Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26373 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.20/12/2016),  n. 26373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13230-2012 proposto da:

LE MURA ARREDAMENTI DI T.T., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AGOSTINO RIGOLI;

– ricorrente –

contro

DITTA EREDI S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 906/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato GIGLI Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La ditta “Le Mura Arredamenti” di T.T., con atto di citazione notificato nel 1996, proponeva opposizione avverso il D.I. emesso il 4 marzo di quell’anno dal Tribunale di Rovigo su istanza della Ditta “Eredi S.F.” e con il quale veniva ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Lire 80.591.600 quale dovuto saldo per la vendita di stoccaggio giacenze di magazzino.

L’opponente asseriva di aver già saldato il dovuto e chiedeva la revoca dell’opposta ingiunzione.

L’opposta, costituitasi in giudizio, contestava di aver ricevuto il saldo.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 561/2004, revocava l’opposto D.I., condannando la ditta “Le Mura” a pagare la sola somma di Euro 1266,35 in favore dell’opposta.

Quest’ultima interponeva appello, resistito dalla controparte, avverso la suindicata decisione del Tribunale di prima istanza, di cui chiedeva la riforma.

L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza 906/2011, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava la parte appellata al pagamento della somma di Euro 16.139,27, oltre che alle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorre la ditta “Le Mura”, con atto fondato su quattro motivi. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Diritto

RITENUTO in DIRITTO

In via preliminare la Corte ritiene doveroso evidenziare che, così come proposto, il ricorso non risulta rispondente ai noti requisiti di cui all’art. 366 c.p.c..

Infatti nel corpo dello stesso è amplissismo il ricorso ad un mero assemblggio di atti (sentenza Tribunale di Rovigo; sentenza Corte di Appello di Venezia; fotocopie fatture, assegni; relazione CTU ed altro), atti che – nella sostanza – occupano la quasi totalità delle cinquantadue pagine del ricorso con la sola eccezione di un numero di pagine equivalenti ad un decimo circa del totale.

Il proposto ricorso è, quindi, del tutto carente quanto al puntuale ossequio dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c. risulta privo della prescritta e dovuta esposizione dei fatti di causa.

Al riguardo deve rammentarsi il condiviso principio, già affermato da questa Corte, secondo cui “la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto di atti processuali -….è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione di fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte la scelta di quanto rileva in Ordine ai motivi del ricorso” (Cass., S.U. civ., Sent. 11 aprile 2012, n. 5698).

Il suddetto e condiviso principio, affermato dalla S.U., rinviene – peraltro – ulteriori specificazioni in una serie di altre pronunce, che, nell’approfondire la questione della detta inammissibilità, hanno avuto modo di specificare come con “….la lettura degli atti assemblati per estrapolare la conoscenza del fatto sostanziale e processuale si delegherebbe un’attività che, inerendo al contenuto del ricorso quale atto di parte, è di competenza di quest’ultima (e) richiedendo tempo sarebbe del tutto esiziale a dispetto del principio della ragionevole durata del processo” (Cass. civ., Sent. 9 febbraio 2012, n. 1905);

ed, ancora, come “è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale” (Cass. civ., Sent. 22 febbraio 2009 n. 20393, nonchè Cass. n. 32095/2009). Per di più anche l’esame dei proposti motivi si segnala pe l’inammissibilità dei medesimi.

Con gli stessi si contestano, per lo più genericamente e svolgendo promiscue censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in ordine – rispettivamente – ai seguenti profili:

a) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa i ‘pagamento delle spese per la pubblicizzazione della vendita”;

b) carenza motivazionale per “mancata considerazione dell’avvenuto pagamento”, nonchè “illogicità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”;

c) carenza motivazionale quanto al “conteggio del credito”;

d) violazione di legge in materia di spese processuali.

Dei motivi innanzi doverosamente sintetizzati i primi tre sono del tutto inammissibili in quanto relativi a questioni inerenti valutazioni in fatto già adeguatamente svolte nella sede propria dal Giudice del merito e suffragati con motivazione congrua immune da vizi logici censurabili in questa sede.

Al riguardo non può che richiamarsi il noto e condiviso principio per cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Nè, d’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608).

Quanto al quarto motivo va rilevato che, con lo stesso, risulta in ammissibilmente censurata “la decisione del Tribunale….di integrale compensazione delle spese”, decisione peraltro oggetto di riforma dall’impugnata sentenza (che è quella oggetto del presente giudizio), la quale ha correttamente provveduto, “dato l’esito del giudizio” ed una parziale reciproca soccombenza a compensare per un terzo le spese di lite, poste a carico – per la parte rimanente – sull’opponente appellante.

Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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