Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2638 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2638 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MARULLI MARCO

G- •L) /C (

sul ricorso 5687/2016 proposto da:

Agrimont Sud S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Avignonesi
n.5, presso lo studio dell’avvocato Abbamonte Andrea, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzionario C.I.P.E., in
persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei

Cons. est. Marulli

RG 5687/13 Agrimont-Consorzio Napoli 10
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Data pubblicazione: 02/02/2018

Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente contro

Consorzio Napoli 10 in Liquidazione, in persona del legale

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dagli avvocati Gerardo Marotta, Alessandro Marotta, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 9788/2015 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2017 dal cons. MARULLI MARCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto: dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. Agrimont
s.p.a. ha chiesto la revocazione per contrasto di giudicati e per
errore di fatto della sentenza 9788 del 13.5.2015, con la quale
questa Corte, accogliendo i ricorsi del Consorzio Napoli 10 e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cassato le impugnate
sentenze della Corte d’Appello di Napoli emesse a conferma della
decisione con cui in primo grado era stata pronunciata la condanna
in solido dei prefati ricorrenti a risarcire il danno patito dall’Agrimont
per il degrado degli immobili ubicati in un area di sua pro rietà,
Cons. ies

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ull i

rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

oggetto di occupazione ai fini della realizzazione degli interventi
previsti dal programma straordinario di urbanizzazione dell’area
napoletana ai sensi della I. 14 maggio 1981, n. 219.
1.2. Il ricorso oggi proposto per la revocazione della detta sentenza
si vale di due motivi, ai quali resistono con controricorso gli intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso Agrimont lamenta a mente
dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. un contrasto tra giudicati, atteso
che le determinazioni assunte dalla sentenza di cui si chiede qui la
revoca, nella parte in cui aveva ritenuto che il preteso accertamento
di responsabilità non potesse prescindere dalla materiale detenzione
degli immobili, contrasterebbe con il contrario assunto, coperto da
giudicato a seguito della sentenza di questa Corte 69/2001,
enunciato dalla sentenza 127/97 della Giunta Speciale per le
espropriazioni costituita presso la Corte d’Appello di Napoli che
aveva invece ritenuto pacifica l’occupazione dell’area da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha da tempo chiarito, appunto sanzionando il
relativo ricorso nei termini indicati, «l’impugnazione per revocazione
proposta, ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ., avverso una sentenza
pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, risultando
l’ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt.
391 bis e ter» (Cass., Sez. U, 18/07/2013, n. 17557). Né in siffatta
preclusione, come ancora precisato, è ravvisabile una violazione del
diritto di difesa, «atteso che il diritto di difesa e altri diritti
costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle
condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto vere il
Cons.

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Marull i

Requisitorie del P.M a mente dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ.

giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale, sicché
la scelta discrezionale in tal senso compiuta dal legislatore risulta
«condivisibile anche alla luce della circostanza che l’ammissibilità di
tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente
incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che

sostanziale» (Cass., Sez. U, 30/04/2008, n. 10867).
3.1. Con il secondo motivo di ricorso Agrimont deduce ex art. 395,
n. 4, cod. proc. civ. l’errore percettivo in cui l’impugnata decisione
sarebbe incorsa nell’aver ritenuto insussistente l’allegata circostanza
del possesso degli immobili in capo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, quantunque essa fosse desumibile dal decreto di
occupazione e dai verbali che ne attestavano la restituzione
all’avente diritto.
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. Secondo il costante giudizio di questa Corte l’errore di fatto
rilevante ai fini della revocazione delle sentenze di Cassazione, non
diversamente da quanto è più generalmente previsto dall’art. 395, n.
4, cod. proc. civ. per le sentenze del giudice di merito deve
consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o
inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo
indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti e
documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve
sussistere un nesso di causalità necessario fra l’erronea supposizione
e la decisione resa; non deve cadere su di un punto controverso sul
quale la Corte si sia pronunciata e deve, infine, presentare i caratteri
della evidenza e della obiettività nel senso della sua immediata
percepibilità e non deve richiedere lo sviluppo di atti ítà
argomentativa (Cass., Sez. III, 15/05/2001, n. 6708).
Cons. t. Marulli

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danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello

3.4. Nella specie denunciata dalla ricorrente i requisiti in parola
difettano palesemente.
Non è vero infatti che la Corte abbia affermato un fatto contrario
all’evidenza processuale, giacché essa si è limitata solo a prendere
atto che nella specie faceva difetto il verbale di immissione nel

giurisprudenza, soltanto la formale redazione di un siffatto
documento «può far presumere che la P.A. beneficiaria
dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata
dell’immobile»; né sarebbero, in ipotesi, riscontrabili i caratteri della
decisività e dell’estraneità alla res disputandum, atteso, da un lato,
che il giudizio cassatorio pronunciato nella specie è diretto riflesso
dell’insufficienza motivazionale imputata al deliberato d’appello a
fronte degli elementi istruttori resi disponibili dal processo, e,
dall’altro, che l’accertamento in ordine al possesso – e segnatamente
alla titolarità di esso, come la Corte annota – per usare le stesse
parole della sentenza «diveniva addirittura pregiudiziale» rispetto ad
ogni altra statuizione; né, d’altro canto, se ne potrebbe riconoscere
l’evidenza e l’obiettività, giacché, secondo la concreta
rappresentazione offertane dalla parte, l’errore sarebbe conseguenza
di un vizio di ponderazione, dovendo invero inferirsi la sussistenza
del possesso in capo alla P.A. in forza di documenti che lo rendono
solo plausibile (il decreto di occupazione) o che altrimenti lo
presupporrebbero (verbali di restituzione). Nel che è poi individuabile
anche un ulteriore ragione di preclusione (Cass., Sez. V,
22/03/2005, n. 6198), dal momento che, se la doglianza per come
concretamente declinata è diretto riflesso di una pretesa anomalia
motivazionale, l’oggetto di essa non è tanto un errore percettivo una svista materiale come ricorda il PG – quanto piuttot il
Cons e

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possesso dei beni, ricordando al più che, secondo la sua

risultato dell’attività valutativa esperita nell’occasione dal giudice di
legittimità, con l’ovvia conseguenza della sua indeducibilità come
motivo di revocazione.
4. Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-

P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in favore del Consorzio Napoli
10 in euro 10200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15%
per spese generali ed accessori di legge ed in favore della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in euro 12200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 12.9.2017
Il Funzionario Giicfliriò
Dou.s.va Fabriia LAR

Il P/resi nte
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Fra nee co Tielli

quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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