Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26371 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.20/12/2016),  n. 26371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15268-2015 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CARLO POMA;

– ricorrente –

contro

L.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 772/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato PANARITI Paolo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, in data (OMISSIS) il dott. L.F. decedeva in (OMISSIS) lasciando quali eredi la moglie, Lu.Ma.Te. e i cinque fratelli.

Il de cuius, con un primo testamento olografo redatto in data 5.5.2002 e pubblicato il 17.6.2008, disponeva che la sia farmacia, sia gli immobili a lui intestati andassero al fratello L.G., salvo la quota di legittima per la moglie; con successivo testamento olografo redatto in data 10.7.2004 e pubblicato in data 30.4.2009, in parziale modifica del precedente testamento, disponeva di lasciare la parte di tutte le case a lui Intestate alla moglie, nonchè di lasciare alla stessa la parte della corte di (OMISSIS) a lui intestata, nonchè tutti i box a lui intestati e tutti gli orologi sia d’ora sia in acciaio. Relativamente al saldo attivo del conto corrente di Euro 29.000,00 – pari alla metà del totale della somma rinvenuta sul conto corrente all’apertura della successione, essendo i coniugi in regime di comunione dei beni – si era aperta la successione legittima, fra la moglie e i cinque fratelli del de cuius. L.M.T. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Pavia L.G., lamentando che con l’attribuzione della farmacia al fratello era stata lesa la sua quota di legittima, chiedeva la riduzione della relativa disposizione testamentaria con la condanna del medesimo alla reintegrazione della quota in natura o per equivalente.

Con sentenza del 21 gennaio 2013 il Tribunale, disattesa fra le altre l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio degli altri fratelli del de cuius, dichiarava la lesione della quota di legittima spettante all’attrice e la riduceva condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 713.275. Procedutosi alla stima dei beni relitti e alla detrazione dei debiti, era stabilita in Euro 1.356.725 la somma di cui il de cuius poteva disporre e, posto che il valore della farmacia attribuita dal testatore al convenuto era pari a Euro 2.070.000, il medesimo era condannato al pagamento della somma di Euro 713.275,00 oltre interessi, a titolo d reintegrazione della quota di legittima spettante all’attrice. Con sentenza pubblicata il 16 febbraio 2015 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione impugnata dal L., rideterminava nel minor importo di Euro 621.500,00 la somma dovuta a titolo di reintegrazione di legittima e ciò in accoglimento del quarto motivo di gravame con il quale era stata denunciata la erronea determinazione delle passività; erano invece respinti gli altri motivi con i quali l’appellante aveva censurato la decisione di primo grado laddove: aveva ritenuto tardivamente depositata e quindi la inutilizzabile la documentazione, prodotta a supporto delle asserite spese in favore dell’asse ereditario e della Lu.; aveva ritenuto inammissibile la prova articolata circa il valore della farmacia e alle spese sostenute; aveva recepito la valutazione compiuta dal consulente in merito al valore della farmacia. Infine era disattesa la doglianza circa la non integrità del contraddittorio.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione L.G. sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 553 c.c. censura la sentenza che, nel procedere alla riduzione necessaria a reintegrare la quota di legittima spettante all’attrice, non aveva tenuto conto dell’ordine previsto dalla citata norma nel caso di concorso di successione legittima e testamentaria:nella specie – in cui, in assenza di disposizione testamentaria si era aperta la successione legittima sui cespiti bancari e che successori legittimi erano anche i cinque fratelli del de cuius – si sarebbe dovuto procedere prima alla riduzione proporzionale delle porzioni dovute agli eredi legittimi.

2. Il secondo motivo, lamentando nullità della sentenza e del procedimento per difetto di integrità del contraddittorio, denuncia la mancata partecipazione necessaria degli altri fratelli del de cuius al giudizio intaurato dall’attrice.

3. Il terzo motivo denuncia l’e rronea determinazione della quota spettante all’attrice posto che, nel procedere alla riduzione della quota testamentaria, andava tenuto conto della peculiarità della successione di L.F., disciplinata contemporaneamente dal testamento e dalla legge e, nell’ambito delle successione regolata dalla legge, dal concorso fra legittimario (coniuge) e gli eredi legittimi (fratelli). Ne consegue che andava considerato, oltre a quanto ricevuto a titolo di successione testamentaria (Euro 996.000,00), gli importi spettanti all’attrice sia quale erede legittima (Euro 19.333,33, pari 2/3 di Euro 29.000,00, saldo attivo del conto corrente presso la Banca Regionale Europea s.p.a. sul quale si era aperta la successione legittima) sia titolo di legittimario (9.666,66 1/3 Euro di 29.000,00 del predetto conto). Pertanto, la lesione della quota di legittima, pari alla metà del valore del patrimonio netto, era pari a Euro 423.500,00. Tale questione era stata dedotta con l’atto di citazione e poi ancora nelle comparsa conclusionale.

4. Va esaminato, innanzitutto, il secondo motivo che è pregiudiziale rispetto agli altri.

Il motivo va disatteso. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di tutela dei diritti dei legittimari, nel giudizio conseguente all’esercizio dell’azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l’attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benchè coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. 27770/11; 27414/05).

5. Il primo e il secondo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili. Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti.

Nella specie, le statuizioni della decisione di primo grado relative alle modalità con le quali si era proceduto alla riduzione delle disposizione testamentaria, alla reintegrazione della quota di legittima spettante all’attrice e agli importi a questa dovuti, non hanno fatto parte del thema decidendum del giudizio di appello, non essendo state oggetto dei motivi di gravame, i quali come si è detto avevano riguardato la determinazione delle passività e la stima circa il valore della farmacia: pertanto, anche relativamente ad esse si è formata la cosa giudicata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese della presente fase, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ratione temporis applicabile, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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