Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26370 del 20/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 20/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.20/12/2016),  n. 26370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28502/2012 proposto da:

DBP DI P.A. SAS IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE ALPI presso lo studio dell’avvocato

STEFANO ISIDORI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO

MADAMA;

– ricorrente –

SIRAM SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO GALLI’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO VALSECCHI;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 737/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato VIRINI Claudio, con delega orale dell’Avvocato

MADAMA Roberto difensore della ricorrente, che si riporta agli atti

depositati chiede l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato GALLI’ Claudio difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Avezzano, con sentenza depositata il 18/1/2007, parzialmente accolta la domanda avanzata dalla s.a.s. D.B.P. di B.E., condannò la s.p.a. SIRAM al pagamento della somma di 174.304,20 Euro, quale compenso per l’attività di procacciamento d’affari svolto dall’attrice in favore della convenuta.

In estrema sintesi, per qual che può essere utile in questa sede, va ricordato che il Giudice di primo grado aveva riconosciuto sussistere fra le parti un contratto atipico con il quale la D.B.P. si era obbligata a promuovere, procurare affari ed offrire collaborazione in favore della s.r.l. Mariani Servizi (oggi SIRAM), impegnandosi anche a segnalare commesse pubbliche, oltre che private, in territorio abruzzese.

In adempimento dell’incarico, secondo la statuizione di primo grado, la mandataria aveva favorito l’assunzione della commessa, avente ad oggetto l’ampliamento del cimitero di Avezzano e di altri centri limitrofi, in capo ad un’associazione d’imprese della quale faceva parte la mandante, acquisendo, quindi, il diritto a percepire il compenso pattuito (il 3% del prezzo di aggiudicazione), ridotto, tuttavia, ad un quarto, tenuto conto del numero delle aziende partecipanti all’associazione.

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza depositata 26/5/2012, accolto l’appello proposto dalla SIRAM, qualificato il negozio come mediazione, dichiarato prescritto il credito, rigettò la domanda.

Con ricorso 3/12/2012 la D.B.P. chiede l’annullamento della sentenza d’appello.

La SIRAM resiste con controricorso del 21/1/2013, in seno al quale viene svolto ricorso incidentale condizionato.

La DBP in liquidazione deposita memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si rimprovera alla Corte di L’Aquila di non avere accolto l’eccezione di rinuncia ad avvalersi della prescrizione, alla quale quel Giudice sarebbe dovuto giungere (iura novit curia) sulla base di quanto ritualmente dedotto.

In particolare vengono prospettate violazioni e falsa applicazione dell’art. 2937 c.c., comma 3, e art. 2944 c.c., art. 113 c.p.c., comma 1; omessa o carente motivazione sul punto controverso e decisivo della qualificazione dell’eccezione tempestivamente sollevata di rinuncia alla prescrizione maturata (art. 2937, comma 3, cod. civ.). La predetta eccezione prendeva fondamento dalla missiva del 21/5/2002, da intendersi di riconoscimento del debito, riscontrata dalla ricorrente con nota del 5/7/2012, dopo che la D.B.P., con lettera del 21/6/2012, aveva chiesto un incontro per convenire sul compenso da liquidarsi. Poichè le note del 21/5/2002 e del 5/7/2002 risultano essere sopravvenute al decorso del ritenuto termine annuale di prescrizione, ai sensi dell’art. 2950 c.c., misurato dal Giudice a decorrere dal 14/2/2001, esse non potevano che avere il valore di rinuncia a ad avvantaggiarsi dell’intervenuta prescrizione. Di conseguenza, la Corte di merito “aveva errato nel ricondurre il significato delle missive nell’alveo dell’art. 2944 c.c., (atto d’interruzione della prescrizione, in effetti incompatibile con la ritenuta consumazione del termine annuale di cui all’art. 2950 c.c.) posto che, proprio a cagione della consumazione del termine a annuale di prescrizione, esso avrebbe dovuto essere ricondotto nell’alveo dell’art. 2937 c.c., comma 3”.

Con il secondo, articolato motivo la D.B.P. censura la sussunzione del rapporto negoziale intervenuto fra le parti al contratto di mediazione, prospettando plurimi profili di doglianza.

In primo luogo deduce carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto controverso e decisivo e, comunque, violazione dell’art. 112 c.p.c., al fine di contestare l’assunto erroneo secondo il quale la ricorrente non aveva nel corso del giudizio dedotto l’esistenza di un contratto sottostante tra le parti (mandato, prestazione d’opera, ecc.) che giustificasse il rapporto di procacciamento d’affari.

Di poi, carenza e contraddittorietà della motivazione sempre sul medesimo punto decisivo, per essere stata negata, senza adeguato sostegno motivazionale, l’esistenza di un rapporto giuridico presupposto dell’incarico di procacciamento d’affari.

Infine, oltre alla denunzia di vizio motivazionale sull’interpretazione del negozio giuridico intercorrente fra le parti, viene dedotta violazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2.

Non corrispondeva la vero, chiarisce la ricorrente, che essa non avesse allegato le circostanze probanti del rapporto di fiducia intercorrente tra le parti, sussistendo il quale era da escludersi la mediazione, la quale presuppone un posizione terza del mediatore. Era vero esattamente il contrario, in quanto per tutto il corso di causa (atto di citazione, comparsa conclusionale di primo grado, memoria di replica, comparsa di risposta in appello).

Ove si fosse inteso riconoscere nel percorso decisionale d’appello, invece che una non condivisibile lettura degli atti, restava evidente, per la ricorrente, la violazione dell’art. 112 c.p.c., a cagione del mancato scrutinio.

Non era poi sorretto da un effettivo sostegno motivazionale l’asserto secondo il quale “non sarebbe neanche astrattamente configurabile” la sussistenza di uno di quei rapporti di cui s’è detto, presupposti dall’incarico di procacciamento. Sul punto, plurime e convergenti erano le prove scritte e documentali non prese in considerazione dal Giudice d’appello (le lettere di cui s’è detto e le risultanze delle prove orali – pagg. 41 – 58). Da ciò era scaturita la violazione anche degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Non era poi dubbio che l’aver ricondotto il negozio al contratto di mediazione avesse violato apertamente il canone ermeneutico della comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.), da valutarsi anche alla tregua dei comportamento successivi alla stipulazione del contratto. Anche in relazione a questo profilo di doglianza la ricorrente evoca le prove documentali e orali acquisite.

Con il terzo motivo, infine, la D.B.P., denunzia violazione dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, e art. 2950 c.c., e dell’art. 14 preleggi, nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, per avere la Corte aquilana assimilato il rapporto alla mediazione, applicando il relativo termine prescrizionale breve, piuttosto che al contratto d’agenzia, con il conseguente richiamo del ben più lungo termine prescrizionale, così ponendosi in contrasto irriducibile con le indicazioni univoche del Giudice di legittimità.

Come si è anticipato la resistente ha proposto, seconda la sua stessa qualificazione, controricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Con lo strumento vengono mosse due censure.

Con la prima, deducente violazione dell’art. 2721 c.c., e art. 2724 c.c., commi 1, n. 1, e vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, la resistente contesta l’interpretazione del carteggio fornito dalla controparte. Rinnova le critiche mosse, nel giudizio di merito, alla decisione di ammettere l’utilizzo della prova orale al fine di provare un rapporto negoziale del valore di circa un miliardo e trecento milioni di vecchie lire, derogandosi, così, irragionevolmente al divieto di cui all’art. 2721 c.c..

La produzione della D.B.P. non costituiva principio di prova scritta: trattavasi di documenti provenienti dalla stessa parte che chiedeva la prova orale, privi di data certa e, per quanto riguarda la nota della quale la resistente risultava mittente, trattavasi di atto sottoscritto da persona non dotata dei necessari poteri di rappresentanza. Per contro, la lettera del 5/7/2002, a firma dell’amministratore delegato A., non aveva il significato che la Corte territoriale aveva inteso attribuirgli. La nota in oggetto, infatti avrebbe dovuto fare escludere la verosimiglianza dei fatti che si pretendeva di provare per testimoni e non il contrario. Si trattava, invero, di una risposta interlocutoria, in riscontro della pretesa D.B.P., del nuovo amministratore, al fine di consentirgli di verificare il fatto. Verificato il quale, oppose netto rifiuto di pagare alcunchè con lettera del 6/8/2002.

Con il secondo motivo la resistente adduce vizio motivazionale, per avere il Giudice d’appello ritenuto la sussistenza di un rapporto negoziale fra le parti, pur qualificato come mediazione. In altri termini, per la SIRAM andava negato ogni valore giuridico ai contatti prenegoziali intercorsi fra le parti.

Il secondo motivo del ricorso principale è fondato.

Sia il mediatore che il procacciatore d’affari (figura, quest’ultima, che, pur connotantesi per la dedizione a promuovere la conclusione di affari, si distingue dall’agente per la mancanza di stabilità ed organicità del rapporto con l’impresa mandante) prestano un servizio diretto a favorire la conclusione di contratti. Tuttavia, in primo luogo, il mediatore si distingue dal procacciatore d’affari per il rapporto di collaborazione che – assente secondo l’espresso dettato normativo nella mediazione (art. 1754 c.c.) caratterizza il procacciatore, il quale, anche senza carattere di stabilità, agisce nell’esclusivo interesse del preponente (Sez. 3, n. 12106 del 19/8/2003, Rv. 565937), solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele (Sez. 3, n. 12694 del 25/5/2010, Rv. 612998). Di conseguenza, elemento distintivo deve individuarsi nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, mentre nel procacciamento d’affari l’attività dell’intermediario è prestata esclusivamente nell’interesse di una delle parti; da ciò deriva che al negozio di procacciamento d’affari si applicano, in via di stretta analogia, le norme dettate per il contratto d’agenzia, ivi incluso il termine di prescrizione del diritto al compenso (Sez. 2, n. 4422 del 24/2/2009, Rv. 606724; Sez. L., n. 11024 del 14/5/2007, Rv. 597483). In definitiva si è, quindi, concluso precisandosi che la mediazione ed il contratto atipico di procacciamento d’affari si distinguono sotto il profilo della posizione d’imparzialità del mediatore rispetto a quella del procacciatore, il quale agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell’affare e dalla quale, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed organico (a differenza dell’agente) può pretendere il compenso. I due rapporti hanno in comune l’elemento della prestazione di un’attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione degli affari, onde è sufficiente perchè il mediatore ed il procacciatore abbiano diritto al compenso che essi abbiano posto in contatto i soggetti interessati e che l’affare, per effetto del loro intervento, si sia concluso, nel senso che quei soggetti abbiano stipulato il contratto da costoro promosso (Sez. 2, n. 4327 del 6/4/2000, Rv. 535396). Compenso che si è ritenuto essere dovuto anche nel caso in cui la stipulazione dl contratto, che realizza l’affare, sia avvenuta mediante meccanismi che escludono una libera contrattazione, come quando si tratti di una gara per l’aggiudicazione di un appalto svoltasi con il sistema della offerta segreta, purchè uno dei contraenti abbia avuto conoscenza dell’affare e abbia preso contatto con l’altro per la esclusiva opera del procacciatore (o del mediatore), che ha così acquistato efficacia di concausa della conclusone di esso (Sez. 3, n. 11244 del 17/12/1996, Rv. 501363).

La Corte di merito nel decidere la vicenda alla mano non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati; violando ad un tempo, le norme preposte al vaglio probatorio (artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c.) e quelle dirette ad indirizzare l’interpretazione del contratto (art. 1362 c.c. e segg.).

La decisione censurata, invero, si caratterizza per l’approccio motivazionale, sbrigativo (poche righe a pag. 5, quelle salienti) ed eccentrico, svincolato dal materiale probatorio acquisito e financo dalla prospettazione della parte.

Affermata l’essenzialità del requisito dell’imparzialità per il contratto di mediazione, la sentenza d’appello, ha, tanto irragionevolmente, che apoditticamente, sostenuto non potersi rinvenire vincolo di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto, tale da rendere riferibile al dominus l’attività della odierna ricorrente. Anzi, soggiunge la sentenza, non essere stata dedotta neppure in astratto “alcuna relazione giuridica tra le due parti in qualche modo assimilabile ai rapporti richiamati in giurisprudenza” e non poter assumere significato dirimente la circostanza che il pagamento della provvigione venga posto a carico di una sola parte, come può prevedersi anche per la mediazione.

Per contro, la DBP (per come consta dagli atti riportati in ricorso e non contestati) già con la citazione di primo grado aveva chiarito che per contratto si era obbligata a fornire alla controparte “servizi di informazione, intermediazione, promozione e sviluppo di qualsivoglia iniziativa commerciale”, ponendosi, inoltre, quale “garante dei rapporti correnti tra i progettisti e la convenuta, rimettendo alla seconda gli elaborati iniziali per poi ripassare ai progettisti le segnalazioni e i suggerimenti che la Mariani Servizi s.r.l. impartiva ai professionisti”. Con la comparsa conclusionale veniva ulteriormente precisato che l’incarico aveva importato lo svolgimento di “servizi di informazione, consulenza e rappresentanza commerciale” e nelle repliche affermato che trattavasi di procacciamento di affari. Nè la prospettazione muta in appello (nella comparsa di costituzione si parla di ruolo di interfaccia svolto nell’esclusivo interesse della controparte).

Non resta che concludere, quindi, che, al contrario di quel che si afferma nella sentenza gravata, la DBP ebbe ad esplicitare puntualmente il contenuto del negozio che la legava alla controparte, senza, peraltro, andare incontro a specifiche smentite. Erra la Corte territoriale nel pretendere la presenza di un altro negozio (mandato, prestazione d’opera, ecc.) che legittimi il procacciamento d’affari. Esso, in quanto contratto atipico meritevole di tutela, è la fonte stessa degli obblighi che ne derivano per le parti contraenti, pur potendo, in taluni casi, costituire una clausola accessoria di altri negozi.

Quanto alle evidenze probatorie che avrebbero dimostrato, secondo la ricorrente, la sussistenza del denunziato rapporto, appare evidente la totale mancanza di valutazione da parte del Giudice d’appello, sia per quel che concerne le prove documentali (lettere del 21/5/2002, del 21/6/2002, del 5/7/2002) che orali (testimonianze di Tassi, De Cerbo e Moscatelli).

Accolto il predetto motivo, gli altri restano assorbiti.

Il ricorso incidentale è privo di fondamento.

Palesemente infondato il primo motivo. La prova orale risulta essere stata correttamente ammessa, siccome ha puntualmente motivato la Corte territoriale, sussistendo univoco indizio di prova scritta (Lettera del 5/7/2012) in ordine alla esistenza del rapporto.

Anche il secondo motivo non merita miglior sorte, ponendosi in contrasto con il vaglio operato dalla Corte di L’Aquila, in questa sede non censurabile, salvo che per la qualificazione del rapporto.

Occorre soggiungere, come di recente riaffermato in questa sede, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, prima dell’ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”), il quale implica che la motivazione della “quaestio facti” sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che si presentasse tale da determinarne la logica insostenibilità (cfr., Sez. 3, n. 17037 del 20(8(2015, Rv. 636317). Con l’ulteriore corollario che il controllo di legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del 28/3/2012, Rv. 622001). Da qui la necessità che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle risultanze probatorie (mediante la loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all’occorrenza integrale trascrizione nel ricorso) evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. Sez. 5, n. 1170 del 23/1/2004, Rv. 569607).

La controricorrente, infatti, pur enunciando di volere denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo, lamenta, peraltro senza confrontarsi con la motivazione della sentenza censurata, la valutazione del materiale probatorio, così proponendo, in definitiva, una rilettura di fatto inammissibile in sede di legittimità.

In ragione del deciso, la sentenza d’appello deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà le spese anche di questo giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri e rigetta il ricorso incidentale subordinato. Rinvia alla Corte d’appello di Ancona, cui rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA