Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26379 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15108-2012 proposto da:

E PHARMA TRENTO SPA, (OMISSIS), IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE

RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO PEDINELLI;

– ricorrente –

contro

FARMALIDER S.A., IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPP.TE P.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 114, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO MARRAPESE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

DERMOGEN S.A.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Emanuele Coglitore con delega depositata in udienza

dell’Avv. Luigi Manzi difensore della ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Paolo Di Pinto con delega depositata in udienza

dell’Avv. Marrapese Claudio difensore della controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Le società spagnole Farmalider s.a. e Dermogen s.a. convennero in giudizio la società E-Pharma Trento s.p.a., chiedendo l’annullamento per vizio della volontà (errore e dolo) di alcuni contratti di licenza e produzione in Spagna e Portogallo di specialità medicinali ovvero, in subordine, la risoluzione dei medesimi contratti per inadempimento della convenuta, nonchè in ogni caso la condanna della stessa a restituire le somme percepite in esecuzione dei detti contratti e a risarcire il danno.

La società convenuta resistette alle domande; chiese, in via riconvenzionale, la declaratoria dell’avvenuta risoluzione dei contratti per inadempimento delle attrici e la condanna delle stesse al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Trento – per quanto qui ancora rileva – rigettò tutte le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarò la risoluzione dei contratti per inadempimento delle attrici, negando a quest’ultime il diritto alla restituzione delle somme già versate in esecuzione degli stessi.

2. – Sul gravame proposto dalle società attrici, la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannò la convenuta a restituire alle attrici gli acconti da esse versati e compensò le spese dei due gradi del giudizio.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società E-Pharma Trento s.p.a. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso le società Farmalider s.a. e Dermogen s.a..

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 167 e 345 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello negato alla società convenuta – a seguito della declaratoria di risoluzione dei contratti per inadempimento delle attrici – il diritto di trattenere le somme di denaro già riscosse, omettendo di considerare l’art. 10.3. dei contratti, che prevedeva espressamente il diritto della E-Pharma Trento s.p.a. di trattenere le somme ad essa versate nel caso di risoluzione dei contratti per inadempimento delle controparti.

La censura è inammissibile, in quanto essa sottopone alla Corte una questione nuova, non dedotta dinanzi al giudice di merito; questione che, peraltro, implica un accertamento di fatto con riferimento al contenuto dei contratti e degli accordi stipulati tra le parti, che supera i confini del sindacato di legittimità.

2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1322, 1355, 1362, 1363, 1366, 1375, 1453, 1458 – 2041 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale, erroneamente interpretando i contratti stipulati inter partes, ritenuto che non si trattasse di contratti ad esecuzione continuata o periodica e, conseguentemente, non fosse escluso l’effetto retroattivo della risoluzione previsto dall’art. 1458 c.c.; per avere altresì la Corte di Trento ritenuto ingiustificato il trattenimento delle somme da parte della E-Pharma per il fatto che le società spagnole avevano restituito la documentazione e non commercializzato il farmaco, senza considerare che la E-Pharma aveva adempiuto le sue prestazioni e aveva pertanto diritto al compenso pattuito, essendo inadempienti le controparti.

Anche queste censure sono inammissibili, implicando esse la risoluzione di questioni di fatto (relative al carattere – periodico o meno – delle prestazioni contrattuali e alla loro esecuzione), non deducibili in sede di legittimità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di ermeneutica contrattuale, l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. o di motivazione insufficiente o illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346; Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944); con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Sez. 1, Sentenza n. 22536 del 26/10/2007, Rv. 600183). Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni; perciò, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003).Nella specie, avuto riguardo alla censura in esame, va ritenuto che i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione delle norme che regolano l’interpretazione delle dichiarazioni negoziali, adottando una motivazione che risulta esente da vizi logici. Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito, risultando così generiche e, anche sotto tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una interpretazione alternativa della dichiarazione negoziale. E tuttavia, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere l’interpretazione del contratto contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una autonoma rilettura delle dichiarazioni negoziali poste a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria interpretazione a quella dei giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento, da essi reso manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, non violi le regole della logica o le regole legali di interpretazione dei contratti; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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