Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26370 del 26/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26370 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 18644-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
D’ABRAMO FRANCESCO;

– intimato avverso la sentenza n. 4082/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 15.7.2010, depositata il 09/08/2010;

Data pubblicazione: 26/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA TRIA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 18644 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

ORDINANZA
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del
3 ottobre 2013 ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. sulla base della relazione
redatta a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., avente il seguente tenore:
Con ricorso al Tribunale di Trani Francesco D’Abramo, operaio agricolo a
tempo determinato, conveniva in giudizio l’INPS chiedendo che venisse
accertato il proprio diritto alla liquidazione d’un maggior importo di trattamento
di disoccupazione agricola (per l’anno 2005) che includesse, nella relativa base
imponibile, anche la voce denominata “quota di TFR”.
Il Tribunale adito rigettava la domanda. La Corte d’appello di Bari, con
pronuncia del 15 luglio 2010, in riforma della sentenza di primo grado,
accoglieva la domanda del lavoratore.
2.—Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre l’INPS,
affidandosi ad un unico motivo. Il lavoratore non svolge attività difensiva.
3.—Con l’unico motivo di ricorso l’INPS lamenta violazione degli artt. 46, 51 e
55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002 in relazione
all’art. 6, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 314 del 1997, nonché in relazione
all’art. 1362 cod. civ. e segg., all’art. 2120 cod. civ. e all’art. 4, commi 10 e 11,
della legge . n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censurando la sentenza per
avere incluso, nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione agricola, anche la voce denominata “quota di
TFR”, voce che — contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale — ha
natura di retribuzione differita.
4.—Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua della ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, Cass. 28 maggio 2012, n. 8510,
nonché Cass. 20 maggio 2011, n. 11152 e numerose altre conformi alla
precedente sentenza 9 maggio 2007, n. 10546), secondo cui, ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione, definita dalla contrattazione collettiva, da porre a confronto con il
salario medio convenzionale, ex art 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, non comprende
il trattamento di fine rapporto.
4.1. — Tale principio merita di essere ribadito anche in questa sede. La voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello -del
27 novembre 1991, va esclusa dal computo dell’indennità di disoccupazione, in
Ric. 2011 n. 18644 sez. ML – ud. 03-10-2013
-3-

Sesta sezione — Sotto Sezione Lavoro
Udienza del 3 ottobre 2013 – n. 16 del ruolo
RG n. 18644/11
Presidente: La Terza – Relatore: Tria

4.2.— La summenzionata giurisprudenza di legittimità ha, poi, trovato esplicito
avallo nel d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, contenente all’art. 18, comma 18, una norma di
interpretazione autentica dell’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, in forza del
quale detta previsione normativa si interpreta nel senso che la retribuzione utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato non è comprensiva della voce relativa al trattamento di fine
rapporto, comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
5.— In conclusione, per le suesposte ragioni, in applicazione degli artt. 376, 380bis e art. 375 cod. proc. civ., si propone la trattazione del ricorso in Camera di
consiglio, per esservi dichiarato fondato, per quanto detto in precedenza»;
che sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella
relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto perché fondato e la sentenza
impugnata va cassata;
che non essendovi necessità di ulteriori accertamenti all’esito del principio
affermato esplicitamente avallato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la causa va decisa nel merito
con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo di inclusione della
“quota TFR” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola;
che sia il recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale cui si è fatto
riferimento sia l’intervento legislativo da ultimo ricordato, portano a
compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo di inserimento della
“quota TFR” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile,
il 3 ottobre 2013.

ragione della volontà espressa dalle parti stipulanti, volontà che è vietato
disattendere ai sensi dell’art. 3 del d.l. 14 giugno 1996, n. 318, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può
essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.

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