Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26379 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27617-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AGRARIO RAVENNA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’

LIMITATA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO VINCENZI, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1317/2014 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per i ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. Con preliminare del 23 ottobre 2007, A.D. prometteva di vendere alla s.c.r.l. Consorzio Agrario di Ravenna un terreno sito in Comune di Russi; il Consorzio si riservava di acquistare per sè o per persona da nominare, versava, a titolo di “caparra confirmatoria e accontò’, la somma di Euro170.000 sul prezzo di Euro 481.399,60 e veniva immesso nella detenzione del terreno; il 29 febbraio 2008, il Consorzio versava alla promissaria venditrice l’ulteriore somma di Euro300.000,00 e nominava G.R., quale parte contrattuale, ex art. 1401 c.c.; in data 1 ottobre 2008, quest’ultimo concludeva la vendita versando alla D. Euro 11.399,60 ed impegnandosi a corrispondere al Consorzio la somma di Euro 470.000,00.

2. L’Agenzia delle Entrate, richiamati gli artt. 20 e 32 D.P.R. n. 131/1986, ritenendo che la fattispecie, data la tardività della nomina e date le modalità di pagamento del prezzo, fosse qualificabile come “doppio trasferimento” – dalla D. al Consorzio in base al contratto (denominato) preliminare, e dal Consorzio al G., in base al contratto definitivo-, emetteva nei confronti del notaio che aveva redatto il primo contratto, l’avviso di iquidazione per imposta di registro in misura proporzionale, dovuta in relazione al primo trasferimento.

3. Il Consorzio impugnava l’avviso; il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla adita commissione tributaria provinciale di Ravenna per ritenuta carenza di legittimazione del ricorrente.

4. La decisione veniva riformata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna la quale, con sentenza in data 2 luglio 2014, n. 1317, in primo luogo, dichiarava la parte ricorrente legittimata ad impugnare l’avviso in quanto destinataria sostanziale della pretesa impositiva, in secondo luogo, riteneva insussistenti i presupposti per la qualificazione della fattispecie in termini di doppio trasferimento concludendo che il Consorzio non poteva “essere gravato degli effetti tributari di un contratto diverso da quello (preliminare) posto in essere”; la commissione annullava l’avviso.

5. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della suddetta sentenza, sulla base di tre motivi; il Consorzio resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, falsa applicazione del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter, D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 10, 42 e 57, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, per avere la commissione ritenuto il Consorzio legittimato ad impugnare l’avviso emesso nei confronti del notaio.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, per avere la commissione escluso potersi qualificare il primo contratto come traslativo della proprietà dell’immobile.

3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia:: lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 32, per avere la commissione escluso che il Consorzio avesse acquistato la proprietà dell’immobile in virtù del contratto qualificato dalle parti come preliminare, malgrado l’incontroversa tardività della nomina del G. rispetto al termine di cui all’art. 1402 c.c..

4. Il primo motivo di ricorso è infondato: questa Corte ha già avuto modo di precisare che “l’imposta di registro liquidata dall’Amministrazione finanziaria a seguito di riqualificazione dell’atto negoziale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 ha natura complementare, poichè non è qualificabile nè come imposta principale, a differenza della quale è successiva rispetto al momento di registrazione dell’atto, nè come imposta suppletiva, atteso che, diversamente da questa, non è diretta a correggere errori od omissioni propri dell’Ufficio, bensì a ricostruire “a posteriori” il reale contenuto giuridico dell’atto registrato” (Cass. n. 881 del 16/01/2019); ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 2, “la responsabilità dei pubblici ufficiale non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”; per l’imposta complementare sono obbligati, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1 le parti contraenti; queste, quali unici soggetti passivi del tributo, seno per ciò stesso legittimate alla impugnazione dell’avviso di liquidazione, ancorchè notificato al notaio; ne consegue che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sussiste la legittimazione del Consorzio all’impugnazione dell’avviso in questione, è corretta.

5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, i quali, essendo connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati: l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “assumere che il contratto preliminare abbia in realtà comportato gli effetti di una vendita ovvero che la natura intrinseca del contratto preliminare potesse essere quella di un contratto di compravendita appare una mera ipotesi dell’ufficio non suffragata da alcun elemento indiziante”, si sottrae ad ogni possibile censura in quanto i due elementi valorizzati dall’ufficio -l’intempestività della nomina del terzo rispetto al termine fissato dall’art. 1402 c.c. e le descritte modalità di pagamento del prezzo- non fornivano alcuna base logico-giuridica, a fronte del fatto che il definitivo era stato stipulato dalla D. con G., per (ri)qualificare il preliminare concluso tra la D. e il Consorzio, come definitivo; deve ricordarsi che, in fattispecie identica a quella oggetto di causa, questa Corte ha affermato che “in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 32 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di contratto preliminare di compravendita “per persona da nominare”, la nomina tardiva determina unicamente l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell’originario promissario acquirente che del terzo nominato tardivamente, mentre l’imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l’atto, restando del tutto estraneo allo stesso il promissario acquirente che ha effettuato, sebbene oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo” (Cass. 3176/2018).

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

7 Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alla s.c.r.l. Consorzio Agrario di Ravenna le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5700,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2019

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