Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26376 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5825/2019 proposto da:

G.J.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Saverio Del Forno,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 8784/2018 del Tribunale di Napoli, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato

il 31/12/2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia,

nella Camera di consiglio del 23/09/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, da G.J.N., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno, notificato il 26/01/2018, con cui veniva negata al richiedente la protezione internazionale e riconosciuta la sola protezione umanitaria.

Il tribunale, pur ritenendo credibile il racconto del richiedente, che era stato sentito all’udienza fissata D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 11, lett. a), in assenza della videoregistrazione dell’intervista davanti alla competente Commissione territoriale, e, ancora, l’esistenza di una situazione che avrebbe potuto giustificarne la protezione internazionale, ha concluso per il non accoglimento della domanda nell’apprezzata esistenza di un motivo ostativo D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 10, comma 2, art. 16, comma 1, lett. a).

Il richiedente aveva partecipato al conflitto armato interno del 2011 – insorto in Costa d’Avorio in conseguenza della crisi post-elettorale tra i sostenitori del Presidente O. e del Presidente Gb. – quale responsabile dell’Ala giovanile del Partito (OMISSIS) facente capo a Gb. e come tale della difesa del quartiere della sua città “(OMISSIS)” attraverso l’organizzazione delle barricate.

Per il principio di non refoulement il tribunale aveva da un canto ritenuto la concedibilità di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, T.U.I., per poi confermare, nella sostanza e per altro titolo, la decisione amministrativa di diniego impugnata.

2. G.J.N. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con un unico articolato motivo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.J.N., originario della Costa d’Avorio, con unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui erano incorsi i giudici partenopei nel denegare al ricorrente la protezione internazionale ritenendolo concorrente morale in presunti crimini di guerra.

Il richiedente aveva infatti dichiarato, con un racconto ritenuto dai giudici di merito, preciso, concordante e veritiero, di aver assunto nel conflitto interno alla Costa d’Avorio, insorto tra i due Presidenti, O. e Gb., il ruolo di mero difensore di quartiere della sua città come organizzatore di postazioni all’interno delle zone fortificate.

Il tribunale avrebbe dovuto ritenere, in applicazione del beneficio del dubbio sulle dichiarazioni rese ex art. 3 D.Lgs. cit., la credibilità del racconto del richiedente che aveva riferito di non aver ucciso terzi nel corso di operazioni belliche limitandosi egli, invece, a verificare che i varchi di accesso e difesa non rimanessero sguarniti di guardie.

1.1. I giudici di merito, inoltre, avrebbero esorbitato dalla loro giurisdizione in materia non potendo essere chiamati a giudicare presunti crimini di guerra in difetto di un provvedimento di un’Autorità competente a cui era rimesso ogni accertamento.

1.2. La condotta assunta dal ricorrente non sarebbe stata comunque ascrivibile ad una di quelle tipizzate e previste dallo Statuto di Roma (art. 8, par. 2 lett. a) e b) – e tali erano il colpire bersagli civili o inermi, presidi della Croce Rossa, edifici religiosi, il non rispettare il coprifuoco o il cessate il fuoco o l’aver cooptato fanciulli in operazioni belliche – e dagli artt. 12-17 della Direttiva Qualifiche (2011/95/UE). Perchè un atto costituisca crimine di guerra è poi necessaria l’esistenza di un collegamento funzionale con il conflitto armato e tanto nel rilievo che il primo resta integrato da una attività di aggressione e non di difesa.

2. Per il proposto articolato motivo, con assorbimento di ogni suo altro profilo, viene in considerazione il rilievo da attribuirsi ai crimini di guerra e, più in generale, ai crimini internazionali, quale condizione ostativa al riconoscimento della protezione internazionale nella preliminare valutazone se, e per quali contenuti, l’accertamento dell’indicata condizione possa essere rimesso alle valutazioni del giudice ordinario specializzato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, che conoscendo del rifugio e della protezione sussidiaria si trovi, in via incidentale, a pronunciare anche sulle cause che si frappongano al loro riconoscimento.

Si tratta di stabilire quale fattispecie integri il crimine di guerra, quale sia il giudice chiamato ad accertarlo e se il tribunale nazionale chiamato a conoscere della protezione internazionale possa conoscere ed in quali forme la sussistenza dell’indicata condizione in capo al richiedente protezione.

3. La normativa nazionale riprendendo i contenuti dell’art. 1-F, lett. a) della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata in Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722 (GU n. 196 del 27 agosto 1954), il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 2, stabilisce che: “Lo straniero è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini” (omissis); identica disciplina è contenuta nel successivo art. 16, comma 1, lett. a) quanto alla protezione sussidiaria.

4. Integrano gli strumenti di diritto internazionale ai quali è rimessa la definizione della categoria dei crimini di guerra, la Convenzione ONU del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, le Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime di guerra, gli Statuti e la giurisprudenza dei Tribunali Penali internazionali per la ex-Jugoslavia e il Ruanda, finchè in funzione, lo Statuto della Penale internazionale concluso il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1 luglio 2002 con cui si è costituito un tribunale internazionale competente in materia di crimini internazionali a carattere permanente, la Corte penale internazionale con sede a L’Aja (L. 12 luglio 1999, n. 232, di “Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998”) con giurisdizione sul crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione, così come definiti nel cd. Statuto di Roma o Statuto della Corte penale internazionale e nei limiti da questo previsti e, ancora, i tribunali “ibridi” o “misti” competenti a giudicare di crimini internazionali e di gravi reati previsti dal diritto interno.

5. I crimini di guerra in quanto rientranti nella categoria dei crimini internazionali sono quegli atti gravemente lesivi dei valori sui cui si fonda la comunità internazionale, e quindi di quei valori universali che trascendono gli interessi delle singole-comunità statali impegnate nel contesto bellico (vd.: Cass. SU 28/09/2020 n. 20442; Cass. sez. 1 pen. 14/09/2015 n. 43696), ed al cui compimento si accompagna la responsabilità penale secondo il diritto internazionale dei conflitti armati.

5.1. Più puntualmente, i crimini di guerra consistono in violazioni gravi delle norme internazionali dei conflitti armati, internazionali o interni – consistenti in leggi, consuetudini di guerra e diritto pattizio applicabile al caso concreto – poste a tutela di valori essenziali su cui si fonda la comunità nella conduzione delle ostilità e la protezione delle vittime dei conflitti armati e determinano la responsabilità penale dell’individuo che ne è autore semprechè si accerti, caso per caso, che vi sia una connessione tra l’atto compiuto e il conflitto.

5.2. Pertanto la condotta integrativa dell’indicata figura che è destinata comunque a dispiegarsi in un contesto di belligeranza deve da questo differenziarsi per una sua peculiare offensività che, pur rinvenendo in quella situazione di conflitto le ragioni del suo manifestarsi, risulti – per soggetti o beni attinti o, ancora, per particolari modalità di esecuzione – lesiva di valori essenziali della comunità internazionale e, solo in tal modo, in via autonoma resta come tale penalmente sanzionabile e rilevante, quale causa ostativa, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (D.Lgs. n. 241 del 2007, artt. 10 e 16 citt.).

6. Nella indicata premessa, quanto alla loro individuazione e classificazione, i crimini di guerra sono stati infatti distinti in più categorie ora perchè rivolti a persone protette (i civili non direttamente coinvolti nel conflitto; i bambini reclutati come soldati; i prigionieri uccisi o torturati; i componenti di una missione di pace: per la fattispecie vd.: Cass. sez. 1 pen. 09/05/2018 n. 24795) o a beni protetti (quelli dei civili o quelli che non rappresentano un obiettivo militare) ora perchè dovuti all’utilizzo di metodi o strumenti di combattimento proibiti (la riduzione alla fame dei civili; l’impiego di civili come scudi umani; l’uso di armi chimiche; l’impiego di armi batteriologiche).

L’indicata tipizzazione delle condotte integrative dei crimini di guerra segnala di queste un disallineamento nei contenuti rispetto alle condotte dei belligeranti, in cui si assiste, invece, ad un utilizzo lecito integrato da norme internazionali, interne e regole d’ingaggio (Rules of Engagement, vd., art. 1, comma 1, lett. a), sull’attuazione da parte del Ministro della difesa delle deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, della L. n. 25 del 1997, relativa alle “Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione della difesa”) della forza nel corso delle operazioni in cui siano coinvolte entità che, ai sensi del vigente diritto internazionale, possano definirsi legittimi combattenti.

7. Il decreto del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, adottato in un giudizio diretto ad accertare – rispetto a condotte, imputate al richiedente, di partecipazione alla guerra civile svoltasi tra il 2010 e il 2011 in Costa d’Avorio tra le contrapposte forze di sostegno dei due Presidenti O. e Gb. – le cause ostative per il godimento della protezione internazionale nelle forme del rifugio e della sussidiaria, per avere ritenuto la riconduzione ai crimini di guerra delle condotte ascritte al richiedente, è violativo degli indicati principi.

8. Il decreto impugnato, in accoglimento del motivo di ricorso per i profili indicati, assorbito ogni altro, va pertanto cassato con rinvio al tribunale partenopeo, in diversa composizione, che nell’accertamento sulla eventuale causa ostativa del riconoscimento della protezione internazionale, muovendo dai principi indicati, dovrà rivalutare la sussumibilità alla categoria dei crimini di guerra delle condotte ascritte al ricorrente, provvedendo all’esito, in ragione dei poteri di accertamento suoi propri, a vagliare positivamente l’eventuale riconoscibilità delle misure di protezione richieste.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, altra composizione, cui rimette anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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