Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26372 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. I, 07/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 25147 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2006, proposto da:

R.P., V.D., V.M. e

VA.DA., quali vedova e figli di V.A.,

deceduto a seguito di atto terroristico del 1984, tutti elettivamente

domiciliati in Roma, presso la cancelleria di questa Corte e

rappresentati e difesi dagli avv.ti Zuppardi Ezio Maria e Sergio

Tuturiello, per procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTERO DELL’INTERNO, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, ex lege

domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato e da questa rappresentati e difesi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7442 del 10 giugno – 4 luglio 2 005 del

Tribunale di Napoli in composizione monocratica.

Udita, all’udienza del 9 novembre 2011, la relazione del cons. dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.G. dr. Sergio Del Core che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.P. con D., M. e Va.Da., quali eredi di Va.Ab., marito della prima e padre degli altri, deceduto per l’attentato al rapido (OMISSIS), avendo già ricevuto dal Ministero dell’Interno la somma di L. 130.000.000 ai sensi della L. 12 agosto 1980 n. 466, a seguito dell’entrata in vigore della L. 3 agosto 2004 n. 206, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno perchè fossero condannati a pagare a titolo di elargizione la somma di cui all’art. 1, comma 1, della Legge da ultimo citata, da liquidare ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 e dell’art. 6 della stessa Legge del 2004. In base alle indicate norme, gli istanti chiedevano il ricalcalo della elargizione già ricevuta in base alla L. n. 206 del 2004, per essere reintegrati del danno biologico o morale da loro subito con la perdita del loro congiunto.

Il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda, affermando che la L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1 richiama la sola elargizione della L. n. 302 del 1990, comma 1 cioè quella spettante alle vittime che avessero subito una invalidità permanente e non ai loro congiunti, la cui domanda è stata quindi rigettata con compensazione delle spese del grado, per difetto di legittimazione, fondandosi la pretesa su una norma che non disciplina le elargizioni ai superstiti delle vittime del terrorismo. Per la cassazione di tale sentenza, la R. e i V. hanno proposto ricorso di un unico motivo notificato a mezzo posta il 18 – 25 settembre 2006 e le amministrazioni intimate si sono difese con controricorso notificato il 3 novembre successivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e della L. 2 agosto 2004, n. 206, artt. 5, 6 e 11 in combinato disposto con la L. 20 ottobre 1990, n. 302, artt. 1 e 4.

Ad avviso del tribunale, l’elargizione della L. n. 302 del 1990, art. 1, comma 1 spetta solo ai soggetti rimasti invalidi per attentati terroristici e non ai superstiti di chi sia deceduto a causa di tali eventi. L’errore di giudizio è chiaro: la L. n. 205 del 2004, art. 4, comma 1, prevede la elargizione, nella misura massima di Euro 200.000,00, da proporzionare alla percentuale d’invalidità riportata con l’attentato e, per i ricorrenti, ha riguardo, con l’indicazione di detta misura massima, anche al caso di morte della vittima dell’attentato. Infatti il citato art. 5, comma 2 afferma che la disposizione che precede si applica anche alle elargizioni già erogate che devono rivalutarsi, riconoscendo agli aventi diritto il “danno biologico e morale”. L’art. 5 citato, comma 3 sancisce che “… ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, … oltre all’elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio…”; la L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 5 precisa che “l’elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 4, comma 1, e all’art. 12, comma 3, come sostituito dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 3, comma 2, lett. b, è corrisposta nella misura di 200.000 Euro.” Quest’ultima norma adegua, disponendone la riliquidazione, le elargizioni erogate ai superstiti dei soggetti deceduti in occasione di eventi terroristici, cui spettano le somme della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1. Inoltre la L. n. 302 del 1990, art. 4 concede ai componenti della famiglia di colui che perde la vita per effetto di attentati terroristici, un’elargizione di complessive L. 150.000.000 e la L. n. 206 del 2004, art. 11 legittima all’azione di riliquidazione di tale somma anche allorchè sia emersa “in sede giudiziaria, amministrativa o contabile la dipendenza… della morte da atti di terrorismo…”, per cui l’errore del tribunale nel negare tale elargizione ai ricorrenti è stato palese, tenuto conto del danno biologico e morale da corrispondere con le elargizioni della L. n. 206 del 2004.

3. Il tribunale ha ritenuto ostativo all’accoglimento della domanda, il fatto che la stessa sia stata proposta dagli istanti per ottenere la elargizione ai sensi della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1, che richiama quella prevista nella L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1 che spetta solo a coloro che abbiano subito una invalidità permanente a causa di atti terroristici, mentre per i componenti della famiglia di colui che perda la vita per effetto di tali eventi, è prevista un’elargizione complessiva dall’art. 4, comma 1, non rivalutabile ai sensi dell’art. 12, comma 3, della stessa Legge.

Afferma il giudice di merito che “la domanda così come proposta è infondata”, nulla spettando agli attori ai sensi della L. n. 302 del 1990, art. 1, comma 1, che attribuisce elargizioni a “chiunque subisca una invalidità permanente” per atti terroristici, essendo invece regolata, dal successivo art. 4 la fattispecie della elargizione in favore dei componenti la famiglia di colui che perda la vita a causa di attentati.

La L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1 rimanda alla sola elargizione prevista per le vittime di attentati che abbiano subito una invalidità e non si riferisce ai familiari di chi sia deceduto per atti terroristici.

Esattamente afferma il tribunale che “gli istanti si sono limitati a chiedere l’aumento della elargizione ricevuta sulla base della previsione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1 e della rivalutazione delle percentuali di invalidità, come previsto nel successivo art. 6, comma 1, norme che … riguardano solo le vittime degli attentati terroristici e non i loro familiari”. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, gli istanti si sono qualificati eredi di Va.Ab., chiedendo la riliquidazione del dovuto per un danno biologico o morale che non poteva essere sorto per il de cuius che era deceduto e sulla pretesa equivalenza della morte alla “massima” delle invalidità (pag. 3 ricorso). Si deduce l’erroneità dell’assunto del Tribunale che afferma la infondatezza della domanda per il modo in cui si è proposta, non rilevando che la riliquidazione spetta ai componenti la famiglia di colui che sia deceduto per atti di terrorismo (L. n. 302 del 1990, art. 4 richiamato nella L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 5), e non solo ai soggetti colpiti da invalidità permanente per i medesimi eventi.

Peraltro la qualifica di eredi della vittima degli atti terroristici non legittima gli attori a pretendere la elargizione spettante a chi ha subito una invalidità in luogo di quella prevista per i componenti la famiglia del soggetto deceduto in un attentato, riconoscendo la normativa tali pretese in base a fatti diversi, per cui le causae petendi delle due domande sono diverse.

sarebbe spettata ai sensi della L. n. 302 del 1990, art. 4 e art. 5, comma 5 (non sei come per lapsus calami risulta dalla sentenza);

poichè è evidente la diversità dei fatti a base dei distinti titoli giuridici dell’azione dei ricorrenti rispetto a quelli che avrebbero consentito l’accoglimento della domanda, il giudice, di ufficio e senza incorrere in extrapetizione, non poteva che rilevare le diverse ragioni giuridiche o di diritto dell’azione, rigettando la domanda (cfr. Cass. 1 dicembre 2010 n. 24366, 24 novembre 2008 n. 27890 e 12 luglio 2005 n. 14552).

Il ricorso deve quindi rigettarsi e per la soccombenza i ricorrenti dovranno corrispondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione che liquida come in dispositivo arti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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