Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26372 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 23/09/2016, dep.20/12/2016), n. 26372
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19700-2011 proposto da:
R.M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati LEONARDO COTUGNO, GIAN LUCA ROMAGNANO;
– ricorrente –
contro
RU.DO., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI
26-A, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA RULLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA RUOTOLO;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 1202/2010 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 27/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
condanna spese.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 523 in data 14.12.2004 21.2.2005 dichiarava la nullità dell’atto introduttivo del giudizio promosso dall’Avv. Ru.Do. nei confronti di F.L. per la liquidazione di onorari asseritamente ancora dovutigli dalla convenuta in dipendenza di opera professionale svolta in favore di quest’ultima.
Avverso la suddetta decisione interponeva appello il Ru. lamentando la di lui soccombenza, in base alla quale era stato anche condannato alla refusione delle spese in primo grado.
Resisteva al proposto gravame, di cui chiedeva il rigetto, l’appellata, che proponeva – altresì – appello incidentale chiedendo la pronuncia dell’inesistenza, nel merito, della domanda attorea per mancata prova del preteso diritto.
L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1202/2010, rilevata la – persistenza della statuizione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, non oggetto di impugnazione” rigettava l’appello principale, dichiarava inammissibile quello incidentale e compensava integralmente le spese del giudizio.
Per la cassazione della succitata sentenza della Corte distrettuale ricorre il R.M.L. (quale amministratore di sostegno di F.L.) con atto affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la parte intimata deducendo l’infondatezza, nel merito, del ricorso ed, in via preliminare, l’inammissibilità dello stesso per “decadenza e tardività dell’ impugnazione”.
All’udienza del 16 marzo 2016, rilevata l’inidoneità dell’avviso di udienza al difensore della parte controricorrente, la causa – su conforme parere del P.G. – veniva rinviata a nuovo ruolo.
Nelle more della presente udienza, successivamente fissata, si costituivano – con apposita comparsa – i nuovi difensori della parte intimata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 112, 156, 157 c.p.c. per aver la Corte territoriale “dato rilievo ad una nullità già superata dal raggiungimento dello scopo ed in mancanza di critica del soggetto che sarebbe stato danneggiato dalla suddetta nullità”.
Il motivo è del tutto infondato e pretestuoso.
La gravata decisione ha mandato esente l’odierna parte ricorrente da ogni responsabilità e condanna in relazione alla domanda del Ru. di ottenere compensi professionali: è questo il nucleo ed il nocciolo della decisione oggi gravata dalla medesima parte assolta da ogni obbligo.
La stessa, assistita da amministratore di sostegno (ed a seguito della sostituzione dei vari difensori, di cui in atti) sembrerebbe voler instare – col proposto ricorso – per una decisione che, al cospetto ed in assenza di ogni altra pretesa di controparte, finisca per accertare l’inesistenza nel merito dell’avanzata richiesta di compensi professionali.
Tuttavia, nell’oggettiva assenza – come innanzi accennato -dell’insistenza di domanda di onorari, l’odierno ricorso appare del tutto svolto in evidente carenza di interesse.
La parte ricorrente aveva comunque l’onere (inevaso) di allegare un qualche suo interesse all’ottenimento della decisione nel senso dianzi esposto.
Il motivo e, quindi, il ricorso vanno rigettati.
2.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016