Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26378 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27107-2014 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, in persona del suo procuratore speciale e

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

che la rappresenta difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA

BRUZZONE, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2087/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato COGLITORE che ha chiesto

raccoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. La commissione tributaria centrale sezione regionale di Torino, con sentenza 9 maggio 2113 n. 2087, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della commissione di secondo grado di Torino che, confermando la decisione della commissione di primo grado, aveva a sua volta accolto il ricorso della Sip spa, ora Telecom Italia spa, avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza in data 16 luglio 1983 di rimborso dell’imposta di registro corrisposta, in esecuzione di avviso di liquidazione notificato dall’ufficio l’8 marzo 1982, in relazione alla registrazione di denunzia di sottoscrizione e parziale versamento di prestito obbligazionario stipulato con atto 15 ottobre 1982.

2. La predetta commissione centrale evidenziava che le più favorevoli disposizioni medio tempore emanate (circa la non debenza dell’imposta di registro proporzionale per siffatto genere di emissioni obbligazionarie), entrate in vigore il 1 luglio 1986, dovevano essere considerate inapplicabili alla fattispecie oggetto di causa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79 in quanto l’istanza di rimborso da parte della società era inammissibile perchè presentata dopo che l’avviso di liquidazione era divenuto definitivo; la commissione aggiungeva che era infondata l’eccezione con cui la contribuente aveva sostenuto l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., dell’eccezione proposta dall’amministrazione finanziaria, di inammissibilità della richiesta di rimborso per intervenuta definitività dell’avviso di liquidazione.

3. Avverso la suddetta sentenza ricorre la Telecom Italia spa.

4. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. deducendo che la commissione ha errato nel non dichiarare inammissibile l’eccezione, sollevata dall’ufficio in appello, di inammissibilità del ricorso proposto da essa contribuente contro il silenzio-rifiuto, per intervenuta definitività dell’avviso di liquidazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta falsa applicazione degli artt. 100 e 329 c.p.c., art. 111 Cost., deducendo che la commissione centrale avrebbe trascurato la pronuncia della commissione tributaria di secondo grado, ormai, sul punto, definitiva, la quale aveva dichiarato che l’istanza di rimborso era stata presentata entro il termine di cui al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74 e che pertanto era infondata l’eccezione sollevata Call’ufficio secondo cui il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79 sarebbe stato inapplicabile proprio per mancato rispetto di quel termine.

3. Con terzo luogo, la contribuente lamenta falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, deducendo che “detto articolo, interpretato alla luce del TUE, art. 6, paragrafo 3, del principio di certezza del diritto e del correlato legittimo affidamento quale principio generale del diritto dell’Unione”, precluderebbe di ritenere che il termine di impugnazione dell’avviso di liquidazione abbia preso a decorrere da una data anteriore a quella del 1luglio 1986 allorchè è stato recepito il disposto della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, circa la non debenza di imposta di registro per emissioni obbligazionarie.

4. Merita riportare il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1 (testo unico imposta registro): “Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella dell’art. 52, comma 4, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso”.

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè attiene a questione irrilevante: questa Corte ha infatti precisato (sentenza n. 4760 del 27/02/2009) che “è inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d’imposta, quando il contribuente non abbia provveduto all’impugnazione dell’avviso di liquidazione nel termine di decadenza previsto dalla legge. Tale decadenza, operando a favore dell’amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile e può essere rilevata d’ufficio per la prima volta anche in grado d’appello” ai sensi dell’art. 2969 c.c.”;,ger la stessa ragione, la decadenza può essere eccepita dall’amministrazione per a prima volta in appello senza che valga il vincolo di cui all’art. 345 c.p.c. (Cass. n. 11521 del 21/06/2004).

6. Il secondo motivo di ricorso è infondato: il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74 riguarda(va) i termini di decadenza dell’azione della finanza nel recupero dell’imposta; la pronuncia della commissione di secondo grado con la quale è stato escluso il decorso di quei termini, si correla, all’evidenza, alla parte dell’art. 79 in cui è detto che “le disposizioni più favorevoli ai contribuenti… hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico… non sia ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza”; l’affermazione della commissione di secondo grado (“l’istanza di rimborso è stata presentata dalla società contribuente entro il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74”) in nessun modo interferisce con l’affermazione della commissione tributaria centrale relativa all’applicazione solo dell’ultima parte dell’art. 79 (“rimborso di imposte già pagate”).

7. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il rilievo della commissione centrale per cui alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986 non risultava essere stata depositata alcuna “ammissibile” istanza di rimborso da parte della contribuente e per questo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, era inapplicabile, è in linea con l’indirizzo ermeneutico di codesta Suprema Corte (Cass. n. 24239 del 13/11/2014; Cass. n. 15008 del 02/07/2014; Cass. n. 3346 del -.1/02/2011), secondo cui, “in tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione lo rende irretrattabile e preclude, da un lato, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo, e, dall’altro, la ricorrenza delle condizioni (pendenza di controversia o avvenuta presentazione di domanda di rimborso alla data del 1 luglio 1986) per il diritto al rimborso previste dalla norma transitoria di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79 comma 1”. Nè ha pregio l’argomento, sviluppato dalla contribuente citando la sentenza della Corte Giustizia 21 luglio 1991 in causa C-208/90 e la sentenza di questa Corte di Cassazione SU 11 luglio 2011, n. 15144, per cui fino al 1 luglio 1986 i termine per l’impugnazione dell’avviso di liquidazione non ha preso a decorrere in quanto solo da quella data è stata recepita la direttiva comunitaria che ha escluso l’assoggettamento delle emissioni obbligazionarie i imposta di registro proporzionale, e quindi solo da da quella data “i singoli sono stati posti in grado di avere piena consapevolezza dei loro diritti”. L’argomento non è conferente a fronte del fatto che è stata proposta istanza di rimborso senza che mai sia stato impugnato l’avviso di liquidazione.

8. Occorre perciò concludere che il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza.

10. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna Telecom Italia spa a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA