Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26371 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. I, 07/12/2011, (ud. 31/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Costruzioni Perregrini s.r.l. in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Zara 16, presso l’avv.

Napolitano Salvatore, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei

Ragionieri e Periti Commerciali in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone 78, presso

l’avv. Pinnarò Maurizio, che la rappresenta e difende giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3217 del

24.7.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.10.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Pinnarò per il controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’accoglimento del sesto e del

settimo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 4.9.1997 l’Impresa Costruzioni Perregrini s.r.l.

proponeva domanda di arbitrato con riferimento a pretese inadempienze della committente, Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, in relazione all’esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento delle facciate e del muro di confine di tre immobili siti in (OMISSIS).

All’esito del giudizio arbitrale, nel corso del quale veniva espletata consulenza tecnica, gli arbitri emettevano un lodo con il quale veniva disposta la condanna dell’Associazione al pagamento di L. 69.441.910, per i titoli di cui alle riserve nn. 1 e 3, aventi rispettivamente ad oggetto gli accrediti derivanti da lavori non contabilizzati e da detrazioni che sarebbero state illegittimamente disposte dal collaudatore in sede di redazione della relativa certificazione, e di L. 28.714.699 per il titolo di cui alla riserva 2/a prima parte, attinente al riconoscimento degli interessi di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 per ritardato pagamento di rate del corrispettivo e dell’anticipazione.

Il lodo veniva quindi impugnato dalla Cassa dei Ragionieri, che per l’effetto ne sollecitava la declaratoria di nullità, domanda che la Corte di Appello di Roma adita accoglieva decidendo in conformità.

In particolare la Corte territoriale riteneva fondato il terzo motivo di impugnazione, con il quale la Cassa si era doluta del rigetto dell’eccezione di decadenza della società appaltatrice dalle riserve, in ragione della duplice considerazione che la società Costruzioni Perregrini aveva sottoscritto il registro di contabilità relativamente ai primi tre SAL senza apporre alcuna riserva, mentre quelle iscritte in calce al quarto SAL non erano state reiterate in occasione della sottoscrizione dello stato di avanzamento finale dei lavori.

La questione era già stata sottoposta agli arbitri, che l’avevano disattesa sotto il duplice aspetto che si sarebbe trattato di fatti continuativi con un’organizzazione di cantiere unitaria (per i primi tre SAL) ed il conto finale non avrebbe rispettato i requisiti di legge, ma il relativo giudizio secondo la Corte non sarebbe stato condivisibile, atteso che l’impresa sarebbe stata immediatamente consapevole dei maggiori oneri derivanti dai lavori eseguiti e, quanto all’omessa conferma delle riserve all’atto della sottoscrizione del conto finale, la tesi dell’appellata, secondo la quale il documento cui era stato attribuita la qualità di atto finale non sarebbe tale per la sua informalità, sarebbe stata priva di pregio.

Avverso la decisione 1’Impresa Costruzioni Perregrini proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui resisteva la Cassa Nazionale di Previdenza con controricorso. Entrambe le parti depositavano infine memoria. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 31.10.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione l’Impresa Costruzioni Perregrini ha rispettivamente denunciato:

1) violazione del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54 in ragione dell’omessa considerazione del fatto che la formulazione di riserve nel registro di contabilità inerente ai primi tre SAL sarebbe stata possibile soltanto in occasione del quarto SAL, trattandosi di fatto continuativo, apprezzabile nella sua consistenza soltanto a consuntivo sull’importo complessivo dei lavori;

2) violazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 63 e art. 64, comma 3 con riferimento all’affermata decadenza derivante dalla mancata conferma, nel conto finale, delle domande già formulate nel registro di contabilità.

La statuizione sarebbe infatti errata poichè, come già rilevato dal Collegio Arbitrale, non sarebbe stato predisposto un conto finale, ma si sarebbe trattato di contabilità informe, rispetto alla quale non sarebbe stata configurabile l’insorgenza di un obbligo, la cui inosservanza avrebbe dato luogo alla dichiarata decadenza;

3) vizio di motivazione, sotto il profilo che la Corte avrebbe ignorato il rilievo contenuto nel lodo arbitrale, secondo cui l’impresa non avrebbe ricevuto invito formale alla sottoscrizione, invito che sarebbe stato viceversa presupposto necessario ai fini della declaratoria di decadenza;

4) violazione del R.D. n. 350 del 1895 poichè, anche ad accedere all’interpretazione della Corte di appello per la quale non vi sarebbe stata conferma delle riserve nel conto finale, tale mancata conferma avrebbe avuto un valore soltanto presuntivo rispetto alla pretesa accettazione del documento contabile, presunzione che sarebbe stata nel concreto superata sulla base di due circostanze, individuate: a) nella riproposizione delle riserve in calce al certificato di collaudo; b) nel successivo avvio del giudizio arbitrale su sollecitazione di esso ricorrente;

5) vizio di motivazione sul mancato apprezzamento probatorio del contenuto della nota del 4.7.1997, inviata all’Impresa dal Dirigente della Cassa, nota che avrebbe avuto valore di riconoscimento di debito, e quindi di implicita accettazione delle riserve;

6) violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962 in combinato disposto con la L. n. 741 del 1981, art. 4 in relazione all’affermata decadenza dalle domande aventi ad oggetto interessi legali e moratori conseguenti al ritardato pagamento delle rate di acconto e del saldo del corrispettivo dell’appalto (riserva n. 2/a), statuizione che sarebbe errata in quanto gli interessi maturerebbero per effetto del semplice ritardo, senza cioè la necessità di riserve da parte dell’appaltatore;

7) violazione della L. n. 109 del 1994, in combinato disposto con il D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 33 e 35, L. n. 741 del 1981, art. 4 per il mancato riconoscimento degli interessi sulla tardiva erogazione dell’anticipazione del 10% del compenso complessivo.

Gli artt. 33 e 35 del D.P.R. sopra citato sarebbero infatti richiamati dalla L. n. 109, art. 26 e pertanto, ai fini del relativo riconoscimento, non sarebbe stata necessaria alcuna riserva;

8) violazione del combinato disposto del R.D. n. 150 del 1895, art. 107 e 54 poichè la riserva n. 3, attinente all’illegittima detrazione che avrebbe operato il collaudatore, sarebbe comunque estranea alla “contabilizzazione di cui al documento denominato stato di avanzamento lavori finale” (p. 33), e sarebbe stata invece tempestivamente formulata.

Osserva il Collegio che il lodo arbitrale reso il 12.2.01 tra la società Perregrini e la Cassa Nazionale dei Ragionieri era stato impugnato da quest’ultima, con riferimento all’avvenuto riconoscimento in favore dell’appaltatoree di tre voci di credito di diverso importo (L. 69.441.910, indeterminato e da quantificare ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962 e L. 28.714.699, oltre interessi), rispettivamente riconducibili alle riserve 1, 2 a), e 3, che dallo stesso sarebbero state formulate (p. 2 della sentenza impugnata). La Corte di appello, come detto, ha ritenuto insussistenti i crediti in questione essenzialmente in ragione della intempestività (o della mancata conferma) delle riserve, statuizione che è stata censurata nei termini sopra indicati e più precisamente con i primi cinque motivi, per quanto riguarda la riserva n. 1 attinente all’esecuzione di maggiori lavori, con il sesto ed il settimo, per quanto concerne gli interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 35 e 36 di cui alla riserva n. 2 a), con l’ottavo ed ultimo motivo, in relazione alla detrazione (asseritamente illegittima) che sarebbe stata operata in sede di collaudo, riferibile alla riserva n. 3.

Orbene, ciò premesso e venendo all’esame dei singoli motivi di impugnazione, si rileva innanzitutto l’infondatezza delle censure attinenti al mancato riconoscimento del credito di L. 69.441.910, che sarebbe maturato per il titolo di cui alla riserva n. 1.

Ed infatti, per il primo motivo giova dapprima evidenziare l’inadeguata formulazione della doglianza, che non risulta puntualmente calibrata sulla ragione della decisione, atteso che la Corte di Appello ha affermato che le circostanze emerse deponevano nel senso che l’impresa dovesse essere consapevole fin dall’inizio che le circostanze indicate avrebbero comportato un maggior onere per il committente, ed il punto non è stato specificamente contestato.

I rilievi critici formulati dal ricorrente sono comunque nel merito privi di pregio, poichè la Corte territoriale ha dato congrua motivazione del giudizio espresso, richiamando in particolare la natura delle causali, individuate: a) nella maggiorazione del 20% afferente lavori aggiuntivi non previsti in origine; b) nell’accredito del maggior costo per piccole forniture mediante l’applicazione della percentuale di aumento del 20%; c) nel pagamento di lavori eseguiti ma non contabilizzati; e pertanto la relativa valutazione, sorretta da argomentazioni non viziate sul piano logico, non è sindacabile in questa sede di legittimità.

Il secondo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, essendo attinenti alla denuncia del medesimo profilo di erroneità, consistente nell’omessa predisposizione di un conto finale dei lavori (secondo motivo), per la cui sottoscrizione non sarebbe stato trasmesso alcun invito (terzo motivo).

Su questo secondo aspetto è sufficiente considerare: a) che lo stesso non risulta trattato dalla Corte di Appello, nè il ricorrente ha chiarito quale sia stata la sede in cui sarebbe stato rappresentato; b) che si tratterebbe comunque di un semplice argomento sottoposto all’attenzione della Corte territoriale a sostegno delle argomentazioni svolte, argomento implicitamente ritenuto ininfluente, con giudizio non specificamente contestato sul punto; c) la questione relativa all’avvenuto invito, o meno, alla sottoscrizione del conto finale dei lavori risulta implicitamente assorbita nella motivazione adottata dalla Corte di appello, che ha ritenuto essere intervenuta la detta sottoscrizione. Quanto all’altro profilo di erroneità denunciato, il punto relativo all’idoneità del documento interpretato come conto finale dei lavori ad essere considerato tale era già stato sottoposto all’attenzione della Corte di appello che, pur non disconoscendo l’informalità dell’atto, ne aveva affermato la qualità senza riserva alcuna (” … il documento in questione, – sul cui valore di atto finale della contabilità dei lavori non possono sorgere dubbi …”, p. 6), in considerazione della compiuta rappresentazione dello svolgimento dell’appalto (“prezzo, data di consegna ed inizio dei lavori, data di ultimazione in tempo utile” p. 6), nonchè dell’analitico computo delle “lavorazioni eseguite in relazione ai singoli articoli del capitolato, con le misure, i prezzi unitari e gli importi liquidati” (p. 6) e del saldo dovuto, circostanze dalle quali la Corte di Appello aveva dedotto “che l’impresa avesse piena consapevolezza della natura del documento che sottoscriveva e fosse in grado di operare il riscontro dei titoli di spesa e delle spettanze riconosciutele dalla stazione appaltante” (p. 6). Si tratta dunque di valutazione di merito congruamente motivata, rispetto alla quale non è stata dedotta la violazione di regole ermeneutiche nella qualificazione dell’atto e che non risulta, inoltre, in contrasto con la normativa vigente ed i principi affermati da questa Corte, atteso che il formalismo in tema di contabilità dei lavori pubblici è riconducibile all’esigenza di consentire all’appaltatore di apprezzare la tipologia del documento da sottoscrivere e gli effetti da esso derivanti, esigenza per l’appunto ritenuta soddisfatta dalla Corte di appello nel caso di specie.

Sul quarto motivo va poi osservato che non è contestabile (nè per vero contestato) che le riserve debbano essere confermate nel conto finale. Il punto in contestazione riguarda infatti esclusivamente la valenza probatoria astrattamente attribuibile alla mancata conferma delle riserve nella detta sede, profilo che non risulta essere stato sottoposto all’attenzione della Corte di Appello. Per di più la detta Corte ha nel concreto attribuito una specifica valenza probatoria alla mancata conferma in questione, sicchè l’eventuale censura sul punto, ove correttamente formulata, avrebbe dovuto avere ad oggetto non già la rappresentazione delle ragioni per le quali tale giudizio avrebbe potuto essere errato, ma quelle per le quali lo stesso sarebbe stato emesso erroneamente.

Come ultima argomentazione al riguardo non sembra inutile evidenziare che l’esame della prospettazione in oggetto (nuova, rispetto a quanto riferito in sentenza e dedotto nel motivo di impugnazione) richiederebbe inammissibili valutazioni di merito, non consentite in questa sede di legittimità.

Per il quinto motivo, infine, occorre evidenziare, da un lato, che la questione relativa al preteso riconoscimento di debito da parte del committente risulta nuova e, dall’altro, che la sua omessa considerazione non varrebbe comunque ad integrare il denunciato vizio di motivazione, in quanto la decisione risulta sorretta da argomentazioni sufficienti e non viziate sul piano logico, mentre, per quanto concerne il merito della dichiarazione riferita al committente, non è stato riportato il contenuto integrale della nota in questione (dato che preclude l’esatta individuazione del titolo della pretesa creditoria), nè sono stati indicati l’occasione della relativa redazione ed i poteri rappresentativi del committente da far valere nella circostanza, precedentemente conferiti al sottoscrittore.

Con il sesto ed il settimo motivo la ricorrente ha denunciato l’erroneità della statuizione per il mancato riconoscimento del credito di cui alla riserva 2 a), derivante dalla mancata formulazione della riserva relativamente alla lievitazione degli interessi per il ritardato pagamento delle rate di acconto e del saldo del corrispettivo dell’appalto (sesto motivo), oltre che di quanto dovuto a titolo di anticipazione (settimo motivo). Le doglianze sono fondate.

La Corte di Appello ha infatti errato nel negare il diritto al riconoscimento degli interessi ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 ritenendo implicitamente che lo stesso fosse subordinato alla preventiva apposizione della relativa riserva, che viceversa nella specie non era stata formalizzata, e ciò in quanto la detta statuizione è in contrasto sia con la normativa applicabile (segnatamente la L. n. 741 del 1981, art. 4), che con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (C. 07/8213, C. 04/14465, C. 02/14974, C. 00/15788). Tuttavia occorre in proposito rilevare che non è identica la situazione in punto di fatto, nelle due diverse fattispecie considerate nei motivi di impugnazione oggetto di esame.

Ed infatti la titolarità del diritto in capo all’appaltatore di ricevere il 10% del corrispettivo pattuito a titolo di anticipazione, comporta che l’accertamento dell’eventuale ritardo maturato nella relativa erogazione, faccia automaticamente sorgere l’obbligo, per il committente, di corrispondere i relativi interessi. Identiche conclusioni non possono viceversa trarsi nella specie per quanto riguarda il ritardo nel versamento delle rate di acconto e del saldo.

L’estremamente sintetica rappresentazione in fatto contenuta nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente integrata, per la parte di interesse, dalle prospettazioni delle parti, non consente invero di stabilire se, ed eventualmente in quale misura, i denunciati ritardati pagamenti siano da porre in relazione alle pretese creditorie non riconosciute in ragione dell’omessa apposizione delle riserve, ed è di immediata evidenza che il disconoscimento per la causale indicata del titolo posto a fondamento del credito farebbe inevitabilmente venir meno anche la pretesa di liquidazione di interessi, per ritardato pagamento di somme in realtà non dovute.

Sarà dunque compito del giudice del rinvio, nel concreto, stabilire se i denunciati ritardi nel pagamento delle rate di acconto e del saldo siano o meno riferibili a somme non spettanti per omessa apposizione delle riserve provvedendo, nel secondo caso, alla determinazione della relativa liquidazione.

E’ analogamente fondato l’ottavo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente si è doluto dell’affermata tardività della riserva n. 3 sollevata in calce al certificato di collaudo, avente ad oggetto l’accredito degli importi che si assume a torto detratti dal collaudatore.

Alla stregua della normativa applicabile nel caso di specie la tutela dei diritti del committente, cui venga comunicata la certificazione di collaudo, trova attuazione nella facoltà conferitagli di opporre riserve nel termine di venti giorni dalla detta comunicazione, incombenti che il ricorrente sostiene, fra l’altro, di aver tempestivamente espletato.

In ogni modo è certo che la riserva n. 3, attinente appunto alle indebite detrazioni effettuate con il certificato di collaudo, è estranea alla contabilizzazione relativa al documento denominato “stato di avanzamento lavori finale”, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori commissionati e del quale la Corte territoriale ha tenuto esclusivo conto.

Ne consegue dunque l’erroneità della statuizione nella parte in cui è stato ritenuto precluso l’esame della riserva formulata a seguito della comunicazione del certificato di collaudo, a causa della sua omessa formulazione nello stato di avanzamento finale dei lavori.

Il ricorso deve dunque, conclusivamente, essere accolto nei limiti e nei termini indicati, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e conseguente rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, per una nuova delibazione rispettivamente in ordine alle pretese concernenti il diritto agli interessi per tardiva erogazione delle rate di acconto, del saldo e dell’anticipazione del corrispettivo, nonchè il diritto al riconoscimento degli importi detratti nel certificato di collaudo, a ciò non ostando, per le ragioni sopra indicate, la mancata apposizione delle relative riserve nei diversi stati di avanzamento.

Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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