giudizio della medesima Ga., in base al principio generale di tutela dell’affidamento, nella specie ricondotto alla richiesta del M.. Quest’ultimo impugna la decisione censurando non solo la suddetta ratto deciderteli ma anche invocando l’applicazione delle regole in tema di sopravvenuta rinuncia ad un capo della proposta domanda.

In primo luogo all’applicazione da parte della Corte d’appello, del principio di tutela dell’affidamento incolpevole, sia pure a mezzo della rimessione in termini della Ga., ostava il giudicato interno formatosi sull’inammissibilità per intempestività, della sua domanda riconvenzionale, accertata dal primo giudice e rimasta non impugnata, giudicato che ormai precludeva di assolvere, tramite detti principi, la parte dall’onere di tempestiva formulazione della richiesta.

D’altra parte, in base al combinato disposto degli artt 81 e 99 cod. proc. civ. – fuori dei casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza – può essere proposta domanda giudiziale solo per fare valere nel processo, in nome proprio, un diritto proprio e, quindi, il M., quale non titolare del diritto alla somministrazione di pertinenza della Ga., non avrebbe potuto, secondo le regole processuali codificate, domandarne, in via di azione ed in nome proprio, il riconoscimento in favore della controparte, esercitando una non consentita legittimazione sostituita. Ne consegue che il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in favore della Ga. è stato illegittimamente attuato dalla Corte d’appello, in violazione del principio della domanda; questa conclusione assorbe le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente in ordine alla sopravvenuta sua rinuncia nonchè il quarto ed il quinto motivo del ricorso.

Conclusivamente vanno accolti nei delineati limiti i primi tre motivi del ricorso, con assorbimento dei rimanenti due motivi e cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente al capo inerente all’assegno divorzile.

Le peculiarità del caso in rapporto all’esito della controversia, consentono la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello, con ripartizione paritaria delle spese di CTU, nonchè l’irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità, sostenute dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza nel capo relativo all’assegno divorzile. Compensa le spese del giudizio d’appello, ripartendo paritariamente le spese di CTU. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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