Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26375 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17043/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90,

presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, rappresentato e

difeso dall’avvocato Mariani Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefetto Provincia Lecce, Questura

Lecce;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositata il

16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza in data 16/4/2019 il Giudice di Pace di Lecce ha respinto l’opposizione proposta da S.A., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 8, dal Prefetto di Bologna.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 13 bis, comma 2, nonchè art. 127 c.p.p., perchè il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce in quanto il ricorrente non era presente in udienza.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti il Giudice di Pace di Bologna ha respinto il ricorso, pur dando atto della mancata presenza del ricorrente, con la motivazione che il decreto di espulsione, redatto anche in lingua araba, era esente da vizi di forma e di sostanza e redatto in lingua araba, statuizione che non risulta impugnata nei motivi di ricorso.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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