Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26373 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 17/10/2019), n.26373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14928-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE R.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2014 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 20/02/2014;

.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. GRAZIA CORRADINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 216/7/2014, depositata il 20.2.2014, non notificata, la CTR della Liguria accolse l’appello proposto dalla Fondazione R.P. nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di (OMISSIS) – avverso la sentenza di primo grado della CTP di Genova, depositata il 18.2.2013, che aveva rigettato il ricorso della detta Fondazione contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con cui era stata accertata una imposta sulle donazioni pari ad Euro 5.600,00, oltre sanzioni ed interessi, per avere la Fondazione indebitamente usufruito della esenzione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, commi 1 e 2. La CTR della Liguria, investita dall’appello del contribuente, ritenne invece spettante la esenzione per avere la Fondazione fatto uso corretto di strumenti predisposti dall’ordinamento ma compensò fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate, con atto notificato in data 3 giugno 2014, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

In data 2 ottobre 2017 la Fondazione R.P. ha depositato copia della istanza di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, presentata il 26 settembre 2017 alla Agenzia delle Entrate e del versamento, avvenuto il giorno successivo, di quanto dovuto per la prima rata.

Il successivo 2 luglio 2018 la Agenzia delle Entrate ha attestato che la istanza di definizione della lite ed il pagamento erano regolarmente avvenuti ed ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo il contribuente provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della relativa procedura.

Analoga istanza è stata presentata in data 21 gennaio 2019 dalla parte contribuente.

Osserva la Corte che l’Amministrazione finanziaria ha attestato la regolarità della definizione agevolata della lite, avendo il contribuente provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per il relativo perfezionamento, secondo quanto previsto dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5, lett. b), art. 11, così come convertito in legge. Ciò, implicando il venir meno della sentenza impugnata, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5, lett. b), convertito con modificazioni nella L. n. 96 del 2017. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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