Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26378 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13765-2012 proposto da:

C.M.C., rappresentata e difesa da se medesima ex art.

86 c.p.c. elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente avv. C.M.C. deduceva che aveva difeso il collaboratore di giustizia L.G.U. quale parte civile nel processo penale per diffamazione a mezzo stampa svoltosi contro il giornalista D.A.M. de “(OMISSIS)” di Milano davanti al Tribunale di Monza; che il reato era stato dichiarato prescritto in appello davanti alla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 22.06.2005; che la Corte d’Appello aveva liquidato le spese legali ponendole a carico dell’imputato; che, in ordine a tale statuizione, aveva chiesto la correzione dell’errore materiale nella parte in cui tali spese non erano state poste a carico dello Stato, in ragione dello status soggettivo di collaboratore di giustizia rivestito dalla parte civile; che la Corte di merito aveva qualificato l’istanza come ricorso in Cassazione ed aveva inviato gli atti alla Suprema Corte; che la Corte di Cassazione, con sentenza del 4.02.2009, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso ed aveva posto le spese processuali a carico della ricorrente avv. C.; che, per l’effetto, era stata emessa a carico di quest’ultima la relativa cartella esattoriale; che avverso tale emissione era stato proposto ricorso in autotutela davanti alla Corte d’Appello di Milano, con cui si rilevava che non aveva agito in proprio, ma quale difensore della parte civile. La Corte d’Appello di Milano, con ordinanza depositata il 16.04.2012, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di riesame in autotutela, poichè l’avv. C. aveva agito in proprio chiedendo la correzione della statuizione con la quale era stata respinta la sua richiesta di liquidazione delle spese e degli onorari per l’assistenza e la difesa della parte civile L.G.U., quale persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia.

Avverso l’indicata ordinanza della Corte d’Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione C.M.C., articolato su un unico motivo. Non hanno svolto difese gli intimati Ministero della Giustizia, Equitalia Sud S.p.A. e Corte d’Appello di Milano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.p. per avere la corte di merito ammesso la condanna in proprio del difensore della parte civile personalmente.

Il ricorso è inammissibile.

La corte di appello ha dichiarato il non luogo a procedere, richiamando il giudicato costituito dalla pronunzia di questa Corte. Tale decisione non è impugnabile ulteriormente.

Ad abundantiam va rilevato che la condanna in proprio alle spese processuali del difensore della parte civile era giustificata dalla circostanza che l’istanza è stata proposta dall’avvocato ai fini di ottenere la liquidazione delle spese e compensi a suo vantaggio e a carico dello Stato, in ragione dell’assistenza prestata alla parte civile quale collaboratore di giustizia.

Del resto questa Corte (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1539 del 27/01/2015) ha statuito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacchè l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.

Donde l’inammissibilità del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese degli intimati in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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