Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26379 del 26/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26379 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 23217-2012 proposto da:
FABBRICA ITALIA POMIGLIANO SPA 07857410018 in persona
dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA
TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati DONDI GERMANO, DIRUTIGLIANO DIEGO,
OLIVIERI GIUSEPPE, ROPOLO LUCA, FAVALLI GIACINTO,
giusta procura a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
MIELE RAFFAELE, DE LUCA ANIELLO, APREA LUIGI,
RUSSO PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati

Data pubblicazione: 26/11/2013

MARZIALE GIUSEPPE, BONETTO SERGIO, giuste procure in
calce al ricorso introduttivo di giudizio;

– resistenti nonchè contro

FIAT SPA;

– intimate avverso la sentenza n. 2564/2012 del TRIBUNALE di TORINO del
13.7.2012, depositata 1’8/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2012 n. 23217 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

ip

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA,

r.g. n. 23217/2012 Fabbrica Italia Pomigliano spa c. Aprea Luigi e altri.
Oggetto: regolamento facoltativo di competenza.

ORDINANZA
1.- Con sentenza del 13.7.2012 (depositata il 17.9.2012) il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, ritenuta la propria competenza per territorio in ordine a tutte le domande proposte
da Luigi Aprea, Aniello De Luca, Raffaele Miele e Pasquale Russo nei confronti di Fiat Group Au-

fondate.
2.- La società Fabbrica Italia Pomigliano spa propone ricorso per regolamento facoltativo di competenza. I lavoratori si difendono con memoria. Le altre due società non hanno svolto attività difensiva.
3.- Il P.G. ha motivatamente concluso per la competenza del Tribunale di Torino e quindi per il rigetto del ricorso.
4.- La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
5.- Gli odierni resistenti hanno lavorato alle dipendenze di Fiat Group Automobiles spa quali addetti allo stabilimento di Pomigliano d’Arco, in cui opera ora la società Fabbrica Italia Pomigliano spa,
e lamentano che nella recente vicenda contrattuale che ha interessato il suddetto stabilimento siano
intervenuti alcuni accordi sindacali che hanno escluso l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., e così la
continuazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti in forza presso lo stesso stabilimento con la società Fabbrica Italia Pomigliano spa.
6.- Con il ricorso introduttivo i lavoratori hanno, quindi, chiesto, in sintesi: a) che venga dichiarata
la nullità parziale degli accordi sindacali che hanno previsto la non operatività dell’art. 2112 c.c. e
venga accertato, di conseguenza, il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione dei rispettivi rapporti di
lavoro, in essere con la Fiat Group Automobiles spa, alle dipendenze di Fabbrica Italia Pomigliano
spa, presso il citato stabilimento, a decorrere dal 3 novembre 2011 o dalla diversa data accertata dal
Tribunale; b) che venga accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Fabbrica
Italia Pomigliano spa ordinando alla stessa società l’immediato ripristino dei rapporti di lavoro dei
ricorrenti e di ricevere le prestazioni lavorative dei medesimi presso l’unità produttiva di Pomigliano d’Arco; c) di condannare in ogni caso la società Fabbrica Italia Pomigliano spa al pagamento in
favore dei ricorrenti delle retribuzioni maturate dal 3 novembre 2011 (o dalla diversa data accertata
dal Tribunale) sino alla data della sentenza nonché all’effettivo ripristino dei rapporti di lavoro.
7.- Il Tribunale ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società Fabbrica
Italia Pomigliano spa in favore del Tribunale di Noia sul rilievo che la sede sociale era a Pomigliano

tomobiles spa, Fabbrica Italia Pomigliano spa e Fiat spa, le ha rigettate nel merito ritenendole in-

d’Arco e che la chiamata in causa delle altre convenute doveva considerarsi meramente strumentale,
e cioè effettuata al solo fine di modificare la competenza territoriale, osservando che la chiamata in
causa delle società (tutte facenti parte del gruppo Fiat) non poteva ritenersi artificiosa o meramente
strumentale, posto che tutti i soggetti evocati in giudizio avevano avuto una parte di sicuro rilievo
nella vicenda che aveva interessato lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, e che, d’altra parte, neppure poteva dubitarsi dell’applicabilità dell’art. 33 c.p.c. anche alle controversie di lavoro, trattandosi di una norma avente una portata di carattere generale, e in quanto tale applicabile in tutti i casi

8.- Il Procuratore Generale ha sostanzialmente aderito a questa tesi, osservando inoltre che, nella
fattispecie, non era stato contestato che la società Fabbrica Italia Pomigliano spa avesse la sede
amministrativa e direzionale in Torino e che, anche per questo motivo, la competenza per territorio
doveva ritenersi radicata nel Tribunale di questa città.
9.- Il Collegio ritiene di dover condividere tale soluzione osservando anzitutto che le domande proposte dai lavoratori tendono ad ottenere una pronuncia di accertamento della nullità degli accordi
sindacali stipulati dalla Fiat spa e dalla Fabbrica Italia Pomigliano spa con le organizzazioni sindacali, nonché di costituzione del rapporto di lavoro con la Fabbrica Italia Pomigliano spa, acquirente
del complesso aziendale (il cui accoglimento comporterebbe inevitabilmente lo scioglimento del
rapporto di lavoro ancora in essere con la Fiat Group Automobiles spa). Premesso poi che non è
contestato che la Fiat spa e la Fiat Group Automobiles spa abbiano la propria sede in Torino, e che
pertanto non può esservi dubbio che la domanda nei confronti delle dette società ben poteva essere
proposta al Tribunale di Torino, territorialmente competente quale giudice del luogo della sede
dell’azienda, ex art. 413, comma 2, c.p.c., deve osservarsi che, come è già stato rilevato in altre fattispecie che presentano aspetti analoghi rispetto a quella in esame (cfr. Cass. n. 29039/2011 e, più
recentemente, tra le altre, Cass. n. 768/2013), tra le domande rivolte contro le diverse società sussiste indubbiamente un particolare legame di interconnessione che, pur non imponendo il litisconsorzio, è assimilabile alla inscindibilità di cause considerata dall’art. 331 c.p.c. ai fini della unitarietà
del giudizio di impugnazione; tale tipo di legame “eccede il molto più tenue legame del semplice
cumulo soggettivo tra cause previsto dall’art. 33 c.p.c., che riguarda la semplice connessione per
oggetto o per titolo e che si ritiene non consenta la deroga ai fori speciali previsti dall’art. 413 c.p.c.
(cfr. Cass. S.U. n. 7070/1983 e Cass. n. 4707/1998, ma vedi anche, per ipotesi di ritenuta applicabilità del criterio della connessione, Cass. n. 5963/83 e n. 13445/91)”, e consente “il riferimento per
analogia alle altre ipotesi, più intense, di connessione previste dagli artt. 31 e seguenti, che si ritengono idonee a derogare anche ai fori speciali inderogabili previsti dall’art. 413”, e così

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in cui sussistano più domande e più convenuti.

• l’instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente ad
una (o più) delle cause connesse.
10.- Sotto altro versante, appare condivisibile anche l’osservazione del Procuratore Generale secondo cui, non essendo stato specificamente contestato che la società Fabbrica Italia Pomigliano spa
abbia la sede amministrativa e direzionale in Torino, dovrebbe trovare comunque applicazione il
principio già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 4256/2009) secondo cui “in tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova

taria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione
dell’azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in
cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l’attività imprenditoriale”; in effetti, a fronte della originaria affermazione dei ricorrenti, secondo cui la sede amministrativa e direzionale della Fabbrica Italia Pomigliano è allocata in Torino, mentre solo la sede legale della società si troverebbe attualmente in Pomigliano d’Arco, l’odierna società ricorrente si è limitata, con la memoria di costituzione, a ribadire genericamente soltanto che la società ha “sede e stabilimento in Pomigliano
d’Arco”, così che, anche sotto questo aspetto, deve ritenersi ulteriormente confermata la competenza per territorio del Tribunale di Torino.
11.- In conclusione, il ricorso va rigettato, ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al
pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza. Nulla per le spese nei confronti di Fiat spa e di Fiat
Group Automobiles spa, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; condanna il soccombente al pagamento
delle spese dei lavoratori costituiti liquidate in € 100,00 oltre € 3.200,00 per compensi professionali,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.

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l’azienda ex art. 413, secondo comma, c.p.c., va determinato, per le imprese gestite in forma socie-

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