Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26371 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2021, (ud. 09/07/2021, dep. 29/09/2021), n.26371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 3936 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via deì Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Logistica 2002 s.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 3174/45/2014, depositata in data 16

giugno 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

luglio 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido

di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 3174/45/2014, depositata in data 16 giugno 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Logistica 2002 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 36/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Lodi che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla suddetta società avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva ripreso a tassazione nei confronti di quest’ultima costi indebitamente dedotti, ai fini Ires, Irap, e detratti ai fini Iva, per le annualità 2005-2008, in relazione ad autofatturazione operata dalla società medesima afferente a prestazioni ritenute oggettivamente inesistenti;

– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva rideterminato nei confronti di Logistica 2002 s.r.l. il reddito di impresa ai fini Ires, Irap e Iva, per gli anni 2005-2008 recuperando a tassazione costi ritenuti fittizi conseguenti all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la società contribuente aveva proposto separati ricorsi alla CTP di Lodi deducendo l’intervenuta decadenza dell’A.F. in relazione alle annualità 2005-2006, il difetto di motivazione, l’illegittimità del metodo di calcolo delle sanzioni per mancata considerazione della “ricostruzione del maggior reddito imponibile, stante il mancato abbattimento dei ricavi fittiziamente dichiarati, ai sensi del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5; 2) aveva controdedotto l’Agenzia chiedendo il rigetto dei ricorsi e, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni nella misura dal 25% al 50% dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati secondo i criteri indicati nel D.L. n. 16 del 2012, medesimo art. 8; 3) la CTP di Lodi, con sentenza n. 36/2/2013, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi, annullando gli atti impositivi per gli anni 2005-2006 per intervenuta decadenza, rideterminando, per le altre annualità, il reddito imponibile, ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, nonché le sanzioni ai sensi del citato art. 12, comma 5; 4) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello l’Ufficio chiedendo la riforma della decisione con integrale conferma della legittimità degli avvisi e in via subordinata la rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che era fondato il motivo di gravame relativo alla dichiarata decadenza dell’Amministrazione in relazione alle annualità 2005 -2006, mentre andava, per il resto, rigettato l’appello dell’Ufficio in quanto il reddito imponibile, ricostruito recuperando a tassazione i costi ritenuti fittizi in relazione alla autofatturazione operata dalla società afferente ad operazioni oggettivamente inesistenti, andava abbattuto dei correlati “ricavi fittizi” ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, cosi come le sanzioni erano state correttamente dal giudice di primo grado ricalcolate ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, rientrando la fattispecie nell’ipotesi di continuazione della violazione, per cui quando le violazioni della stessa indole vengono commesse per periodi di imposta diversi, la sanzione base era da aumentare dalla metà al triplo;

– avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; è rimasta intimata la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR pronunciato – incorrendo nello stesso vizio della CTP – sulla eccezione proposta, in via subordinata, dall’Ufficio, sia nelle controdeduzioni in primo grado che nell’atto di appello, di necessaria rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, nel caso di accoglimento della domanda della contribuente di determinazione del reddito imponibile ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. n. 44 del 2012;

– posta l’ammissibilità del mezzo, avendo l’Agenzia riportato in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, lo stralcio dell’atto di appello contenente l’eccezione riproposta in sede di gravame, in via subordinata, di rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, nel caso di abbattimento del maggior reddito accertato dei “ricavi fittizi”, ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, il motivo formulato in termini di vizio di omessa pronuncia e non già di violazione di legge, è infondato;

– va premesso che “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass. Cass. 1237 del 2018; Cass. n. da 21424 a 21428 del 2017, conf. n. 17956 del 2015, n. 20311 del 2011);

– nella sentenza impugnata, la CTR – dopo avere confermato la statuizione del giudice di primo grado che aveva escluso dal reddito oggetto di rettifica – ricostruito recuperando a tassazione i costi fittizi documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – i correlati ricavi fittiziamente dichiarati ai sensi del citato D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, ha confermato anche la statuizione della CTP circa il ricalcolo delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, rientrando, a suo avviso, la fattispecie nell’ipotesi di continuazione della violazione, con ciò disattendendo implicitamente la eccezione proposta, in via subordinata, dall’Ufficio di necessario ricalcolo delle sanzioni secondo i criteri di cui al citato D.L. n. 16 del 2012, art. 8;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– nulla sulle spese essendo rimasta intimata la società contribuente.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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