Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26375 del 26/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26375 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 27940-2011 proposto da:
ANDREOZZI NADIA NDRNDA72P45A271Y, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO
D’OTTAVI, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA LUCAIOLI, giusta procura
alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

8oVi

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Data pubblicazione: 26/11/2013

R.G. n. 27940/11
Ud. 10.10.13
Andreozzi c. INPS

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

– resistente avverso la sentenza n. 56/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del 21.1.2011,
depositata il 22/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito per il resistente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega avv. Antonino Sgroi) che
si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si
riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione

ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
t4

1.

Con sentenza depositata il 22.2.11 la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza

emessa in prime cure dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda con cui Nadia
Andreozzi chiedeva l’accertamento negativo degli obblighi contributivi che l ‘INPS aveva ritenuto
essere stati evasi dall’Andreozzi medesima in relazione a suo marito Marco Conti e a sua cognata
Carmela Conti, ritenuti dagli ispettori dell’INPS suoi collaboratori familiari nella gestione d’un
pubblico esercizio.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Andreozzi affidandosi a due motivi.
2.1. — L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.
3. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 436
c.p.c. e dell’art. 170 c.p.c., nonché vizio di motivazione, perché l’appello dell ‘INPS,
originariamente formulato come separato appello in via principale, è stato poi convertito dalla
Corte territoriale in gravame incidentale perché cronologicamente successivo alla notifica

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MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

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R.G. n. 27940/11
Ud. 10.10.13
Andreozzi c. INPS

dell’appello principale avanzato dalla Andreozzi; ad ogni modo, la notifica dell’appello dell ‘INPS
era viziata perché avvenuta presso il procuratore costituito per la Andreozzi in primo grado

3.1. – Con il secondo motivo si denuncia mancata ammissione dei mezzi probatori chiesti dalla
Andreozzi e vizio di motivazione a riguardo.
4. – Il primo motivo è infondato.
Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le
eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l’appello principale successivo ad altro appello
si converte in appello incidentale, è principio generale che si estende anche al processo del lavoro,
purché sia rispettato il termine per l’appello incidentale ex art. 436 c.p.c. (giurisprudenza
consolidata: cfr., da ultimo, Cass. 13.2.12 n. 2026).
Dunque, l’impugnata sentenza non merita censura, così come non ne merita in ordine
all’ulteriore profilo oggetto del primo motivo di ricorso.
Infatti, per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. 22.5.07 n. 11888), nelle
controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell’appello incidentale (alla stessa
stregua, peraltro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell’art. 436 c.p.c., con il deposito, nel
termine previsto dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, il che impedisce
ogni decadenza. Ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell’appello
incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria che lo
contiene almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per la discussione, per averla omessa o per
essere stata la stessa invalidamente eseguita (come nel caso di specie), non può derivarne la
declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, dovendo il giudice di appello concedere
all’appellante incidentale nuovo termine, da qualificarsi come perentorio, per la notificazione,
sempre che la controparte presente all’udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o
limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disporsi anche nel caso di intervenuta notificazione
tardiva.
Nel caso di specie, l’odierna ricorrente non allega di aver invano chiesto, all’udienza del
21.1.11 in cui sono stati trattati entrambi gli appelli, rinvio dell’udienza stessa né comunque allega
di aver eccepito la nullità della notifica del ricorso incidentale perché avvenuta presso diverso
procuratore costituito, ma ha accettato il contraddittorio.
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anziché presso i nuovi suoi procuratori costituitisi in appello.

R.G. n. 27940/11
Ud. 10.10.13
Andreozzi c. INPS

Ciò dimostra che la suddetta notifica dell’appello dell’INPS ha comunque raggiunto lo scopo
cui era destinata, così restando sanata ex art. 156 ult. co. c.p.c.

ricorrente non chiarisce quali fossero i mezzi istruttori chiesti e in quale esatta sede processuale
fossero stati sollecitati.
5. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
Il – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,

siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
IV — Non è dovuta pronuncia sulle spese, essendosi l’INPS limitato a depositare procura in calce
alla copia notificata del ricorso e a comparire nell’udienza camerale senza sostanzialmente
aggiungere alcunché.
P. Q. M.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.10.13.

4.1. — Il secondo motivo è da disattendersi per genericità e difetto di autosufficienza, poiché la

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