Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26370 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1945/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Magna Grecia,

n. 84, presso lo studio dell’Avv. Danilo Angelo, che la rappresenta

e difende in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Comune di Fiumicino, nella persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Padre Semeria, n.

33, presso lo studio dell’Avv. Francesco Di Mauro, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso.

– controricorrente –

e

A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica

della Provincia di (OMISSIS), nella persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Ruggero di Lauria, n. 28, presso lo studio dell’Avv. Stefania Di

Bartolomeo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA, n. 5561/2015

pubblicata il 6 ottobre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

P.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 ottobre 2015, che aveva rigettato l’appello presentato nei confronti della sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva respinto la domanda di revoca del provvedimento di decadenza dall’assegnazione emesso dal Comune di Fiumicino il 29 aprile 2011 e dell’intimazione di rilascio notificata dall’A.T.E.R. della provincia di (OMISSIS), sulla base delle seguenti considerazioni: non era condivisibile la prima doglianza in quanto il provvedimento di decadenza risultava riferito all’anno 2007 e, in ossequio alla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11, l’impossidenza doveva permanere per tutta la vigenza dell’assegnazione; i riscontri dell’Amministrazione erano sufficienti a ritenere rispettato l’onere della prova mediante le visure catastali e le risultanze Sitel, mentre la parte appellante non aveva fornito alcun elemento idoneo a contrastare la pretesa avversaria, avendo depositato soltanto documentazione afferente al periodo successivo al 2007; che non sussistenza alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè il Comune aveva preso in considerazione il reddito del figlio convivente, T.M., fin dall’instaurazione del procedimento di decadenza, come previsto dall’art. 12 della Legge Regionale richiamata che imponeva la valutazione del reddito familiare; che, in ogni caso, anche prendendo in esame i soli immobili della P., sussistevano i presupposti per la intimata decadenza

Il Comune di Fiumicino e l’A.T.E.R. della Provincia di Roma hanno depositato controricorso.

P.M. e il Comune di Fiumicino hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma, perchè non risultava pienamente integrato il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti come richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non rivestendo i profili dedotti come di inammissibilità valenza autonoma di censura, essendo piuttosto gli stessi ricollegabili ai singoli motivi di ricorso.

Risulta, infatti, rispettato nel caso in esame, il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, poichè nel ricorso è stato dato conto dei fatti di causa e delle vicende processuali alle pagine 1-4, oltre che dei motivi di censura alle pagine 5 – 19 (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass. 28 maggio 2018, n. 13312).

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio, n. 12 del 1999, art. 11 e dell’art. 21 del Regolamento regionale n. 2/2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè l’accertamento notificato il 31 maggio 2011 (provvedimento di decadenza del Comune Fiumicino del 29 aprile 2011) doveva prendere a base di calcolo la valutazione dei beni di titolarità nell’anno 2010 a mente della L.R. n. 12 del 1999, art. 21, comma 1, lett. a); che anche negli anni precedenti nessun superamento del limite del valore complessivo dei beni patrimoniali poteva essere imputato alla ricorrente, in presenza di quanto dichiarato dal notaio D.G. nel certificato rilasciato il 2 novembre 2011; che in ogni caso poteva depositare solamente la documentazione relativa al periodo successivo alla data di assegnazione, avvenuta nell’ottobre 2007; che nella Det. di assegnazione 16 ottobre 2007, n. 114, il responsabile del procedimento aveva attestato la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che non erano state riscontrate cause di decadenza dall’assegnazione, nè di risoluzione del contratto di locazione, sicchè la evocazione dei redditi conseguiti dalla ricorrente nell’anno 2007 era incompatibile con detta attestazione.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte di appello, avvertite le carenze della prova avversaria, addebitatole di non avere “fornito alcun elemento idoneo a contrastare l’avversa pretesa”; che comunque aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2009, 2010 e 2011, la visura catastale dei beni immobili a lei intestati e la dichiarazione del notaio D.G.R..

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato la Corte di appello nel ritenere insussistente la violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., perchè fin dall’instaurazione del procedimento di decadenza aveva preso in considerazione il reddito del figlio convivente, T.M., in applicazione della legge che impone la valutazione del reddito familiare, mentre il provvedimento di decadenza non aveva preso in considerazione redditi e diritti di proprietà su beni immobili riferibili ad altri componenti del nucleo familiare, con conseguente estensione del thema decidendum delineato nel provvedimento di decadenza e nella opposizione.

4.1 Le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlate, sono infondate.

4.2 La L.R. n. 12 del 1999, art. 11, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso all’esame, prevede, alle lettere c) ed e), quali requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa:

– la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all’art. 17, comma 1;

-un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso (lett. e).

L’art. 21 del Regolamento regionale n. 2/2000 prevede, poi, che il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali, calcolato ai sensi dell’art. 21, comma 1, è di 100.000 Euro.

I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto, come disposto dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11, comma 2.

Inoltre, il requisito di cui al comma 1, lett. e) deve permanere alla data dell’assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data (art. 11, comma 3, Legge Regionale citata).

Come affermato da questa Corte, l’intero sistema risulta imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto -in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all’assegnatario ed ai familiari – della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l’assegnazione dell’alloggio, come evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell’art. 14 del Regolamento regione Lazio del 20/9/2000, n. 2, che, al comma 2, prescrive l’obbligo per l’ente gestore di verificare periodicamente (con scadenze non inferiori al biennio) la permanenza dei requisiti legali previsti dalla L.R. n. 12 del 1999, art. 11 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa ad iniziare il procedimento amministrativo con il quale “il comune competente per territorio dispone, su proposta dell’ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio” (art. 14, comma 1, del regolamento regionale) (Cass., 8 marzo 2017, n. 11230).

4.3 La Corte di Appello di Roma ha fatto corretta applicazione dei principi normativi richiamati, avendo avuto come riferimento la dichiarazione dei redditi presentata dalla stessa ricorrente nell’anno 2008, per il periodo di imposta 2007, estratta attraverso il sistema Siate, essendo stata disposta l’assegnazione nell’ottobre 2007.

Non rileva, pertanto, la data di notifica dell’accertamento (31 maggio 2011), nè di conseguenza la valutazione dei beni di titolarità nell’anno 2010 e, come affermato dalla Corte territoriale, il limite di reddito derivante da immobili alla data del 2011 pari ad Euro 9.038,00.

Già si è detto, inoltre, che la L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11, prende in considerazione il reddito annuo complessivo del nucleo familiare (lett. e), sicchè a fronte dell’espressa previsione normativa è recessivo il rilievo dell’impossibilità giuridica di estensione della verifica patrimoniale ad altre persone non nominate nel provvedimento impugnato, nè facenti parte del nucleo familiare al momento della comunicazione del provvedimento impugnato, venendo in rilievo diverso momento temporale, ovvero la data dell’assegnazione.

4.4 Peraltro, la ricorrente non ha specificamente contestato l’assunto della Corte territoriale, spiegato a pag. 2 del provvedimento impugnato, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione, anche prendendo in considerazione i soli immobili di proprietà della stessa, con conseguente inammissibilità della doglianza.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815).

4.5 Non si configura, inoltre, alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte territoriale applicato in modo corretto la regola di giudizio fondata sull’onere della prova, cioè attribuendo I’onus probandi alla ATER e al Comune di Fiumicino, parti onerate secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, richiamando specificamente le visure catastali e le risultanze Sitel ed evidenziando che la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a contrastare l’avversa pretesa, poichè aveva depositato documentazione afferente al periodo successivo al 2007.

E’ orientamento di questa Corte quello secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769).

4.6 In relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., è rimasta incontestata la motivazione della Corte secondo cui fin dall’instaurazione del procedimento di decadenza il Comune aveva preso in considerazione il reddito del figlio convivente T.M. in applicazione dell’art. 12 che imponeva la valutazione del reddito familiare, alla luce della circostanza, pure evidenziata dalla Corte territoriale, che i presupposti per l’applicazione della sanzione erano sussistenti anche prendendo in considerazione i soli immobili della P..

Peraltro è rimasto incontestato l’assunto che già in sede cautelare, nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. R.G. 3869/2011, era stata ritenuta irrilevante la circostanza che Tr.Ma., convivente con la madre fin al 2010, si sia poi successivamente trasferito così da fare venire meno il superamento del limite di valore patrimoniale previsto dalla normativa, dato che era irrilevante il ripristino nel corso del rapporto del requisito dell’impossidenza, requisito, che invece, ai sensi della L.R. n. 12 del 1999, art. 11, doveva permanere per tutta la durata del rapporto.

5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2699 e 2700, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo errato la Corte territoriale non ritenere inconsistenti le risultanze della dichiarazione del notaio D.G. e non conferendogli l’efficacia privilegiata di atto pubblico formato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni di certificazione, con ciò violando il criterio preferenziale fissato dall’art. 116 c.p.c., che regola le prove secondo il prudente apprezzamento del giudice solo quando la legge non disponga altrimenti, come nelle ipotesi di prove legali.

6. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame del contenuto della certificazione del notaio D.G. del 2 novembre 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la Corte territoriale risposto alle sollecitazioni di valutazione della dichiarazione del notaio D.G..

6.1 I motivi, che vanno trattati congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

6.2 Non ricorre, innanzi tutto, il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., 30 gennaio 2020, n. 2153).

In particolare, secondo un risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento, come nella specie, risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (Cass., 9 marzo 2011, n. 5583).

Così nel caso in esame, la Corte ha ritenuto di prendere in considerazione gli accertamenti svolti dalla Agenzia del territorio e dall’Agenzia delle Entrate, peraltro non contestati, e di ritenere dimostrata la perdita del requisito dell’impossidenza.

6.3 Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito – come sostanzialmente dedotto nella specie – ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., 17 gennaio 2019, n. 1229).

La censura sull’omesso esame della certificazione del notaio D.G., nei termini in cui è formulata, si risolve, quindi, nella sollecitazione ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede.

Nè può dirsi che la richiamata certificazione notarile abbia un valore legale di atto pubblico, stante la definizione contenuta nell’art. 2699 c.c., secondo cui “L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.

7. Per quanto esposto il ricorso va conclusivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dai controricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

 

 

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