Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26377 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27770-2012 proposto da:

R.M.T. (OMISSIS), R.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 44,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1696/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato STELLA RICHTER Paolo, difensore dei ricorrenti che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 399/2004 il Tribunale di Frosinone, nel giudizio instaurato da N.F. nei confronti di S.A. e di No.Ma., nel quale era già intervenuta sentenza parziale di rigetto delle domande delle convenute di acquisto della proprietà esclusiva del locale di rivendita di giornali e del locale adibito a bar, realizzati sul terreno oggetto di divisione, con declaratoria della comproprietà per quote uguali della N. e della S. dell’intero immobile in (OMISSIS) e dei manufatti e costruzioni su di esso esistenti, dichiarava lo scioglimento della comunione secondo il progetto di divisione n. 3, determinando in Euro 8331,46 oltre interessi l’importo dovuto dalla N. agli eredi della S. in ipotesi di assegnazione del lotta A e in Euro 4194,74 oltre interessi l’importo dovuto nel caso di assegnazione del lotto B rimettendo sul ruolo per l’estrazione a sorte.

R.A. e M.T., quali eredi di S.A., proponevano appello e la N. appello incidentale sulla compensazione delle spese di primo grado mentre No.Ma. restava contumace.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 28.3.2012, rigettava gli appelli condannando gli appellanti principali alle spese condividendo i criteri di valutazione del ctu in ordine al prezzo di mercato, alle migliorie apportate e confutando le critiche alla sentenza di primo grado.

Ricorrono i R. con unico motivo, illustrato da memoria, resiste con controricorso N. proponendo ricorso incidentale sempre in punto di compensazione delle spese di primo grado.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denunziano violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizi di motivazione dovendo il giudice valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e nella specie il ctp aveva formulato rilievi disattesi dal primo giudice.

Il motivo è infondato.

La censura con la quale si denunzi che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo “prudente apprezzamento” nella valutazione della prova si risolve in una doglianza non sulla violazione della norma de qua ma sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti entro i quali è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulle ragioni giustificatrici allegate dal giudice a supporto dell’adottata decisione.

A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d’una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 1, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l’individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all’uopo le prove, il controllarne l’attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.

Del resto le critiche vengono rivolte più alla sentenza di primo grado che a quella di appello privilegiando le tesi del ctp rispetto a quelle del ctu.

Anche il ricorso incidentale è infondato perchè, pur ammettendo la necessità in base a consolidata giurisprudenza di esplicitare i giusti motivi della compensazione, non si dimostra l’erroneità della decisione e la soccombenza rispetto ad un giudizio di divisione in cui si prevede l’estrazione a sorte.

Donde il rigetto dei ricorsi e la compensazione delle spese per metà stante la prevalente soccombenza del ricorrente principale.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa per metà le spese ponendo la restante metà a carico del ricorrente principale nella misura di Euro 1700 di cui 100 per spese vive.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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