Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26376 del 26/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26376 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 27983-2011 proposto da:
BOSCOLO GIOACHINA GINO BSCGNI39TO8C638P, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLIMBERTI
PIERO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore in proprio e quale
procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei crediti Inps (SCCI) SpA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

gen

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Data pubblicazione: 26/11/2013

R.G. n. 27983/11
Ud. 10.10.13
Boscolo Gioachina c. INPS

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ENRICO MITTONI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

controricorrente

avverso la sentenza n. 180/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA
dell’1.3.2011, depositata il 31/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Carlo Albini (per delega avv. Andrea Manzi) che si
riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega avv. Antonino
Sgroi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si
riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – II consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione

ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
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1.1. — Con sentenza depositata il 27.5.11 la Corte d’appello di Venezia, in riforma delle
statuizioni di prime cure di cui alle sentenze n. 844/08 e n. 810/09 del Tribunale della stessa sede e
previa riunione dei relativi giudizi, rigettava le opposizioni, proposte da Gino Boscolo Gioachina,
a cartelle esattoriali per il pagamento di omessi contributi IVS commercianti e relative somme
aggiuntive.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Gino Boscolo Gioachina affidandosi a due motivi.
2.1. – Resiste con controricorso l ‘INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.L S.p.A.

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D’ALOSIO, giusta procura in calce al controricorso;

R.G. n. 27983/11
Ud. 10.10.13
Boscolo Gioachina c. INPS

3. – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nella
parte in cui l’impugnata sentenza, nel rigettare le opposizioni, ha dato credito a quanto dichiarato

sede di deposizione innanzi al giudice, nonostante che i verbali ispettivi facciano fede solo in
ordine a quanto accaduto alla presenza degli ispettori e non in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni da loro raccolte.
Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non
ha dato conto delle altre deposizioni favorevoli all’opponente, che escludevano che costui svolgesse
attività lavorativa prevalente ed abituale presso l’Hotel Touring.
Entrambi i motivi sono infondati.
Vero è che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte Suprema, i
verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli
redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti
attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui
compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle
dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (alla
giurisprudenza sopra menzionata, secondo la quale il verbale ispettivo non riveste efficacia
probatoria, adde Cass. S. U. n. 12545/1992 e n. 17355/2009).
In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale,
la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione
semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal
giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il
valore di vero e proprio accertamento addossando l’onere di fornire la prova contraria al soggetto
sul quale non ricade (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).
Nondimeno, nel caso di specie l’impugnata sentenza non ha affatto modificato l’onere
probatorio, ma ha — con motivazione immune da vizi logici o giuridici — ritenuto più attendibili le
dichiarazioni rese dalla moglie dell’odierno ricorrente agli ispettori INPS nell’immediatezza
dell’accesso rispetto a quelle — di segno contrario — che la stessa ha poi reso in udienza, anche
perché le prime sono riscontrate da dati documentali che dimostrano lo svolgimento in modo
abituale e prevalente, da parte del Boscolo, di attività di lavoro (dichiarazioni della moglie e della
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dalla moglie del Boscolo agli ispettori dell’INPS anziché a quel che ella stessa ha poi riferito in

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Boscolo Gioachina c. INPS

figlia del Boscolo in cui affermavano di essere sue coadiutrici familiari, iscrizione del Boscolo
all’INAIL come gestore stagionale fin dal 2000, registro corrispettivi da cui risulta attività e

INPS dalla moglie del ricorrente).
Né esiste il vizio di motivazione denunciato nel secondo motivo, giacché per costante
giurisprudenza di questa Corte Suprema — da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi — il
vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c.,
sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia
riscontrabile il mancato o deficiente esame di un fatto decisivo della controversia, potendosi in
sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico – formale la valutazione operata
dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e,
all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. SU. 11.6.98 n. 5802 e
innumerevoli successive pronunce conformi).
Né il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per
evidenziarne l ‘illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter
essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma
ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale
a dire attraverso un’operazione che suppone un accesso diretto agli atti ed una loro delibazione
non consentiti in sede di legittimità.
Per il resto, il ricorso si dilunga in difformi valutazioni delle risultanze del processo, che
l’impugnata sentenza ha esaminato in maniera completa e — si ribadisce – con motivazione immune
di vizi logico-giuridici.
4. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
Il – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
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apertura dell’hotel anche al di fuori del periodo estivo, come — appunto — dichiarato agli ispettori

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Ud. 10.10.13
Boscolo Gioachina c. INPS

IV – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €
100,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.10.13.

La Corte

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