Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2638 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2638 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MAISANO GIULIO

Data pubblicazione: 05/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 cod. civ. e dell’art. 2 del d.l. 338 del 1989 convertito con
modificazioni nella legge 389 del 1989, nonché dell’art. 24 del d.lgs.n. 46
del 1999 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si assume che il
giudice dell’appello avrebbe erroneamente considerato onere

dell’opponente provare negativamente i fatti posti a base del recupero
contributivo.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
416 e 437 cod. proc. civ. e nullità della sentenza e del procedimento ex art.
360, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento all’irritualità della costituzione
primo grado ma ignorata dal giudice dell’appello che non ha considerato il
principio della decadenza di cui all’art. 416 cod. proc. civ. ammettendo
solo la prova di parte opponente.
Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360, n. 5 cod.
proc. civ. con riferimento alla considerazione del verbale di accertamento
posto a fondamento della pretesa contributiva, nonostante l’illegittimità
della sua acquisizione in giudizio.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
2699 e 2700 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., e nullità della sentenza e
del procedimento ex art. 360, n. 2 cod. proc. civ. con riferimento al valore
probatorio del verbale ispettivo dato dal giudice dell’appello senza
considerare gli elementi istruttori contrari forniti dall’opponente.
Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 e 2700 cod civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ex art. 360, n. 3
cod. proc. civ. con riferimento al valore probatorio dato dalle dichiarazioni
del lavoratore.
Con il sesto motivo si assume omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa u fatto decisivo e controverso ex art. 360, n. 5 cod. proc.
civ. con riferimento al riconoscimento del debito contributivo motivato con
elementi non validi processualmente.

L

dell’INPS nel giudizio di primo grado, esattamente rilevata dal giudice di

Con il settimo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360, n. 5 cod.
proc. civ. con riferimento alla attendibilità delle autodichiarazioni dei
lavoratori che avrebbe dovuto indurre il giudice dell’appello ad ascoltarli
comunque come testi.

245, 420, 437, 115 e 116 cod. proc. civ., e nullità della sentenza e del
procedimento ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento
all’ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie proposte dall’appellante.
Con il nono motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360, n. 5 cod.
proc. civ. con riferimento alla contraddittorietà fra l’affermazione secondo
cui l’opponente non avrebbe fornito la prova dell’insussitenza del proprio
debito contributivo, e il rigetto delle sue istanze istruttorie.
Con il decimo motivo si assume violazione e falsa applicazione della
normativa in materia di sgravi degli oneri sociali (art. 4 della legge n. 151
del 1993 e art. 1 d.l. 338 del 1989 convertito in legge n. 389 del 1999) ex
art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si lamenta che si sarebbero
recepite acriticamente le risultanze del verbale di accertamento senza
considerare la detrazione degli sgravi degli oneri sociali ritenuti
erroneamente indebiti.
Con l’undicesimo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360, n. 5 cod.
proc. civ. con riferimento alla medesima erronea mancata considerazione
degli sgravi di cui al motivo precedente.
Con il dodicesimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della
normativa legale in materia di sanzioni (Legge Finanziaria n. 388 del 2000)

Con l’ottavo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.

ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all’erronea applicazione
delle sanzioni quale conseguenza dell’erroneità dell’accertamento del
debito contributivo per quanto esposto nei motivi precedenti.
I primi due motivi di ricorso sono fondati.
Giova precisare che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui
conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell’onere
della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti
costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso
ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
negativo; ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo contributivo preteso dall’INPS
sulla base di verbale ispettivo, incombe sull’Istituto previdenziale la prova
dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste
efficacia probatoria. L’opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo
dominante, secondo cui l’onere della prova grava sul soggetto che agisce in
giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n.
384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla
distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.; aggrava
ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a
promuovere un’azione di accertamento negativo dalle circostanze e
specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti
particolarmente efficaci della controparte; non è effettivamente necessitato
dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva
giustificazione. Quanto all’art. 2697 c.c., l’affermazione secondo cui la
dizione, dallo stesso utilizzata – “chi vuoi far valere un diritto in giudizio” implica che sia colui che prende l’iniziativa di introdurre il giudizio ad
essere gravato dell’onere di “provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento”, contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione,

va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in

poiché l’attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto
dell’accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l’inesistenza, ed è
invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto,
essendo la parte controinteressata rispetto all’azione di accertamento
negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione
esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul
criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto
oggetto del giudizio e all’interesse delle parti, dei fatti incidenti sul
medesimo. Dare rilievo all’iniziativa processuale vuoldire, quindi, alterare
in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell’onere della
prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento
negativo, l’onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi
imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso
assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010; Cass. 4965/2012).
Pertanto erroneamente il giudice dell’appello ha considerato onere del
contribuente provare l’insussistenza del proprio debito contributivo.
Conseguentemente, l’irritualità della costituzione dell’INPS rilevata dal
giudice di primo grado, e non considerata dal giudice dell’appello, rileva ai
fini della decadenza dalla prova da parte del creditore a cui, per quanto
sopra detto, incombe l’onere probatorio della propria pretesa contributiva.
La pretesa dell’INPS, sfornita di prova, deve dunque essere rigettata.
Conseguentemente la sentenza impugnata, che si è fondata sull’opposto
principio in materia di riparto dell’onere della prova, deve essere cassata.
Decidendo nel merito va conseguentemente accolta l’opposizione
proposta da La Margherita Villa Giuseppina s.r.l. con il ricorso introduttivo
del giudizio di primo grado.

dell’onere della prova di cui ai due commi dell’art. 2967 c.c., conferma che

Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.
I contrasti giurisprudenziali sul riparto dell’onere della prova in materia
contributiva, giustificano la compensazione fra le parti delle spese di tutti i
gradi di giudizio.

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso; Assorbiti gli altri;
Decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da La Margherita
Villa Giuseppina s.r.l. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado;
Compensa fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA