Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26374 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. I, 07/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 27099 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2006 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA SANTA CATERINA S.S., già AZIENDA AGRICOLA MACCAGNO

GIOVANNI E GIUSEPPE F.LLI s.s., in persona del rappresentante

M.G., elettivamente domiciliato in Roma alla Via

Savastano n. 20, presso l’avv. Maurizio de Stefano, che, con l’avv.

Collida Franco di Cuneo, la rappresenta e difende, per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G.E.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del

legale rappresentante p.t., ex lege domiciliato in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato e da

questa rappresentata e difesa;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 103 9/05 del

27 – 30 giugno 2005.

Udita la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte e sentito il P.M.

dott. DEL CORE Sergio che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame dell’Azienda agricola Santa Cristina s.s., all’epoca Taccagno Giovanni e Giuseppe F.lli s.s., avverso la sentenza del 2002 del Tribunale di Cuneo, che aveva respinto la domanda di dichiarare indebita la trattenuta operata dalla A.G.E.A. di Euro 13.958,00, ricevuti dall’attrice come premio straordinario per l’abbattimento di 75 capi di bestiame affetti da BSE (encefalopatia spongiforme bovina) e di condannare l’Agenzia a restituire la somma di cui sopra, ritenuta dalla convenuta in compensazione di altri aiuti da essa erogati.

Tale trattenuta era stata operata da A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avendo accertato una divergenza tra il numero di 248 vitelloni maschi dichiarati dalla allevatrice come esistenti in stalla al 30.4.1996 nella domanda di premio straordinario per la macellazione dei 75 capi ammalati, presentata il 13 agosto 1996, e il numero di 180 capi accertati esistenti a tale data in azienda sulla base dei registri contabili di questa.

In fatto, la Corte di merito ha rilevato la indicazione nella domanda dei premi straordinari di 75 dei 24 8 capi di bestiame, cioè di vitelloni maschi, mentre dai verbali di controllo dell’AIMA del 15 aprile 1997 e del 9 febbraio 1998, erano risultati annotati in stalla al 30 aprile 1996 solo 180 vitelloni.

Ad avviso dell’azienda appellante unico dato rilevante per il premio straordinario era quello dei capi di bestiame macellati, non rilevando la differenza tra i capi denunciati e quelli constatati come presenti in stalla nell’aprile 1996. Il tribunale e la Corte di merito hanno invece ritenuto che, per fruire dei premi straordinari BSE, gli allevatori dovevano indicare l’esatto numero dei capi presenti in stalla al 30 aprile 1996, tra i quali erano quelli macellati, ad evitare frodi comunitarie, per cui, quando il numero di animali dichiarati era superiore a quello dei vitelloni constatati, l’aiuto doveva computarsi in base a quest’ultimo dato e qualora l’eccedenza degli animali indicati nella richiesta di aiuto fosse del 20% maggiore rispetto a quelli accertati, nulla poteva più concedersi all’allevatore.

E’ chiaro lo stretto collegamento delle dichiarazioni veritiere dell’aspirante all’aiuto straordinario e la erogazione del premio, per cui le censure dell’azienda appellante tese a negare tale collegamento erano infondate, assumendo rilievo specifico la dichiarazione dei capi presenti in stalla rilevabili dalle scritture contabili aziendali anche in sede di controlli successivi, come accaduto nel caso.

In sostanza, se è vero che i premi straordinari erano commisurati ai capi macellati, questi non potevano che essere tra quelli presenti in stalla al 30 aprile 1996, potendosi altrimenti lucrare con gli aiuti anche con l’acquisto di altri capi, sani o malati, a prezzi inferiori, per l’esistenza dell’epidemia in corso.

Rilevata la malafede dell’appellante dalla dichiarazione di ben 68 capi in più di quelli detenuti nell’aprile 1996 e dalla ripetizione della stessa denuncia anche nel 1997, la Corte ha dichiarato corretta la compensazione operata dall’A.G.E.A. di quanto indebitamente corrisposto all’Azienda attrice con i successivi aiuti da versare ed ha respinto la domanda dell’appellante, condannata alle spese del grado. Per la cassazione della sentenza che precede l’Azienda appellante propone ricorso notificato il 29 settembre 2006 di tre motivi e l’A.G.E.A. si difende con controricorso, notificato alla ricorrente l’8 novembre 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo del ricorso lamenta omessa o insufficiente motivazione in rapporto alle risultanze probatorie e violazione di legge (art. 115 c.p.c.), per erronea applicazione di norme di diritto, in quanto la sentenza impugnata non analizza le risultanze dei documenti di causa da cui risultano le domande di premi straordinari chiesti negli anni 1996 e 1997 dalla ricorrente, per avere dovuto abbattere 75 capi affetti da B.S.E., dando rilievo solo alla consistenza iniziale dei capi di bestiame in stalla ad aprile 1996.

Il valore indicativo della dichiarazione iniziale sui vitelloni esistenti in stalla, necessario solo ad escludere una incongruenza di essi con il numero di capi abbattuti, evidenzia il chiaro errore, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., della sentenza impugnata, che ha violato gli scopi delle norme comunitarie e interne nella materia e quindi anche detta normativa.

1.2. La sentenza di merito è in secondo luogo censurata per omessa o insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo della consistenza iniziale dei capi di bestiame dichiarata in domanda, tale da coprire pienamente il numero di animali abbattuti.

L’interpretazione delle norme, burocratica e farraginosa, data dalla Corte d’appello in danno dell’azienda ricorrente, essendo rilevante per la percezione dei premi straordinari solo la compatibilità del maggior numero di capi denunciati rispetto a quelli abbattuti, comporta la irrilevanza della consistenza iniziale del bestiame accertata successivamente, nel caso compatibile con i capi macellati per la malattia epidemica.

L’interpretazione della legge dei giudici di merito è in contrasto con gli scopi della legislazione comunitaria che tende solo a favorire gli allevatori, considerando oggetto della domanda i capi di bestiame di cui alla dichiarazione iniziale invece che quelli abbattuti per l’epidemia, per i quali solo si è chiesto il premio straordinario. Per i capi di cui alla denuncia dell’aprile 1996 nessun premio ordinario o straordinario si è chiesto in sede giudiziale, avendo la domanda ad oggetto i soli aiuti per i capi abbattuti dalla epidemia bovina, per cui la dichiarazione iniziale ritenuta infedele è stata solo prodromica e strumentale a quella di richiesta dei premi straordinari per il numero minore di bestie macellate.

L’art. 10 Reg. CE 3 887/92 sancisce che il numero di animali dichiarati nelle domande di aiuto non può essere diverso da quello poi constatato in sede di controllo ma, ai fini del computo del premio spettante, ciò che conta è solo il numero di animali macellati per effetto dell’infezione.

In ogni caso, rilevanti sono gli animali esistenti al momento del controllo e non della dichiarazione e se sia congruo il loro numero rispetto a quello dei capi abbattuti per i quali è chiesto il premio straordinario per recuperare le perdite derivate dalla vendita e perdita forzata di tali bovini, che comunque sono stati macellati nel numero di cui alla domanda.

1.3. Si lamenta pure la omessa o insufficiente motivazione sulla mancanza dei presupposti per l’applicazione di sanzione nella fattispecie concreta, mancando in diritto il credito alla restituzione dell’aiuto per l’A.G.E.A., riscosso in compensazione con i premi straordinari dovuti per essersi macellati effettivamente i 75 capi di cui alla domanda di aiuto, da presumere compresi in quelli di cui alla dichiarazione iniziale.

In sostanza, essendo comunque superiori ai 75 capi macellati i 248 di cui alla dichiarazione iniziale come anche i 180 oggetto della constatazione della A.G.E.A., nessun interesse vi era ad incrementare i capi di cui a detta dichiarazione. Il giudice di merito insiste nella mala fede di coloro che hanno compilato la dichiarazione iniziale, che non assume rilievo nel caso, dato il numero limitato e minore dei vitelloni per i quali si è chiesto l’aiuto straordinario, non rilevando neppure il fatto che si sarebbe potuto lucrare il vantaggio del minor prezzo degli animali per l’epidemia, in quanto scopo dei Regolamenti comunitari è aiutare gli allevatori per i danni derivanti dall’epidemia e non di bloccare lo sviluppo della aziende zootecniche. In sostanza, ad avviso della ricorrente, se scopo dei regolamenti comunitari è il rimborso agli allevatori dei danni subiti per l’epidemia di BSE, lo stesso è stato nel caso attuato perchè non si contesta che i capi abbattuti sono quelli per i quali si è chiesto e ottenuto il premio straordinario.

2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione sulla irrilevanza della dichiarazione del numero degli animali presenti in stalla ad aprile 1996, al quale comunque si riferisce la richiesta di aiuto, essendo incontestato che i 75 bovini macellati sono compresi nei 248, di cui alla denuncia dell’aprile 19 96, e da ridurre a 189 come successivamente accertati dalla Agenzia.

L’art. 10 ter del Regolamento Ce n. 3887/92, come modificato successivamente, chiarisce che “qualora i controlli amministrativi e i controlli in loco evidenzino una differenza tra il numero di animali dichiarato nella domanda di aiuto e il numero di animali ammissibili accertati, l’aiuto è ridotto” ai soli capi constatati;

quando però vi sia un’eccedenza tra detti numeri di animali che superi il 20% dei capi “non è concesso alcun aiuto”.

Nell’art. 10 del regolamento del 1992 è chiarito che la denuncia veritiera del numero dei capi di bestiame presenti si riferisce a quelli presenti in stalla “che potrebbero essere oggetto di una domanda” per cui la divergenza tra dato dichiarato e dato constatato rileva in ogni caso, ad evitare anche solo frodi potenziali, non essendovi sanzioni per queste dichiarazioni che potrebbero essere anche non colpose, prevedendosi in sede comunitaria la sola perdita dell’aiuto straordinario chiesto in base a tali in veridiche dichiarazioni, indipendentemente da un comportamento in frode alle norme, non necessario per la ripetizione da A.G.E.A. dei premi ordinari o straordinari pagati, quando tali divergenze nel numero degli animali emergano.

In sostanza le consistenze iniziali in stalla dei capi dichiarati non sono irrilevanti per le future domande e, in quanto potenzialmente potrebbero consentire un aumento fittizio dei capi da macellare e della domanda di aiuto, sono vietati e possono far perdere il diritto al premio, anche se non risultano sanzionati in sede amministrativa e non hanno dato luogo a frode in danno della Comunità, quando gli animali macellati corrispondono nel numero a quelli di cui alla richiesta di aiuto, come è accaduto nel caso.

Il primo motivo di ricorso è quindi infondato censurando una corretta interpretazione della normativa vigente diretta solo a prevenire le frodi, la quale impedisce il riconoscimento del premio per l’inosservanza degli oneri di dichiarazione veritiera da essa imposti.

2.2. E’ allora assorbita la censura di cui al secondo motivo, non avendo alcun rilievo se la consistenza degli animali in stalla sia o meno oggetto della domanda, la quale, come detto non è accoglibile quando il numero dei capi di bestiame constatato sia diverso da quello dichiarato perchè tali animali “potrebbero essere oggetto di una domanda” di aiuto straordinario e allorchè tale numero superi del 20% gli animali risultanti presenti in stalla dal controllo in loco o attraverso i libri contabili e i registri aziendali. Nella fattispecie risultando i vitelloni constatatati dai registra aziendali 68 in meno di quelli dichiarati, si è correttamente denegato il diritto ai premi straordinari, per essere la dichiarazione in domanda relativa ad un numero di vitelloni superiori del 2 0% di quelli accertati, che impedisce l’aiuto straordinario e giustifica la ripetizione e compensazione operata dall’A.G.E.A..

2.3. E’ inammissibile, perchè irrilevante ai fini della liceità della compensazione operata dall’A.G.E.A., il terzo motivo di ricorso che denuncia una illogica e arbitraria motivazione della sentenza impugnata che si fonda sulla sola potenziale lesività del maggior numero di capi di bestiame dichiarato, ai fini di aggiungere altri capi da macellare perchè affetti dal morbo epidemico ovvero di acquisire a prezzi vantaggiosi altri vitelloni nel momento di crisi connesso all’epidemia. Un maggior numero di capi in veridico potrebbe dar luogo a nuove domande di premi straordinari non spettanti per la consistenza iniziale come in concreto accertata e già tale circostanza esclude ogni aiuto quando sia nella misura indicata che precede.

Il controricorso evidenzia con chiarezza come potrebbe verificarsi una frode in base alla consistenza falsamente maggiorata oggetto della dichiarazione, ma ciò è irrilevante ai fini della decisione impugnata e del rigetto della domanda di restituire le somme trattenute e compensate dall’A.G.E.A. per il contributo non dovuto, essendosi constatata con i registri aziendali un numero di capi inferiore di oltre il 20% di quelli dichiarati come presupposto della domanda di premio il che per le norme comunitarie fa venir meno il diritto all’aiuto.

3. Il ricorso deve quindi rigettarsi e la soccombente dovrà pagare alla controricorrente le spese di causa che si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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