Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2638 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7809/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

D.L.P., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Di

Salvo, elettivamente domiciliato in Roma alla via Luigi Calamatta n.

16, presso l’avv. Corrado Marinelli (studio associato De Cinque –

Marinelli);

– controricorrente –

e

Equitalia Pragma S.P.A., in persona del l.r.p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33 della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo, emessa in data 27 ottobre, depositata in data

11/1/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 dicembre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro D.L.P. e l’Equitalia Pragma S.P.A. per la cassazione della sentenza n. 33 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, emessa in data 27 ottobre, depositata in data 11/1/2012 e non notificata che, in controversia concernente l’impugnativa di due cartelle di pagamento per Irpef, Irap ed Iva relative agli anni di imposta 1999 e 2000, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo la nullità della notifica degli avvisi di accertamento propedeutici alle suddette cartelle;

2. in particolare, con la sentenza impugnata, la C.T.R. dell’Abruzzo (di seguito C.T.R.) ha ritenuto che non fosse regolare la notifica effettuata a mezzo posta per compiuta giacenza, a causa della temporanea assenza del destinatario, rilevando che non risultavano depositati i pieghi, ma solo una fotocopia della cartolina e della busta, nè risultava apposta sull’avviso di ricevimento l’indicazione della compiuta giacenza per 10 giorni, ma solo una generica indicazione non sottoscritta e poco leggibile, nè, infine, risultava depositata la ricevuta della raccomandata con la quale era stato dato avviso al destinatario delle formalità compiute;

3. a seguito del ricorso, D.L.P. resiste con controricorso mentre Equitalia Pragma S.p.A. è rimasta intimata;

4. il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 20 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 375, u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31.08.2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilità del ricorso;

invero, come è stato detto, “nel contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso l’indicazione della procura, se conferita con atto separato, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore (Sez. 5, Sentenza n. 22434 del 04/11/2016);

passando all’esame dell’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3,8 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nell’affermare che la notifica dell’avviso di accertamento non era regolarmente avvenuta, in quanto l’Amministrazione aveva depositato la copia dell’avviso di ricevimento, da cui risultavano effettuate tutte le operazioni necessarie ai fini della validità della notifica, come attestato anche dalla dichiarazione dell’Ufficio Poste Italiane di Scafa;

in particolare, non vi era alcuna necessità per il notificante di produrre il piego chiuso contenente l’atto da notificare, nè aveva rilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica, l’annotazione di mancato ritiro del plico presso l’ufficio postale nei dieci giorni, che, comunque, risultava apposta sull’avviso di ricevimento e doveva considerarsi di sicura provenienza dall’ufficio postale che aveva curato il deposito;

inoltre, la ricorrente evidenziava che l’atto depositato presso l’ufficio postale non era stato ritirato neanche nel più lungo termine di sei mesi di giacenza, come dimostrato dalla fotocopia della busta spedita all’Agenzia delle Entrate;

1.2. il motivo è fondato;

1.3. invero, è pacifico che l’Agenzia delle Entrate abbia proceduto due volte alla notifica dell’avviso di accertamento, la prima in data 7/4/2006 e la seconda in data 3/10/2006;

il giudice di appello ha ritenuto che il procedimento notificatorio non si fosse validamente perfezionato in entrambi i casi, ma, siccome il ricorso per cassazione ha ad oggetto solo l’avvenuto perfezionamento della prima notifica, la decisione risulta definitiva relativamente all’invalidità della seconda notifica;

in ordine alla prima notifica, la censura sollevata dall’Agenzia ricorrente appare conforme all’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (nel testo di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 (Cass. S.U. n.1418/2012);

la Corte ha anche chiarito che “al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (nella fattispecie, la S.C. ha ribadito che, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall’avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro del plico, se successiva alla scadenza di tale termine, sia la data in cui l’ufficiale postale abbia annotato sul plico la compiuta giacenza) (Sez. 3, Ordinanza n. 15374 del 13/06/2018);

inoltre, è stato ulteriormente precisato che “la notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicchè, ai fini della sua ritualità, è richiesta, della L. n. 890 del 1982, ex art. 8, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017);

alla luce di tali principi, risulta corretta l’affermazione della ricorrente, secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che vi sia la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata relativa all’avviso di deposito del plico, nè il deposito del piego, nè l’annotazione della compiuta giacenza, essendo sufficiente che dall’avviso di ricevimento risulti la data di spedizione della raccomandata contenente l’avviso di deposito presso l’Ufficio postale, nonchè l’esecuzione di tutte le altre formalità previste dalla legge;

la sentenza impugnata, pur avendo rilevato che, dall’avviso di ricevimento relativo alla prima notifica, risultava l’immissione dell’avviso nella cassetta postale, per la temporanea assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere l’atto, nonchè la spedizione dell’ulteriore avviso di deposito con lettera raccomandata, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati e deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione, che valuterà l’avvenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento alla luce dei principi richiamati, nonchè eventualmente le ulteriori questioni ritenute assorbite dal giudice di appello, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA