Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26378 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9258/2019 proposto da:

M.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Anna Bolognese, per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t, domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 1184/2019 del Tribunale di Napoli, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e

libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il

14/02/2019.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia,

nella Camera di consiglio del 23/09/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, da M.A., originario del (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Casetta, notificato il 24 gennaio 2018, di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. M.A. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.

Il Ministero dell’interno ha depositato “Atto di costituzione” oltre il termine di costituzione al dichiarato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, n. 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.A., originario del (OMISSIS), nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese – raggiungendo l’Italia viaggiando attraverso il Burkina Faso, il Niger e quindi la Libia, dove restava per circa sei mesi lavorando come operaio in una ditta di alluminio ed in cui subiva violenze fisiche e morali all’esito di un sequestro durato due mesi ad opera di banditi che lo picchiavano continuamente, tanto da avergli provocato la perdita di tutti i denti – dopo aver ferito con un coltello, durante un litigio, un ragazzo suo coetaneo che con altri lo derideva perchè egli era stato violentato da un amico del padre che, dopo la denuncia, era stato arrestato.

Davanti alle pressioni dei parenti del ragazzo ferito che volevano costringere il ricorrente a presentarsi alla polizia, il padre, a quel punto, lo aveva spinto ad allontanarsi dal Paese di origine.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7 e 14, ovvero delle norme sullo status di rifugiato e sulla protezione sussidiaria.

Il tribunale non aveva ritenuto il ricorrente attendibile e quindi non aveva apprezzato l’esistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. I giudici di merito avevano obliterato la perdurante situazione di instabilità politica e di violazione dei diritti umani a cui si assisteva in Ghana, come confermato dall’ultimo rapporto di Amnesty International 2015-2016.

Le condizioni delle carceri ghanesi e la condotta violenta delle forze dell’ordine, nella scarsa possibilità per il ricorrente di accedere all’assistenza legale di ufficio, avrebbero concorso – una volta che il ricorrente fosse rientrato nel suo Paese dove poteva essere accusato del reato commesso e, in attesa di giudizio, sottoposto a trattamento inumano nelle carceri – a realizzare una intollerabile compromissione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, legittimanti il riconoscimento, quantomeno, della protezione sussidiaria.

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. La situazione socio-economica ed umanitaria del Paese di origine in caso di rimpatrio lo avrebbe esposto, nel pericolo di essere ivi arrestato, a gravi violazioni dei diritti e della dignità della persona.

I giudici di merito non avevano fatto un bilanciamento tra la situazione goduta dal ricorrente in Italia, in cui viveva una piena integrazione sociale, e quella vissuta in Ghana che non gli garantiva invece esigenze e bisogni primari.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione per contraddittorietà, illogicità ed omesso esame di un fatto storico.

Il tribunale aveva ritenuto il richiedente non meritevole della protezione umanitaria con una motivazione assolutamente illogica ed incoerente sulla situazione di peculiare vulnerabilità attestata sul piano documentale e sulla integrazione raggiunta, mancando di fare corretta applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sull’obbligo di collaborazione istruttoria sulla situazione del Paese di origine da scrutinarsi alla luce di informazioni precise ed aggiornate.

5. Il primo motivo è inammissibile perchè non si confronta con la motivazione resa là dove il tribunale ritiene con la non credibilità del racconto – ovverosia il ferimento del ragazzo e quindi il rischio di detenzione in ragione dell’arresto e della detenzione per il fatto criminoso commesso – l’insussistenza in capo al richiedente di una situazione di personale rischio integrata dalle condizioni disumane e degradanti in cui versano le carceri ghanesi.

6. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile perchè, di nuovo, l’inattendibilità del racconto è di ostacolo al riconoscimento della protezione umanitaria in difetto di rischio dal primo altrimenti integrato.

Vale invero sul punto il principio per il quale, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente goduta in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

7. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile perchè manca di individuare il fatto decisivo omesso nella valutazione del giudice di merito. Il motivo è volto, piuttosto ed in modo inammissibile in sede di legittimità, a censurare la valutazione di merito effettuata dal tribunale all’esito delle risultanze di prova per scrutinio della singola fattispecie.

8. Il ricorso è pertanto, nel suo complesso, inammissibile. Nulla sulla spese nella tardività ed irritualità della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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