Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26373 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17035/2019 proposto da:

J.U.C., elettivamente domiciliato in Roma Via

Taranto 90, presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale,

rappresentato e difeso dall’avvocato Mariani Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefetto Provincia Cosenza,

Questura Cosenza;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di COSENZA, depositata il

15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza in data 20/2/2019 il Giudice di Pace di Cosenza ha respinto l’opposizione proposta da J.U.C., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 8, dal Prefetto di Cosenza.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, perchè il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cosenza sebbene firmato dal Viceprefetto in assenza di menzione della delega a quest’ultimo. Infatti il Prefetto secondo il ricorrente è l’unica autorità dello Stato competente all’adozione del provvedimento di espulsione dal territorio dello stato mentre i funzionari della Prefettura, tra cui si annovera anche il Viceprefetto, possono essere delegati a sottoscrivere i decreti espulsivi ed autorizzati a firmare solo se è attestata l’assenza o indisponibilità del Prefetto.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Esattamente il Giudice di Pace di Cosenza ha ritenuto che il Viceprefetto sia autorizzato a firmare i decreti espulsivi anche qualora non attestata l’assenza o impedimento del Prefetto, e ciò in quanto la specifica attribuzione della materia dell’immigrazione al Prefetto non comporta la non delegabilità delle relative funzioni da parte del Prefetto.

Al contrario deve considerarsi legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal Viceprefetto aggiunto a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia, ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato nè occorre la motivazione sull’eventuale impedimento da parte del titolare dell’Ufficio (Cass., 30/03/2009, n. 7698; Cass., 14/12/2010, n. 25271). Inoltre non rileva – in difetto di una specifica previsione normativa in tal senso – la circostanza che nell’atto non sia stata indicata la delega conferita al Viceprefetto che ha adottato il provvedimento di espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’emissione del provvedimento di espulsione (Cass., 20/07/2015, n. 15190). Più recentemente secondo questa Corte Sez. 6-1, Ordinanza n. 7873 del 29/03/2018 “Non è invalido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento”. Nella fattispecie la delega risulta prodotta in giudizio come emerge dal provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 e art. 10 bis, comma 6 e art. 132 c.p.c., perchè il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione e deciso la controversia senza esaminare i documenti relativi alla presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti nel provvedimento impugnato il giudice di pace espressamente afferma che non è stata fornita la prova della pendenza di alcuna decisione giudiziaria (pag. 4) e che anzi “i dati che emergono dal provvedimento del Prefetto oggetto di impugnazione inducono ad escludere che ci sia una decisione da aspettare”.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Giudice di Pace ha omesso ogni qualsivoglia motivazione in ordine alla mancanza della certificazione di conformità all’originale della copia del decreto di espulsione.

A tal riguardo occorre premettere che Sez. 1, Ordinanza n. 33507 del 17/12/2019 In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo provvedimento prefettizio, nel caso in cui all’espellendo venga consegnata soltanto una copia dell’atto via fax non recante l’attestazione di conformità all’originale, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo.

La certezza della esistenza nell’originale della sottoscrizione ben può essere soddisfatta dalla sussistenza, sulla copia consegnata, della certificazione di conformità ivi apposta dal funzionario di polizia addetto all’ufficio depositario dell’atto ed autorizzato alla autenticazione a norma della L. n. 15 del 1968, art. 14 (Cass. n. 17960 del 2004; n. 13871 del 2001). E’ evidente, allora, che sussiste il radicale vizio di nullità della espulsione (per difetto “della sua necessaria formalità comunicatoria) tutte le volte in cui all’espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell’atto perchè non recante l’attestazione di conformità all’originale.

Nella fattispecie tale ipotesi non sussiste avendo il giudice di pace rilevato che al ricorrente che ha firmato per accettazione è stato consegnato l’atto con l’attestazione “l’atto è consegnato in originale o in copia conforme all’originale di cui il cittadino straniero ha preso visione previa sottoscrizione per ricevuta del presente verbale”.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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